Può la banca rispondere civilmente per l'intermediario infedele? La Cassazione precisa i limiti della responsabilità ex art. 31 TUF (Cass. Pen. n. 15766/2025)
- Avvocato Del Giudice

- 25 apr
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Con la sentenza n. 15766/2025, la Corte di Cassazione, II sezione penale, è intervenuta in materia di responsabilità civile della banca per fatto dell’apparente intermediario, cassando la decisione della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di F. S.p.A. quale responsabile civile per appropriazione indebita aggravata.
La decisione ruota attorno alla corretta interpretazione dell’art. 31 del TUIF, nonché degli artt. 2049 e 1228 c.c., e al principio civilistico dell’apparenza del diritto in ambito contrattuale.
1. Il fatto
La vicenda riguarda un finanziamento richiesto dalla persona offesa Di.Mi., che nel 2006 si era rivolta a De.Ra., soggetto attivo nel campo finanziario ma privo di qualifica formale, il quale – con la complicità di Al.Ma. – si era appropriato dell’assegno circolare emesso a favore della cliente da FinecoBank.
A seguito di protesti e mancata restituzione della somma, veniva contestato agli imputati il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., con aggravanti dell’art. 61 c.p.). La responsabilità civile veniva estesa alla banca, ritenuta “beneficiaria” della condotta dell’intermediario.
2. La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di FinecoBank, rilevando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, che non aveva adeguatamente valutato gli argomenti difensivi della banca.
Punti critici evidenziati dalla Suprema Corte:
Mancanza di prova formale del rapporto tra De.Ra. e F. SPA;
Assenza di elementi esteriori idonei a far presumere un mandato (es. biglietti da visita, sede degli incontri, firma del contratto);
Errore metodologico della Corte d’appello che si era limitata ad affermare che la parte offesa “non poteva immaginare” l’assenza di un incarico, senza verificare se vi fosse una responsabilità per apparenza colposa imputabile alla banca;
Inesistenza di un mandato o legame operativo, come evidenziato anche dall'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari;
Rilevanza dell'art. 622 c.p.p.: la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile per nuova valutazione, essendo stata pronunciata prescrizione per i reati.
3. Principio di diritto
Il responsabile civile può essere condannato per i danni derivanti da reato commesso da soggetto non formalmente legato all’ente, solo se sussistano elementi di apparenza colposa che possano far ritenere esistente un mandato, ai sensi dell’art. 31 TUIF o degli artt. 2049 e 1228 c.c.; il giudice deve motivare puntualmente circa l’esistenza di tali presupposti.




