Truffe online e minorata difesa: la Corte dice basta agli automatismi (Cass. Pen. n. 39146/25)
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Truffe online e minorata difesa: la Corte dice basta agli automatismi (Cass. Pen. n. 39146/25)

Truffe online e minorata difesa: la Corte dice basta agli automatismi (Cass. Pen. n. 39146/25)

Nella lotta alle frodi informatiche, la giurisprudenza ha valorizzato l’aggravante di cui all’art. 640, co. 2-bis, c.p., riconoscendo che l’ambiente digitale può generare una condizione di vulnerabilità cognitiva a carico dell’acquirente: distanza tra le parti, identità opaca del venditore, impossibilità di controllare qualità del bene prima dell’acquisto.

Ma la Cassazione, con la sentenza n. 39146/2025, ribadisce un principio ormai consolidato: la minorata difesa non si applica automaticamente perché il reato è commesso online.

La piattaforma non è di per sé un luogo di minor tutela, e l’online non può assurgere a circostanza aggravante presunta.


La decisione

Nel caso esaminato, la trattativa iniziava sul web, ma proseguiva con contatti telefonici diretti tra venditore e acquirente. Questo passaggio è decisivo.

Quando la comunicazione “esce” dalla sfera digitale e si sviluppa con interazioni dirette, viene meno la sperequazione cognitiva tipica dell’online.

Non si tratta più di affidarsi alla sola schermata, né di subire l’anonimato dell’interlocutore: il dialogo diventa più simmetrico. La posizione della vittima non è strutturalmente “indifesa”.

La Corte ribadisce che la minorata difesa richiede:

  • una condizione astratta idonea a ostacolare la difesa;

  • un ostacolo effettivamente prodotto;

  • un consapevole approfittamento da parte dell’agente.

La vendita online può certamente integrare queste condizioni — la Cassazione lo conferma — ma solo se l’intera contrattazione resta a distanza, senza “correttivi” relazionali.

Una truffa commessa sul web non è una truffa “più grave” per definizione.È più grave solo quando:

  1. la distanza impedisce alla vittima verifiche preventive

  2. l’identità del venditore resta schermata fino alla fine

  3. l’agente approfitta consapevolmente di questo vantaggio

Dove tali condizioni non si dimostrano, l’aggravante non opera.

Il diritto penale non può sostituire la verifica probatoria con la mitizzazione del rischi digitali.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 27/11/2025, (ud. 27/11/2025, dep. 03/12/2025), n.39146

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 29 novembre 2023, che aveva condannato ciascuno degli imputati alla pena per entrambi ritenuta di giustizia (mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa), per i fatti loro rispettivamente ascritti ai capi primo e secondo della imputazione. Fattispecie in tema di truffa aggravata, fatti commessi in P il (Omissis) (capo A, imputato Mo., in danno di tali Po. e Bi.) e il 30 ottobre 2017 (capo B, imputato Co., in danno di tale So.).


1.1. Il giudizio di merito riteneva accertata la penale responsabilità degli imputati per le distinte fattispecie di truffa aggravata, loro rispettivamente contestate (artifizi consistenti nel rappresentare alle due diverse parti acquirenti, attraverso annuncio sul web, la disponibilità di oggetti in vendita, mai in realtà posseduti e di accettarne il pagamento, tramite bonifico bancario, su conto corrente proprio), sulla base delle dichiarazioni rese nel processo dalle parti civili, confortate da quanto riferito in tema di responsabilità dagli inquirenti. Veniva respinta, in particolare, la prospettazione difensiva fondata, nel caso del Mo., sulla sua estraneità alle condotte decettive e sulla sua detenzione (per altro titolo) fino a data successiva (14 febbraio 2018) alle operazioni svolte sul conto corrente destinatario del bonifico del novembre 2017; nel caso del Co., sulla integrazione della fattispecie, sui criteri attributivi della responsabilità, sulle aggravanti di aver commesso il fatto con modalità tali da ostacolare la privata difesa, sulla motivazione che regge il riconoscimento della recidiva.


Sui punti evidenziati, le difese avevano articolato puntuali motivi di gravame, cui la Corte territoriale non aveva (graficamente per Mo.) offerto alcuna risposta argomentativa; mentre, quanto a Co., era stata riconosciuta l'aggravante della minorata difesa a dispetto della condotta, che si era consumata attraverso contatti telefonici successivi a quelli inizialmente intrattenuti via web.


2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai diversi difensori, deducendo a motivi di doglianza gli argomenti in appresso sintetizzati.


2.1. Per Mo., violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione, per mancanza, avendo la Corte territoriale omesso ogni confutazione degli argomenti difensivi svolti in punto di responsabilità, in quanto all'epoca dell'utilizzo del conto corrente ove il prezzo era stato versato, l'imputato, titolare di quel conto era detenuto (fino al 14 febbraio 2018) in carcere ed era pertanto fisicamente e giuridicamente impossibilitato a svolgervi operazioni.


2.2. Per Co., i medesimi vizi sono dedotti quanto a prova della responsabilità, che non può consistere nella mera intestazione del conto corrente ove il prezzo di acquisto fu versato, né si comprende in cosa siano consistiti gli artifizi e raggiri finalizzati alla induzione verso l'acquisto di una merce esposta ed offerta al pubblico sul web.


L'aggravante della c.d. minorata difesa neppure può ritenersi integrata per effetto dell'uso della rete web nell'offerta al pubblico del bene, in quanto le trattative si sono successivamente sviluppate attraverso contatti telefonici diretti tra offerente e acquirente.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il motivo proposto dalla difesa del Mo. è fondato.


1.1. Con esso si denuncia, a giusta ragione, l'omessa motivazione sull'argomento dedotto con i motivi di gravame, in virtù del dimostrato stato detentivo dell'imputato alla data in cui furono svolte le operazioni di conto corrente ritenute determinanti ai fini dello scrutinio sulla responsabilità, lamentando pertanto assenza di motivazione (intesa come mancanza del tratto grafico) su questione decisiva specificamente devoluta all'attenzione della Corte di merito.


1.2. La difesa del ricorrente aveva rappresentato e dimostrato che al momento in cui il conto corrente a lui intestato veniva utilizzato per farvi confluire il prezzo del raggiro, l'imputato era detenuto in carcere da data remota e sarebbe restato detenuto fino al 14 febbraio 2018. Il che imponeva alla Corte di merito, quanto meno, di argomentare circa la ritenuta irrilevanza del motivo dedotto, atteso che incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01).


2. Il ricorso Co. è parzialmente fondato.


2.1. Il primo ed il secondo dei motivi di ricorso, trattabili congiuntamente, sono meramente ripetitivi delle doglianze proposte, in tema di responsabilità, con i motivi di gravame spesi nel merito, cui la Corte territoriale ha offerto congrua risposta argomentativa.


Detti motivi scivolano pertanto sulla china della inammissibilità, per deficit assoluto di estrinseca specificità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).


2.2. E', viceversa, parzialmente fondato il terzo motivo, nella parte in cui censura la decisione di conferma della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, in ragione dell'uso dello strumento di offerta al pubblico, che non consente all'acquirente di controllare e verificare correttezza e serietà dell'offerta. Ove invece il motivo censura la motivazione addotta in tema di riconoscimento dei presupposti della contestata recidiva qualificata, pecca di genericità, non confrontandosi con la concretezza della risposta argomentativa offerta dalla Corte territoriale sul punto.


La difesa del ricorrente si duole, con ragione, della non corretta applicazione della disposizione normativa contenuta nel comma secondo, n. 2 bis, dell'art. 640 del codice penale, dovendo, al fine di stimare sussistente la circostanza aggravante della minorata difesa "di contesto", aversi riguardo al concreto svolgimento dei fatti, che si sono sviluppati anche attraverso contatti telefonici (conversazioni) diretti tra contraenti, in quanto la piattaforma informatica universalmente accessibile ha costituito solo l'occasione per l'avvicinamento delle parti, che poi hanno proseguito nel rapporto precontrattuale attraverso strumenti di comunicazione diretta (c.d. punto - punto).


Ben vero, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023, Miele, n.m.).


Tuttavia, tale condivisa giurisprudenza identifica le condizioni della minorata difesa nella "costante" distanza tra alienante ed acquirente nel corso della trattativa, che si dipana interamente su piattaforma digitale: tale modalità di contrattazione pone obiettivamente l'acquirente in una situazione di sfavore, in quanto questi è costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere ed acquistare (anche) sotto mentite spoglie, rendendo complessa l'identificazione del contraente e ostacolando certamente il controllo sulle caratteristiche qualitative del prodotto offerto, oltre che l'affidabilità dell'alienante.


Si è pertanto affermato (Sez. 2, n. 7819 del 02/12/2021, dep. 2022, Myslinski, n.m.) che: "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute, e non può limitarsi a richiamare il dato astratto della commissione del reato in tempo di notte, ovvero on line, dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di luogo "virtuale"), nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente". L'attività processuale o procedimentale è quindi chiamata a verificare (giur. appena sopra cit.):


a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa";


b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;


c) il fatto che l'agente ne ha concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).


Occorre pertanto "individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata" (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160 - 01) e, in particolare, che la commissione del reato on line abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.


La puntuale concretezza della disamina delle circostanze di fatto idonee a determinare sperequazione cognitiva nella fase precontrattuale e la verifica ex post che tale effetto sia sortito da una tale sperequata condizione impongono, insieme, di concludere che quando, come nel caso in esame, la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, non può dirsi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità; costoro, invero, risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, non necessariamente agevolate dalla condizione sfavorevole in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforma telematica digitale (nei termini, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01; Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 - 01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 01).


3. Consegue che la sentenza impugnata, che di tale diverso dipanarsi morfologico delle trattative non ha tenuto conto, deve essere annullata, con rinvio, che va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla Corte d'appello viciniore di Perugia, per nuovo esame sui punti in ordine ai quali la motivazione è stata omessa o si è rivelata meramente apparente.


Nel caso in cui la Corte onerata del rinvio dovesse escludere la ricorrenza della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa "di contesto", che condiziona la procedibilità di ufficio del reato, la stessa Corte dovrà verificare anche la sussistenza e la validità della condizione di procedibilità (querela sporta dalla persona offesa di quel reato).


4. Nessuno dei due reati in contestazione risulta prescritto alla data odierna. In particolare, dopo aver premesso che, in ragione della disciplina applicabile alla fattispecie, va calcolata la sospensione del termine della prescrizione decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado alla pronuncia della sentenza di appello (dal 28/02/2024 all'11/03/2025) e di quello decorrente dal deposito della sentenza di appello alla data odierna (dal 19/05/2025 al 27/11/2025), pari a complessivi anni uno, mesi sei e giorni ventiquattro di sospensione (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 28817501), va rilevato che il reato attribuito al Mo., andrà a prescriversi in data 07/12/2026, mentre quello attribuito al Co. (recidivo riconosciuto ex art. 99, quarto comma, cod. pen.), si prescriverà solo in data 24/05/2029.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mo.Ma. e di Co.Da., per quest'ultimo limitatamente alla valutazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 - bis, cod. pen. Rinvia per nuovo giudizio nei confronti di entrambi avanti alla Corte di appello di Perugia, dichiara nel resto inammissibile il ricorso di Co.Da.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso il 27 novembre 2025.


Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2025.

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