Quali sono i requisiti per la configurabilità del reato associativo in caso di rapporti di fornitura di stupefacenti? (Cass. Pen. n. 10944/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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Con la recente sentenza n. 10944 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti necessari per la configurabilità del reato associativo nei confronti di chi sia accusato di essere un fornitore stabile di sostanze stupefacenti ad un gruppo criminale.
Il caso
La vicenda giudiziaria ha riguardato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L. accusato di partecipare ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Secondo l'accusa, l’indagato, insieme ad altri soggetti, avrebbe assunto il ruolo di stabile fornitore di eroina per un gruppo diretto da un tale M.
Le prove principali a suo carico erano rappresentate dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e da intercettazioni ambientali.
Motivazione del ricorso
La difesa ha impugnato l’ordinanza del Tribunale contestando principalmente:
L’assenza di episodi specifici di spaccio contestati al ricorrente, sottolineando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferivano ad eventi troppo risalenti nel tempo (risalenti al 2013, mentre l’imputazione copriva il periodo dal 2016 in poi).
La mancata motivazione circa l’effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, poiché le conversazioni intercettate non dimostrerebbero la stabile appartenenza del Bevilacqua al gruppo.
Le argomentazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo i principi già affermati in precedenti pronunce secondo cui la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire o acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, instaurando un rapporto durevole e stabile con l’organizzazione.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che affinché un semplice rapporto di fornitura si trasformi in una partecipazione organica all’associazione è necessario dimostrare:
La consapevolezza e volontà del fornitore di contribuire in modo stabile e continuativo agli scopi dell'associazione.
La rilevanza del proprio contributo per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente al sodalizio.
L'esistenza di un vincolo durevole che vada oltre il mero rapporto contrattuale di reciproco affidamento.
La Corte ha ritenuto che tali elementi non siano stati adeguatamente considerati nel caso di specie, poiché:
Le dichiarazioni dei collaboratori risultavano generiche e non riferibili al periodo temporale rilevante.
Le intercettazioni valutate si riferivano esclusivamente ad un periodo estremamente ristretto (28 ottobre - 4 novembre 2021) e non erano sufficienti a dimostrare una stabile partecipazione del Bevilacqua all'associazione.
Principio di diritto
Secondo la Corte: «Per configurare la partecipazione di un soggetto ad un'associazione criminale come stabile fornitore di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare, oltre al rapporto di reciproco affidamento, l’esistenza di un vincolo stabile e continuativo, che riveli la consapevolezza di contribuire agli scopi del sodalizio criminale. La mera occasionalità delle forniture non è sufficiente a integrare la partecipazione all’associazione.»