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La tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, poiché si tratta di valutazioni autonome fondate su parametri differenti (Cass. Pen. n. 11722/2025)

Con la sentenza n. 11722/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da C., confermando la condanna per il reato di porto ingiustificato di coltello, ritenendo infondate le censure relative alla prescrizione e alla particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce i criteri per il calcolo del termine prescrizionale e ribadisce la distinzione tra applicazione del minimo edittale e riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.


Il fatto

Con sentenza del 4 novembre 2020, il Tribunale di Catanzaro aveva condannato C., in rito abbreviato, alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, l. 110/1975, commesso il 5 dicembre 2018.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con decisione del 19 febbraio 2024, aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo:

  • l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello;

  • la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., ritenendo erronea la motivazione della Corte d’Appello che aveva escluso il beneficio.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati:

  • Prescrizione: il reato, trattandosi di contravvenzione, si prescrive in quattro anni, prorogabili a cinque per effetto degli atti interruttivi. Inoltre, poiché il reato è stato commesso nel 2018, rientra nel regime transitorio introdotto dalla riforma del 2017 (l. 103/2017), che prevede la sospensione della prescrizione per 18 mesi nei giudizi d’appello. Sommando i termini, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello né a quella della pronuncia della Cassazione.

  • Tenuità del fatto: la Corte ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso la particolare tenuità in considerazione della pericolosità dell’oggetto (coltello con lama da 7 cm). Il riconoscimento del minimo edittale non comporta automaticamente la concessione del beneficio ex art. 131-bis c.p., essendo fondati su parametri distinti (gravita oggettiva del fatto vs. valutazione sulla personalità del reo).


Il principio di diritto

In tema di contravvenzioni, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. L’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, poiché si tratta di valutazioni autonome fondate su parametri differenti.

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