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Patteggiamento e sospensione condizionale: illegittima la subordinazione d'ufficio a obblighi non pattuiti (Cass. pen. n. 19045/25)

Con la sentenza n. 19045 del 30 aprile 2025, la Corte di cassazione, sezione V penale, ha riaffermato un principio di diritto ormai consolidato in tema di patteggiamento e sospensione condizionale della pena: il giudice non può subordinare d'ufficio il beneficio all'adempimento di obblighi riparatori, se tali obblighi non risultano oggetto dell'accordo tra le parti.


2. I fatti

La pronuncia trae origine da un procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dinanzi al GIP del Tribunale di Trapani, che applicava a N.N. la pena concordata per i reati di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625, nn. 7 e 7-bis c.p.), commessi in un arco temporale ampio (dal 2019 al 2023). Il giudice, pur accogliendo la richiesta congiunta di applicazione della pena, subordinava la sospensione condizionale al pagamento delle somme dovute ai fornitori (Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale).

Il difensore ricorreva per cassazione, lamentando violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la decisione.


3. Il principio di diritto delle Sezioni Unite "Boccardo"

La Corte, nell'accogliere il ricorso, richiama puntualmente la sentenza delle Sezioni Unite n. 23400 del 27 gennaio 2022, Boccardo, secondo cui, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione della pena deve estendersi anche agli obblighi eventualmente connessi alla concessione della sospensione condizionale. L'imposizione di obblighi non pattuiti viola l'autonomia negoziale delle parti e, in mancanza di consenso, preclude la possibilità per il giudice di integrare o modificare il contenuto dell'accordo.

In tal senso, l'art. 165 c.p., pur consentendo l'applicazione della sospensione condizionale con prescrizioni (anche obbligatorie), non consente al giudice di introdurre unilateralmente condizioni ulteriori in sede di patteggiamento.


4. Il vincolo dell'accordo nel patteggiamento

Il patteggiamento, configurandosi come un negozio processuale bilaterale, presuppone che l'intera disciplina della pena (inclusi benefici e condizioni) sia oggetto di pattuizione. La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite ha confermato tale impostazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2023, n. 19605, Leone), affermando che il giudice, qualora ritenga l'imputato immeritevole del beneficio in assenza di adempimenti specifici, non può modificare l'accordo, ma deve rigettare l'istanza.


5. Applicazione al caso concreto

Nel caso in esame, il giudice aveva disposto motu proprio la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di quanto dovuto agli enti fornitori di energia. Trattandosi di obbligo non pattuito, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP per nuovo giudizio, nel rispetto del principio di diritto enunciato.


6. Conclusioni

La decisione riafferma con chiarezza la centralità del principio dispositivo nel rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., richiamando al rispetto dei limiti della giurisdizione nel patto processuale tra imputato e pubblico ministero. Ogni intervento giudiziale che modifichi unilateralmente l'accordo viola il principio del contraddittorio e travalica la funzione di mera ratifica della volontà delle parti attribuita al giudice.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 30/04/2025, (ud. 30/04/2025, dep. 21/05/2025), n.19045

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a No.Nu., in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, cod. pen. (fatto commesso in Castellammare del Golfo dal 25 maggio 2019 al 20 dicembre 2023), la pena concordata con il Pubblico ministero, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata d'ufficio, ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen., al pagamento da parte dell'imputata "degli importi emessi dalla Servizio Elettrico Nazionale Spa (Euro 5.059,74) e dalla Enel Energia Spa (Euro 22,40) o del minor importo eventualmente concordato con le predette società".


2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di No.Nu. dal difensore di fiducia consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti e la sentenza.


È dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, con il disporre d'ufficio la subordinazione della sospensione condizionale della pena, richiesta dalle parti, al pagamento di quanto dovuto agli enti fornitori dell'energia elettrica, oggetto dell'impossessamento contestato all'imputata, avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, secondo cui, nel procedimento speciale del patteggiamento, l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori, eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, di modo che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la predetta subordinazione non può essere disposta dal giudice motu proprio. Da qui l'illegittimità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento degli obblighi riparatori nei confronti delle parti offese.


CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.


1. Va, preliminarmente, osservato che il motivo di ricorso non è inammissibile, perché espressamente ricompreso nelle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia, nell'ipotesi del difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.


2. Ciò posto, la questione dedotta deve essere risolta, come argomentato dalla ricorrente, proprio facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01, secondo cui "Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.(Vedi Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)".


In particolare, le Sezioni Unite Boccardo hanno chiarito come non sia consentita al giudice l'integrazione dell'accordo sulla pena siglato dal pubblico ministero e dall'imputato, violandosi, altrimenti, con la subordinazione della prevista sospensione della pena all'adempimento di obblighi non ricompresi nell'accordo, l'autonomia delle parti medesime. Poiché, infatti, le prescrizioni da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, le parti del negozio processuale non sarebbero poste nella condizione di prevederne il futuro concreto esercizio.


Principio, questo, assoluto e, come tale, applicabile ad ogni ipotesi di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti a carico del condannato dall'art. 165 cod. pen.: perciò, sia alla subordinazione facoltativa che alla subordinazione obbligatoria.


3. La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite, segnatamente Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614 – 01, ha, del resto, ribadito che "In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza".


4. Venendo al caso oggetto di scrutinio, va dato atto che l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti non prevedeva gli obblighi di pagamento in favore degli enti erogatori dell'energia elettrica sottratta dalla ricorrente, di modo che tali obblighi non potevano essere disposti autonomamente dal giudice, come invece è accaduto. L'unica legittima opzione per il giudice, qualora avesse ritenuto l'imputata immeritevole del beneficio, in mancanza di un previo adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen, era, pertanto, il rigetto complessivo dell'istanza di applicazione della pena.


5. In forza di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio


Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.


Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2025.


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