Pene accessorie: il concordato in appello non esclude il dovere di motivazione del giudice (Cass. Pen. n. 7513/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 2 apr
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Con la sentenza n. 7513/2025, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Genova nella parte relativa alla determinazione delle pene accessorie inflitte a S., condannato per reati di associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false.
La pronuncia evidenzia che, anche in presenza di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il giudice ha l’obbligo di motivare la durata delle pene accessorie non fisse.
Il fatto
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 17 aprile 2024, aveva rideterminato, su accordo delle parti, la pena inflitta a S. in anni 3 e mesi 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000.
Tuttavia, nel dispositivo venivano applicate pene accessorie previste dall’art. 12 del d.lgs. 74/2000 senza alcuna motivazione e al di fuori dell’accordo tra le parti.
La difesa ha proposto ricorso lamentando violazione di legge e difetto assoluto di motivazione.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso:
Ha ritenuto legittima l’applicazione d’ufficio delle pene accessorie, anche se non previste nella sentenza di primo grado o nell’accordo tra le parti, poiché esse conseguono ex lege alla condanna e costituiscono effetti penali obbligatori (art. 20 c.p.);
Ha però rilevato che, secondo le Sezioni Unite (sent. Suraci, n. 28910/2019), quando la legge prevede una durata edittale variabile, il giudice ha il dovere di motivare concretamente la scelta sulla durata, applicando i criteri di cui all’art. 133 c.p.;
Nel caso di specie, tale motivazione era del tutto assente, con conseguente violazione di legge.
La Corte ha dunque annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
Il principio di diritto
Le pene accessorie conseguono obbligatoriamente alla condanna, anche se non rientrano nell’accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Tuttavia, quando la loro durata è stabilita dalla legge in forma variabile (con minimo e massimo edittale), il giudice ha l’obbligo di motivare la determinazione della durata applicata, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p.