Remissione di querela: l’accettazione si presume in assenza di ricusa del querelato (Cass. Pen. n. 30377/25)
- Avvocato Del Giudice

- 5 ott
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Massima di diritto
La Sesta sezione, in tema di remissione di querela, ha affermato che l’accettazione si presume in mancanza di una ricusa espressa o di comportamenti incompatibili, e che la rimessione è atto unilaterale, perfezionato con la sola manifestazione di volontà del querelante.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. VI, 14/07/2025, (ud. 14/07/2025, dep. 08/09/2025), n.30377
RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Pa.Sa. per il reato di cui all'art. 570 cod. pen.
2. Pa.Sa. ricorre per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai seguenti punti:
a) condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, senza specificare che le stesse dovevano eseguirsi in favore dello Stato, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio gratuito;
b) mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 -bis cod. pen., tenuto conto della modesta entità dei fatti e dei precedenti non specifici e datati nel tempo.
c) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle risultanze del casellario giudiziale. Rileva, a tal fine, il ricorrente che risultano a suo carico le condanne per un primo reato, commesso nel 1994, per il quale ha ottenuto il beneficio della pena sospesa, e per due successivi reati, commessi nel 1996 e nel 2012, il primo depenalizzato e il secondo condonato. Con riferimento a tale ultimo episodio, si rileva che, in ogni caso, nella fattispecie il giudice non si pronunciava sulla sospensione condizionale della pena, ritenendo che non fosse stata richiesta.
3. Il ricorso è stato inizialmente assegnato alla Settima sezione di questa Corte e per la sua trattazione è stata fissata l'udienza del 7/2/2025.
Con memoria trasmessa il 31/1/2025 il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato per rimessione della querela ed ha prodotto l'atto di transazione intercorso tra le parti e il verbale di remissione della querela sottoscritto da Da.Ri. il (Omissis).
Con provvedimento emesso all'udienza del 7/2/2025 la Settima sezione ha disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione.
4. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ha rilevato che nel caso di specie non pare rilevare la rimessione di querela in quanto, come affermato dalla Corte territoriale, il fatto contestato deve essere sussunto nella fattispecie di all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. Ad avviso del Procuratore Generale è, invece, fondato il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in quanto, stante l'entità della precedente condanna a pena sospesa (anni uno e mesi otto di reclusione) e di quella riportata nel giudizio odierno (mesi due ed Euro 500 di multa), non risulta superata la soglia dei due anni. Si rileva, tuttavia, che nel caso di specie, è ormai decorso il termine di prescrizione del reato cosicché deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili già adottate, stante l'assenza di censure in ordine alla sussistenza dei fatti e alla responsabilità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla sopravvenuta rimessione della querela da parte di Da.Ri.
1.1. Va, innanzitutto, considerato che, sebbene il ricorrente non abbia prodotto anche la formale accettazione di detta rimessione, la sua produzione in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di estinzione dei reati ascritti equivale ad una mancanza di ricusa idonea a consentire una declaratoria di estinzione per tale causa.
Questa Corte si è già pronunciata sulla rilevanza della mancata comparizione in udienza del querelato che sia posto a conoscenza della intervenuta rimessione della querela ed ha affermato che, in tal caso, siffatto comportamento integra, ai sensi dell'art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201). Tale principio ha trovato una sua codificazione con la recente novella normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 che, modificando l'art. 152 cod. pen., ha inserito al luumifla comma l'esplicita previsione che l'ingiustificata comparizione del querelante all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone equivale ad accettazione tacita della rimessione della querela.
In ogni caso, va considerato che, come osservato dalle Sezioni Unite "Marano", la remissione di querela è un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. Infatti, nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente attraverso il compimento di "fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione". Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positivo, di accettazione, ma uno negativo, di rifiuto.
Si è, pertanto, affermato che l'accettazione si presume, purché, come verificatosi nel caso di specie, non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, pienamente edotto della volontà del querelante e che si trovi in grado di accettare o rifiutare.
1.2. Fatta questa doverosa premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame gli effetti estintivi della sopravvenuta rimessione della querela possono interessare le sole condotte poste in essere dal ricorrente nei confronti del coniuge, ma non quelle che hanno, invece, interessato anche l'inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori, trattandosi, in tale ultimo casoni una condotta criminosa procedibile d'ufficio in relazione alla quale, in assenza di censure relative al giudizio di responsabilità, è divenuto ormai irrevocabile il relativo accertamento della penale responsabilità del ricorrente.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'eccezione, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condotta posta in essere nei confronti di Da.Ri., con conseguente revoca anche delle correlate statuizioni civili. In assenza di una diversa indicazione delle parti, le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato (art. 340 cod. proc. pen.).
2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile, trattandosi di questione manifestamente infondata. La doglianza difensiva risulta, infatti, smentita dal decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di appello il 24/6/2024. In ogni caso, dalle argomentazioni a sostegno dell'ordinanza non emerge alcun interesse concreto del ricorrente.
3. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto versato in fatto e generico. La Corte territoriale, infatti, con motivazione non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha escluso la tenuità del fatto in considerazione della protrazione nel tempo della condotta criminosa e delle sue conseguenze sulla vita familiare (lo sfratto dall'abitazione adibita a residenza familiare).
4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il diniego del beneficio è stato, infatti, adeguatamente argomentato dalla Corte territoriale che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha formulato una prognosi negativa sulla futura astensione da condotte criminose in ragione del fatto che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, l'imputato, dopo avere ottenuto una prima volta la sospensione condizionale della pena, è tornato nuovamente a delinquere.
Un diniego, dunque, fondato non sulla precedente concessione del beneficio, bensì sulla rilevanza ostativa, ai fini della prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, della successiva condanna per un reato in relazione alla quale è stato poi concesso l'indulto, beneficio che non incide sulla sussistenza del fatto reato e che, peraltro, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv. 279794; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080).
5. Alla luce di quanto sopra esposto, ferme restando le considerazioni sull'effetto estintivo della rimessione della querela in relazione alla condotta in danno del coniuge, quanto alle condotte in danno dei figli, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena e la eventuale rideterminazione delle statuizioni civili in esclusivo favore dei figli minori.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela limitatamente alla condotta posta in essere nei confronti di Da.Ri., ponendo le spese processuali a carico dell'imputato. Revoca le correlate statuizioni civili. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena.
Così deciso il 14 luglio 2025
Depositato in Cancelleria l'8 settembre 2025




