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Una recensione su Tripadvisor può costare una condanna per diffamazione, ma la particolare tenuità cambia anche il risarcimento

9 minuti fa
Tempo di lettura: 9 min

DIFFAMAZIONE / Cass. n. 38380/26

Una recensione negativa può integrare il reato di diffamazione quando attribuisce a una persona comportamenti mai tenuti. Ma se il giudice riconosce la particolare tenuità del fatto, può lasciare invariato il risarcimento stabilito con la precedente condanna?

La Cassazione affronta la questione partendo da una recensione pubblicata su Tripadvisor, nella quale un cliente aveva criticato duramente la maleducazione del personale di un albergo, attribuendo un comportamento offensivo anche al direttore della struttura. L'istruttoria aveva però accertato che quest'ultimo non era presente al momento dei fatti.

La Corte ribadisce che il diritto di critica presuppone la verità del fatto storico sul quale si fonda il giudizio negativo. La libertà di esprimere valutazioni, anche severe, non legittima l'attribuzione di condotte fondate su presupposti fattuali falsi.

Il profilo più interessante della decisione riguarda, tuttavia, il rapporto tra l'art. 131-bis c.p. e la responsabilità civile.

In appello, la condanna penale era stata sostituita da una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, mentre era rimasto invariato il risarcimento di 3.000 euro riconosciuto alla persona offesa.

La Cassazione chiarisce anzitutto che la particolare tenuità non equivale a un'assoluzione nel merito: il fatto rimane tipico, antigiuridico e colpevole, ma il legislatore rinuncia alla sua punizione.

Questa diversa valutazione dell'offesa, però, non è necessariamente irrilevante sul piano risarcitorio.

Richiamando Corte costituzionale n. 173/2022 e Cass. pen. n. 19567/2024, la Suprema Corte afferma che il giudice d'appello, quando riconosce la particolare tenuità del fatto, deve rivalutare anche d'ufficio la quantificazione del danno, verificando se la nuova valutazione della gravità dell'offesa giustifichi una diversa liquidazione.

La sentenza viene quindi annullata limitatamente al risarcimento, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Il ricorso è rigettato nel resto.

La rinuncia dello Stato a punire non cancella il diritto della vittima al risarcimento. Ma il riconoscimento della tenuità dell'offesa non può restare estraneo alla valutazione delle sue conseguenze civili.

Cass. pen., sez. V, ud. 30 settembre 2026 (dep. 3 novembre 2026), n. 38380


Ritenuto in fatto

1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d'Appello di Trento del 19 dicembre 2025 che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Rovereto in data 26 settembre 2023, ha "assolto" ON.ED. ex art.131-bis cod. pen., confermando nel resto, ovvero sulle statuizioni civili, la sentenza di primo grado e condannandolo alla refusione delle spese in favore della parte civile.

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