Art. 314 c.p. – Peculato: appropriazione, disponibilità qualificata e confini della fattispecie
Aggiornamento: 6 giorni fa
REATI CONTRO LA PA / PECULATO
Il peculato costituisce una delle figure archetipiche dei delitti dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione.
L’art. 314 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione dell’ufficio o del servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
La disposizione prevede:
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi».
Il secondo comma disciplina invece il peculato d’uso, punito meno severamente quando l’agente abbia operato al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa sia stata immediatamente restituita.
La struttura della fattispecie è apparentemente semplice.
Nella pratica, però, l’art. 314 c.p. pone questioni particolarmente complesse: la nozione penalistica di possesso e disponibilità; il rapporto tra bene e funzione; il significato dell’appropriazione; la rilevanza della distrazione; il momento dell’interversio possessionis; la qualifica soggettiva dell’agente; il confine con appropriazione indebita, truffa, furto e, oggi, con il nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili previsto dall’art. 314-bis c.p.
1. Il peculato come reato proprio e plurioffensivo
Il peculato è anzitutto un reato proprio.
Può essere commesso, quale autore qualificato, soltanto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.
La qualifica pubblicistica non costituisce tuttavia un mero elemento formale.
Nel diritto penale della pubblica amministrazione ciò che rileva è la concreta natura dell’attività esercitata: le nozioni degli artt. 357 e 358 c.p. presentano infatti carattere eminentemente funzionale.
La fattispecie ha inoltre natura plurioffensiva.
L’art. 314 c.p. non tutela soltanto il patrimonio pubblico o privato sul quale insiste la condotta appropriativa. Vengono contemporaneamente protetti il buon andamento, l’imparzialità e la legalità dell’attività amministrativa.
Ne deriva una conseguenza particolarmente importante: il peculato può sussistere anche quando non sia ravvisabile un danno patrimoniale economicamente apprezzabile.
La più recente Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2025, n. 3037 ha espressamente ribadito:
«Il delitto di peculato è configurabile anche in assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione».
La ragione è precisamente la natura plurioffensiva della fattispecie, posta a tutela anche del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
2. Il presupposto essenziale: possesso o disponibilità “per ragione dell’ufficio o del servizio”
L’appropriazione non è sufficiente.
Perché si configuri il peculato occorre che il pubblico agente abbia già il possesso o la disponibilità della cosa in ragione dell’ufficio o del servizio.
È questo uno degli elementi che maggiormente caratterizzano l’art. 314 c.p.
Il possesso qualificato deve precedere logicamente e cronologicamente l’appropriazione.
L’agente non acquisisce la cosa attraverso la condotta criminosa: la possiede già legittimamente — o comunque ne dispone — in virtù del rapporto funzionale con l’amministrazione.
Il collegamento tra bene e funzione rappresenta quindi l’autentico presupposto strutturale della fattispecie.
La mera qualifica di pubblico ufficiale non basta.
Se un pubblico agente si appropria di un bene con il quale non intrattiene alcuna relazione qualificata derivante dall’ufficio o dal servizio, il fatto potrà integrare un diverso reato, ma non per ciò solo il peculato.
3. La nozione penalistica di possesso
Il possesso contemplato dall’art. 314 c.p. non coincide con la nozione civilistica dell’art. 1140 c.c.
Il diritto penale utilizza una categoria più ampia.
Ciò che rileva è l’esistenza di un effettivo potere sulla cosa, che può consistere nella materiale detenzione, nella custodia, nell’amministrazione oppure nella capacità giuridica di determinarne la destinazione.
La dottrina ha pertanto ricostruito il possesso penalistico come relazione funzionale che attribuisce al pubblico agente un potere autonomamente esercitabile sulla res, accompagnato dall’obbligo di rispettarne la destinazione.
Anche la semplice detenzione può assumere rilievo quando si traduca in un effettivo potere giuridico sulla cosa.
La categoria decisiva diviene così quella della disponibilità.
4. La disponibilità non richiede la materiale detenzione
L’art. 314 c.p. utilizza significativamente la formula «possesso o comunque la disponibilità».
La disponibilità può quindi esistere anche in mancanza di una relazione fisica con il bene.
È sufficiente un potere giuridicamente rilevante che consenta al soggetto di imprimere al denaro o alla cosa una determinata destinazione.
Il possesso materiale rappresenta pertanto soltanto una delle possibili manifestazioni della disponibilità penalmente rilevante.
Questa impostazione assume particolare importanza nei casi di movimentazione di somme attraverso strumenti bancari, autorizzazioni contabili, sistemi informatici o poteri dispositivi esercitati a distanza.
5. Il possesso qualificato può derivare anche dall’esercizio di fatto della funzione
La giurisprudenza ha adottato una concezione ampia anche del rapporto tra possesso e funzione.
Cass. pen., sez. VI, n. 11741/2023 ha affermato che il possesso qualificato non è limitato a quello derivante dalle specifiche competenze formali dell’agente, ma può comprendere anche il possesso originato dall’esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni, purché tale esercizio abbia concretamente consentito all’agente di gestire o disporre del bene.
Il reato resta escluso, invece, quando il possesso sia puramente occasionale, fortuito o casuale.
La distinzione è fondamentale.
Occasionalità funzionale e mera casualità non sono concetti equivalenti.
Il rapporto con la res deve comunque trovare nella funzione pubblica la propria origine, anche se non perfettamente coincidente con l’ordinaria distribuzione interna delle competenze.
6. La condotta di appropriazione: l’interversio possessionis
Il cuore dell’art. 314 c.p. risiede nel verbo “appropriarsi”.
Appropriarsi significa comportarsi nei confronti del bene come se se ne fosse proprietari, sostituendo alla precedente detenzione per conto dell’amministrazione o di un terzo una signoria incompatibile con il titolo originario.
Il fenomeno viene tradizionalmente descritto attraverso la categoria dell’interversio possessionis.
Il pubblico agente, che originariamente detiene la cosa nomine alieno, comincia a comportarsi uti dominus.
Non è quindi necessaria soltanto una irregolarità gestionale.
Deve emergere un comportamento incompatibile con il mantenimento della precedente relazione funzionale con il bene.
È questo il momento nel quale la violazione amministrativa o contabile si trasforma in appropriazione penalmente rilevante.
7. Il mero ritardo nel versamento non equivale necessariamente ad appropriazione
La distinzione assume particolare importanza nei casi di denaro che il pubblico agente è tenuto a riversare all’amministrazione.
Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2026, n. 23597 ha precisato che, nel caso del rivenditore di valori bollati, il semplice mancato rispetto del termine di riversamento non è sufficiente.
La Corte richiede che l’inadempimento si accompagni a una vera interversione del titolo del possesso.
La massima afferma:
«Non è sufficiente, a tal fine, il mero superamento del termine contrattuale o legale di riversamento».
Occorre invece che le somme vengano sottratte alla disponibilità dell’ente per un periodo apprezzabile e secondo modalità tali da manifestare inequivocabilmente l’atteggiamento appropriativo dell’agente.
Il principio ha grande rilievo perché impedisce di trasformare automaticamente ogni inadempimento contabile in peculato.
8. Il momento consumativo coincide con l’interversione del possesso
Il peculato è un reato istantaneo.
Si consuma nel momento nel quale l’agente realizza l’appropriazione e muta il titolo della propria disponibilità.
Il problema assume particolare evidenza quando l’appropriazione avvenga mediante movimentazioni bancarie.
Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9180 ha affermato, con riferimento a un delegato alle vendite nelle procedure esecutive, che il luogo di consumazione coincide con quello nel quale si trova il conto della procedura dal quale vengono distratte le somme.
La Corte individua il momento perfezionativo nel:
«mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli».
Ne consegue che non è decisivo il luogo dal quale viene materialmente impartito l’ordine di bonifico né quello del conto personale sul quale le somme vengono successivamente accreditate.
È nel momento in cui il denaro viene sottratto alla destinazione funzionale che si realizza l’appropriazione.
9. La distrazione dopo l’introduzione dell’art. 314-bis c.p.
Uno dei problemi oggi più delicati riguarda il rapporto tra peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Storicamente, la nozione di appropriazione era stata interpretata in modo sufficientemente ampio da ricomprendere anche alcune forme di distrazione.
La questione deve tuttavia essere oggi riletta alla luce dell’introduzione dell’art. 314-bis c.p.
La distinzione non può essere affidata semplicemente al fatto che il bene sia stato destinato a uno scopo diverso da quello istituzionale.
Nel peculato deve esservi una appropriazione: il pubblico agente fa proprio il bene oppure lo sottrae definitivamente al rapporto funzionale che ne giustificava il possesso.
Nella diversa fattispecie di indebita destinazione, invece, viene in rilievo il mutamento di destinazione di denaro o cose mobili in violazione delle condizioni previste dalla legge, senza che necessariamente si produca una vera interversione appropriativa.
La Cassazione ha già iniziato a delineare i confini della nuova figura. Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2025, n. 1126 ha affermato che l’art. 314-bis c.p. richiede che la diversa destinazione intervenga in violazione di una norma primaria a contenuto precettivo, tale da stabilire specifici criteri di condotta senza lasciare margini di discrezionalità al pubblico agente.
La distinzione è destinata a costituire uno dei principali terreni interpretativi del nuovo sistema dei reati contro la pubblica amministrazione.
10. Quando l’utilizzo del denaro pubblico non è peculato
La mera utilizzazione di risorse pubbliche per una finalità dalla quale il pubblico agente ricavi anche un beneficio personale non è sufficiente.
Occorre accertare se la destinazione sia realmente estranea agli interessi dell’ente.
Particolarmente significativa è Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 19923.
La Corte ha escluso il peculato nel caso in cui somme dell’ente fossero state utilizzate per estinguere mediante oblazione contravvenzioni ambientali contestate ai vertici dell’ente, allorché alla posizione personale dell’agente si affiancasse un effettivo interesse pubblico dell’amministrazione all’estinzione dell’illecito.
Secondo la massima:
«Il reato di peculato [...] è ravvisabile solo in caso di utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali».
Il reato non ricorre, invece, quando interesse personale e interesse dell’ente risultino «sincroni e sovrapponibili».
La pronuncia impone quindi di indagare la reale destinazione della spesa e non soltanto l’esistenza di un vantaggio riflesso per il pubblico agente.
11. Il trasferimento di denaro non dimostra necessariamente l’appropriazione
Analoga attenzione alla reale destinazione del denaro emerge nella più recente giurisprudenza relativa agli amministratori di sostegno.
Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 7514 ha escluso che il semplice trasferimento di somme dal conto dell’amministrato a quello dell’amministratore di sostegno integri automaticamente il peculato.
La massima richiede infatti di accertare:
«che tale somma sia stata destinata a finalità estranee a quelle dell’amministrazione».
Il mero movimento bancario non esaurisce quindi la prova dell’interversione appropriativa.
Anche in questo caso emerge una linea interpretativa importante: non basta osservare il percorso materiale del denaro; occorre ricostruirne la concreta destinazione.
12. Il dolo e l’errore sulla legittimità della gestione
Il peculato comune richiede dolo generico.
Il soggetto deve essere consapevole della propria qualità, della relazione qualificata con il bene e della condotta di appropriazione.
La più recente giurisprudenza ha però mostrato particolare attenzione alla possibilità che un errore sul fatto escluda la componente soggettiva.
Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 11116 ha affrontato proprio il caso di un amministratore di sostegno che aveva emesso assegni a proprio favore qualificandoli come rimborsi spese.
La Corte ha ritenuto possibile escludere il dolo quando la convinzione della legittimità della condotta trovasse fondamento in circostanze oggettivamente significative: la trasparente indicazione delle operazioni nei rendiconti periodici, il mancato rilievo del giudice tutelare e una precedente autorizzazione ad analoga operazione.
La pronuncia conferma che, anche nel peculato, l’elemento psicologico non può essere desunto automaticamente dall’irregolarità contabile.
13. L’oggetto materiale: denaro o altra cosa mobile altrui
Oggetto dell’appropriazione può essere anzitutto il denaro.
La norma si estende però a qualsiasi cosa mobile altrui suscettibile di appropriazione.
L’altruità non implica necessariamente che il bene appartenga alla pubblica amministrazione.
A seguito della riforma del 1990, la fattispecie comprende anche beni appartenenti a soggetti privati, quando il pubblico agente ne abbia il possesso o la disponibilità per ragioni funzionali.
È quindi inesatto ricondurre il peculato alla sola appropriazione di “denaro pubblico”.
Ciò che conta è la disponibilità qualificata del bene e la sua successiva appropriazione.
14. L’appropriazione di beni privati detenuti per ragioni d’ufficio
La recente Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2025, n. 36357 offre un esempio particolarmente chiaro.
La Corte ha ritenuto configurabile il peculato, e non il furto, nella condotta di un carabiniere che si era appropriato di un orologio e di una macchina fotografica presenti nell’abitazione di una persona deceduta, le cui chiavi gli erano state consegnate dal superiore.
La Cassazione ha affermato:
«Integra il delitto di peculato, e non quello di furto, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropria di beni mobili di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio».
Non era necessario che i beni fossero formalmente sottoposti a sequestro.
La relazione funzionale prevale dunque sul titolo proprietario del bene.
15. Peculato e qualifica soggettiva: il criterio è funzionale
La corretta individuazione della qualifica dell’agente costituisce spesso il primo terreno difensivo.
Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2026, n. 18508 ha escluso sia la qualità di pubblico ufficiale sia quella di incaricato di pubblico servizio in capo al dirigente di una fondazione qualificabile come organismo di diritto pubblico quando l’attività concretamente svolta fosse disciplinata esclusivamente dal diritto privato.
La Corte ha conseguentemente escluso la configurabilità del peculato.
In senso opposto, Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 6322 ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente di una società privata esercente servizi postali, chiarendo che ciò che rileva è la natura pubblicistica dell’attività e non la natura pubblica o privata del soggetto gestore.
Ancora una volta, il criterio è sostanziale e funzionale.
16. Peculato e truffa aggravata: il criterio del possesso antecedente
Il rapporto tra peculato e truffa aggravata dall’abuso della funzione è governato da una distinzione strutturale.
Nel peculato il soggetto possiede già il bene per ragioni d’ufficio o di servizio e soltanto successivamente se ne appropria.
Nella truffa, invece, il possesso viene acquisito proprio attraverso artifici o raggiri.
È dunque il momento genetico della disponibilità a distinguere le due figure.
Se il potere sulla res preesiste alla condotta fraudolenta e deriva dalla funzione, può venire in rilievo l’art. 314 c.p.
Se, al contrario, l’agente ottiene il bene proprio grazie alla frode, viene in considerazione la truffa.
17. Peculato e appropriazione indebita
Più sottile è il confine con l’appropriazione indebita aggravata dall’abuso della qualità o dei poteri.
Anche qui il criterio fondamentale è rappresentato dal titolo del possesso.
Nel peculato, il possesso o la disponibilità trovano la propria ragione nell’ufficio o nel servizio.
Nell’appropriazione indebita aggravata, invece, l’affidamento della cosa avviene intuitu personae e la funzione pubblica svolge soltanto un ruolo facilitante rispetto alla successiva appropriazione.
Non basta, pertanto, che il fatto sia commesso da un pubblico agente.
È necessario stabilire perché egli possedesse quel determinato bene.
18. Peculato e furto
Il discrimine con il furto è ancora più netto.
Il peculato presuppone una disponibilità antecedente.
Nel furto, invece, l’agente acquisisce la disponibilità mediante sottrazione al possessore.
Quando il pubblico ufficiale si impossessi invito domino di una cosa della quale non aveva già la disponibilità per ragioni funzionali, il fatto ricade nell’area del furto e non dell’art. 314 c.p.
19. Il peculato d’uso
Il secondo comma dell’art. 314 disciplina una figura autonoma caratterizzata dal solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e dalla successiva immediata restituzione.
Il legislatore prevede una pena significativamente inferiore, da sei mesi a tre anni.
Due elementi assumono rilievo essenziale:
la natura momentanea dell’uso;
la restituzione effettiva della cosa.
Non è sufficiente la mera intenzione di restituire.
La restituzione deve concretamente reintegrare la res nella sua destinazione funzionale originaria.
20. Quando l’uso non è più “momentaneo”
Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2026, n. 14877 offre un criterio particolarmente significativo.
La Corte ha escluso il peculato d’uso nei confronti del portalettere che aveva sottratto dal circuito postale una carta di credito, consentendone a terzi l’utilizzazione prima di reimmetterla successivamente nella corrispondenza.
Secondo la Corte:
«Tale comportamento risulta incompatibile con la nozione di “uso momentaneo” della cosa».
La condotta è stata quindi ricondotta al peculato comune. documento_esportato-42
Il dato cronologico, dunque, non è l’unico criterio: occorre valutare anche la natura dell’uso e il grado di compromissione della destinazione originaria del bene.
21. Uso di beni pubblici e principio di offensività
Non qualsiasi utilizzo personale di un bene dell’amministrazione integra automaticamente il peculato d’uso.
La giurisprudenza ha valorizzato il principio di offensività soprattutto rispetto a beni come telefoni e autovetture di servizio.
In questi casi è stata richiesta una concreta menomazione della funzionalità amministrativa oppure un danno economico almeno apprezzabile.
Le condotte episodiche, economicamente irrilevanti e prive di concreta incidenza sull’attività pubblica possono restare estranee all’area penale.
L’art. 314 c.p. non può essere trasformato in una sanzione penale per qualsiasi inosservanza delle regole di utilizzo dei beni pubblici.
22. Un caso particolare: l’attività lavorativa dei dipendenti
La prestazione lavorativa di una persona non costituisce una “cosa mobile” suscettibile di appropriazione.
La Cassazione ha conseguentemente escluso il peculato quando il pubblico ufficiale utilizzi per finalità private l’attività lavorativa di un proprio sottoposto, proprio perché l’energia umana non è assimilabile a una res mobile.
La questione dimostra come l’interpretazione dell’art. 314 debba rimanere ancorata ai limiti semantici della fattispecie.
23. Peculato e pubblico denaro ricevuto prima del riversamento
Un’altra applicazione particolarmente significativa riguarda le somme che il pubblico agente riscuote per conto dell’amministrazione.
Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 2025, n. 38538 ha affermato che, quando una prestazione in denaro sia dovuta alla pubblica amministrazione e il pubblico agente la riceva direttamente in ragione della funzione, la successiva appropriazione integra peculato anche prima del materiale riversamento nelle casse dell’ente.
La Corte ha precisato che in tal caso non ricorrono né la truffa aggravata né l’appropriazione indebita.
La somma viene considerata funzionalmente acquisita alla sfera dell’amministrazione già nel momento in cui è ricevuta dall’agente qualificato.
24. Spese di rappresentanza e utilizzo di fondi pubblici
Particolarmente delicato è il tema delle cosiddette spese di rappresentanza.
Perché una spesa possa essere qualificata in tal senso deve perseguire una finalità istituzionale e assolvere una funzione di rappresentanza esterna dell’ente.
Cass. pen., sez. VI, n. 1270/2024 ha individuato due requisiti: perseguimento di un obiettivo istituzionale e funzione rappresentativa esterna finalizzata ad accrescere il prestigio dell’ente.
Sono state, ad esempio, escluse da tale categoria spese sostenute per regali destinati agli stessi consiglieri regionali.
Il tema dimostra ancora una volta come il peculato richieda l’accertamento della concreta destinazione pubblica o privata della spesa.
25. Il rapporto con i reati fallimentari
L’appropriazione penalmente rilevante può concorrere con reati posti a tutela di beni giuridici differenti.
Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2026, n. 8551 ha riconosciuto il concorso formale tra peculato e il delitto fallimentare di insinuazione fraudolenta al passivo, proprio perché le due fattispecie tutelano interessi diversi e si perfezionano attraverso condotte differenti.
Analogamente, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la possibilità di concorso tra peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione, trattandosi di fattispecie eterogenee per soggetto attivo, bene tutelato, struttura e momento consumativo.
26. La confisca
Per il peculato opera l’art. 322-ter c.p.
Possono essere confiscati il prezzo o il profitto del reato e, quando la confisca diretta non sia possibile, beni di valore corrispondente.
Può inoltre trovare applicazione la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.
Nel peculato, nel quale il profitto coincide frequentemente con somme di denaro, le questioni relative alla natura diretta o per equivalente della confisca assumono particolare rilevanza pratica.
27. Il patteggiamento e la restituzione del profitto
Per i reati contro la pubblica amministrazione indicati dall’art. 444, comma 1-ter, c.p.p., l’accesso al patteggiamento è subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
La giurisprudenza ha chiarito che la confisca non sostituisce tale restituzione.
Cass. pen., sez. IV, n. 20255/2025 ha infatti distinto la natura coattiva della confisca dalla restituzione, che presuppone un comportamento dell’imputato volto a rinunciare al vantaggio economico derivante dal reato.
28. Profili processuali
Il peculato è procedibile d’ufficio.
La competenza appartiene al Tribunale in composizione collegiale ed è prevista l’udienza preliminare.
Per il peculato comune sono consentite le intercettazioni, l’arresto facoltativo in flagranza, il fermo e, in presenza dei presupposti generali, la custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari personali.
La disciplina è invece più mite per il peculato d’uso.
Alla condanna possono inoltre accompagnarsi rilevanti pene accessorie, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici nei termini stabiliti dall’art. 317-bis c.p.
29. Il nucleo dell’accertamento: dal possesso legittimo all’appropriazione
Il peculato non può essere ridotto alla formula, troppo semplice, del “pubblico ufficiale che prende denaro pubblico”.
La struttura è molto più rigorosa.
Occorre stabilire anzitutto se il soggetto rivesta effettivamente una qualifica pubblicistica.
Occorre poi verificare se abbia avuto il possesso o la disponibilità della cosa per ragione dell’ufficio o del servizio.
È necessario quindi accertare se abbia realmente compiuto un atto di appropriazione, trasformando la precedente disponibilità funzionale in una signoria incompatibile con il titolo originario.
Deve poi essere distinta la vera appropriazione dalla semplice violazione di vincoli di destinazione, soprattutto dopo l’introduzione dell’art. 314-bis c.p.
Occorre, infine, accertare l’elemento soggettivo, verificando se il pubblico agente fosse consapevole di utilizzare il bene uti dominus e se eventuali errori sulle proprie facoltà dispositive possano incidere sulla configurabilità del dolo.
La giurisprudenza più recente sembra valorizzare proprio questa esigenza di precisione.
Cass. n. 23597/2026 esclude che il semplice ritardo nel riversamento dimostri l’interversio possessionis.
Cass. n. 7514/2026 esclude che il mero trasferimento bancario sia di per sé appropriazione.
Cass. n. 11116/2026 attribuisce rilievo alla possibile convinzione, fondata su circostanze concrete, della legittimità della gestione.
Cass. n. 19923/2026 richiede di distinguere la destinazione esclusivamente privata dall’uso che realizzi anche un effettivo interesse dell’ente.
Si delinea così un principio di fondo.
Nel peculato non è sufficiente dimostrare che il pubblico agente abbia utilizzato un bene in modo irregolare. Occorre provare il momento nel quale quel bene ha cessato di essere gestito per conto altrui ed è stato trattato come proprio.
È nell’interversio possessionis, più ancora che nella materiale sottrazione, che si individua il nucleo tipico dell’art. 314 c.p.