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Reddito di cittadinanza: il giudice deve integrare la prova sui redditi decisivi prima di assolvere (Cass. Pen. n. 41523/2025)

Reddito di cittadinanza: il giudice deve integrare la prova sui redditi decisivi prima di assolvere (Cass. Pen. n. 41523/2025)

Con la sentenza in argomento interviene in modo netto sul perimetro probatorio dei procedimenti penali relativi all’indebita percezione del Reddito di cittadinanza, chiarendo quando l’assoluzione per insufficienza di prova non è consentita senza previa integrazione istruttoria.


Il caso

Il Tribunale di Catania aveva assolto l’imputata con formula dubitativa dall’accusa di aver omesso, nelle DSU ISEE, la dichiarazione dei propri redditi e di quelli del padre – cui era fiscalmente a carico – ritenendo non dimostrata l’incidenza di tali omissioni sull’an e sul quantum del beneficio.

In particolare, il giudice di merito aveva rilevato la mancanza di dati certi sui redditi del padre e l’assenza di documentazione idonea a dimostrare che, se correttamente dichiarati, tali redditi avrebbero comportato la perdita o la riduzione del Reddito di cittadinanza.


Il principio di diritto: reato di pericolo concreto

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. Giudice, 2023): il reato di cui all’art. 7 D.L. 4/2019 è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata.

Non basta la falsità o l’omissione formale nella DSU: è necessario accertare se la condotta sia stata concretamente idonea a far conseguire un beneficio non spettante o di importo maggiore.

Da qui discende un passaggio decisivo: senza conoscere i redditi effettivi del nucleo familiare, non è possibile valutare l’offensività penale della condotta.

Secondo la Corte, una volta accertata la decisività dei dati reddituali mancanti, il giudice non può limitarsi ad assolvere per insufficienza di prova.

In tali casi, l’art. 507 c.p.p. diventa un potere-dovere. Il giudice deve disporre d’ufficio l’acquisizione delle informazioni necessarie (Agenzia delle Entrate, INPS), oppure motivare in modo rigoroso le ragioni della mancata integrazione.

L’omissione di tale attività istruttoria, in presenza di un vuoto probatorio colmabile con dati agevolmente acquisibili, integra violazione di legge.

L’assoluzione fondata su un non liquet evitabile non è consentita quando l’incompletezza probatoria riguarda il cuore dell’offensività del fatto.

Affidamento al CAF o restituzione delle somme percepite non possono sostituire l’accertamento richiesto dalla struttura del reato.


La decisione

La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che dovrà colmare le lacune istruttorie e verificare concretamente l’incidenza delle omissioni DSU sul diritto al beneficio.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41523

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza del 24 febbraio 2025, il Tribunale di Catania assolveva Lo.Ro., con formula dubitativa, dai reati alla stessa ascritti, relativi alla violazione della normativa sul reddito di cittadinanza, per essere insufficiente la prova della sussistenza del fatto.


2. Per migliore intelligibilità, la Lo.Ro. era imputata per aver omesso, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) prodromiche alle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC), di dichiarare sia i propri redditi da lavoro autonomo (servizio civile) sia quelli del padre, cui era fiscalmente a carico, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.


3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.


3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 507, cod. proc. pen.


In sintesi, il motivo di ricorso è fondato sulla presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 507 cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova qualora lo ritenga assolutamente necessario.


Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo davanti una precisa accusa (l'omessa indicazione, nella DSU ISEE, del reddito proprio e di quello del padre, percettore di redditi consistenti), ha assolto l'imputata ritenendo non raggiunta la prova dell'incidenza di tali omissioni sull'an e sul quantum del beneficio erogato.


In particolare, il Tribunale ha rilevato che dagli atti non emergeva l'ammontare dei redditi percepiti dal padre, né era stato prodotto alcun documento idoneo ad attestare il lavoro svolto e i relativi introiti; inoltre, il teste escusso si era limitato ad affermare l'incompatibilità tra i redditi del padre e l'emolumento percepito dall'imputata, senza specificare o quantificare tali dati.


Secondo il Procuratore Generale, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., disporre d'ufficio l'acquisizione delle necessarie informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS, al fine di ottenere la documentazione reddituale utile a valutare se la sommatoria dei redditi avrebbe comportato il superamento della soglia per il beneficio.


4. È pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 26 novembre 2025, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.


Per il PG il ricorso è fondato, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (ex pluribus Cass. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Ud., dep. 14/03/2016, Rv. 266492 - 01).


5. È pervenuta memoria difensiva dell'avv. Angelo Catalano in data 3 dicembre 2025, con cui si chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso proposto dal Procuratore Generale, confermando per l'effetto la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Catania in data 24 febbraio 2025.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.


2. La sentenza, come anticipato, è relativa al procedimento penale a carico di Lo.Ro., imputata per aver omesso, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) prodromiche alle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC), di dichiarare sia i propri redditi da lavoro autonomo (servizio civile) sia quelli del padre, cui era fiscalmente a carico, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico.


2.1. Il Tribunale ha ricostruito il fatto sulla base della documentazione INPS e ISEE, della testimonianza del V. Brig. Sa. (Guardia di Finanza), dell'esame dell'imputata e del verbale di interrogatorio nonché, infine, delle ricevute di restituzione delle somme indebitamente percepite.


Il giudice ha assolto con formula dubitativa l'imputata ritenendo non raggiunta la prova certa dell'elemento oggettivo del reato. La condotta contestata consisteva nell'omissione di informazioni dovute nelle DSU, idonea a comportare la revoca del beneficio statale come sanzione amministrativa, ma non necessariamente rilevante sul piano penale. Difettava, peraltro, la prova del pericolo concreto.


Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01), il reato ex art. 7 DL 4/2019 è di pericolo concreto a consumazione anticipata; dunque, occorre che la condotta abbia concretamente messo in pericolo il patrimonio dell'ente erogante, non essendo sufficiente la mera falsità od omissione nelle autodichiarazioni.


Evidente, per il Tribunale era l'insufficienza della prova.


Nel caso concreto, non è stato provato che, se l'imputata avesse dichiarato i redditi propri e del padre, non avrebbe avuto diritto al RdC o lo avrebbe percepito in misura inferiore, mancando dati certi sui redditi del padre e sull'incidenza degli stessi sull'an e sul quantum del beneficio. Peraltro, i redditi dell'imputata erano comunque inferiori alla soglia prevista dalla legge. A ciò andava aggiunto, da un lato, che l'imputata aveva già restituito la maggior parte delle somme indebitamente percepite e, dall'altro, che la stessa aveva agito affidandosi alle competenze del CAF, ignorando la normativa che la includeva nel nucleo familiare del padre ai fini ISEE.


3. Alla luce di quanto sopra, come anticipato, il motivo di ricorso è fondato.


3.1. Il regolamento ISEE (D.P.C.M. 159/2013) disciplina nucleo familiare, componenti reddituali e obblighi informativi da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inclusi i redditi di ciascun componente e la condizione di carico fiscale.


Tali regole sono vincolanti ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate. Le Istruzioni DSU specificano i quadri sui redditi da dichiarare e la funzione dell'ISEE nel determinare l'ammissibilità e la misura delle prestazioni (tra cui il RdC).


3.2. Le Sezioni Unite hanno qualificato il delitto di cui all'art. 7, comma 1, D.L. 4/2019 (falsità/omissioni per conseguire RdC) come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata: punibili sono dunque solo le condotte concretamente idonee a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01).


3.3. Occorre dunque verificare l'incidenza della falsità/omissione sull'an/quantum del RdC.


Le Sezioni Unite, infatti, hanno reso decisivo l'accertamento se le omissioni DSU fossero idonee a far conseguire un beneficio non spettante o più elevato; questo implica necessariamente conoscere i redditi del nucleo, inclusi quelli del padre (dato che l'imputata era a carico fiscale del medesimo), secondo il D.P.C.M. 159/2013 e le Istruzioni DSU. Senza tali dati non è possibile, infatti, valutare l'an/quantum del RdC e, dunque, l'offensività concreta della condotta.


3.4. Orbene, il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'assenza dell'ammontare dei redditi del padre e la genericità della prova orale; tale lacuna incideva sul punto decisivo delineato dalle Sezioni Unite (idoneità concreta).


In simili condizioni, la giurisprudenza di legittimità qualifica l'art. 507 cod. proc. pen. come strumento necessario per evitare una decisione fondata su vuoti probatori essenziali; il giudice deve acquisire d'ufficio i documenti determinanti o, quanto meno, motivare specificamente la non necessità dell'integrazione.


Più nello specifico, questa Corte ha affermato che il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale: Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217 - 01).


3.5. I dati reddituali di padre/figlia sono agevolmente acquisibili presso Agenzia delle Entrate e INPS e presentano affidabilità istituzionale; l'art. 507 cod. proc. pen. consente l'acquisizione documentale officiosa funzionale alla verifica dell'incidenza delle omissioni DSU. L'averla omessa, pur riconoscendone la decisività, integra violazione di legge (mancato esercizio/assenza di motivazione; si v. anche Sez. 1, n. 39490 del 22/06/2023, Kachan, non mass.).


3.6. Infine, nemmeno il richiamato "affidamento al CAF" o la restituzione di somme non neutralizzano, di per sé, la verifica della offensività concreta richiesta dalle Sezioni Unite; anche per scrutare il dolo specifico (finalizzazione a ottenere indebitamente il beneficio), occorre sapere se i redditi avrebbero superato le soglie o alterato il calcolo ISEE/RdC. Senza quei dati, l'assoluzione poggia su un non liquet evitabile con art. 507 cod. proc. pen.


4. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.


Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2025.

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