Il sequestro dei cellulari è nullo se il PM non spiega quali dati cerca e perché (Cass. Pen. n. 35933/25)
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La massima
In tema di sequestro probatorio di dispositivi digitali, il decreto del PM deve indicare in modo specifico: (a) quali dati si intendono acquisire; (b) i criteri di selezione del materiale informatico; (c) gli eventuali limiti temporali e le ragioni della loro estensione; (d) i tempi della selezione e della restituzione dei dati non rilevanti.
È illegittimo il sequestro fondato su formule generiche (“quant’altro utile alle indagini”) perché non consente il controllo sulla proporzionalità della misura.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. V, 24/10/2025, (ud. 24/10/2025, dep. 04/11/2025), n.35933
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Macerata ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 9 giugno 2025 nei confronti di Pe.Kr. ed Pe.Em. per la ritenuta sussistenza del fumus dei reati di rissa, lesioni personali aggravate e porto di arma atta ad offendere.
2. Avverso l'indicata ordinanza ricorrono i due indagati, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, denunciando violazione di legge sotto plurimi profili in merito alla sottoposizione a vincolo cautelare dei loro telefoni cellulari.
Deducono: carenza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in quanto privo della indicazione dei dati che si intendevano acquisire attraverso i cellulari e delle ragioni per le quali tali dati potessero essere utili alle indagini; inosservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in ragione dell'assenza di delimitazione della ricerca necessaria all'indagine; mancata indicazione specifica delle ragioni che giustificavano in concreto l'acquisizione dei telefoni per l'accertamento dei fatti.
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Si discute del decreto di perquisizione e sequestro assunto il 9 giugno 2025 dal Pubblico ministero nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, sottoposti a indagine per i delitti di rissa e lesione personale aggravata e Pe.Em. anche per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, commessi il 13 maggio 2025.
2.1. Va premesso che: "Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse" (cfr. per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712 - 01).
Discende che il giudice di legittimità deve confrontarsi unicamente con il decreto di sequestro e verificare che lo stesso risponda ai requisiti richiesti.
2.2. Con recenti pronunce, cui il collegio intende dare seguito, la Corte di cassazione ha indicato molto chiaramente quali sono le condizioni di legittimità del decreto di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici quali sono i moderni telefoni cellulari del tipo di quelli sequestrati agli odierni ricorrenti.
Si è affermato che: "il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti" (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).
Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, occorre che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:
a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
2.3. Nella specie il decreto di sequestro, oltre ad essere volto alla ricerca di armi (e sotto questo aspetto non sono mosse obiezioni) è volto a trovare e sequestrare "quant'altro utile alle indagini, tra cui i cellulari in uso agli indagati poiché potranno essere utili, mediante analisi, a meglio circostanziare il fatto avvenuto in data 13 maggio 2025".
Si tratta di motivazione apparente, per nulla rispondente alle condizioni sopra delineate.
La decisione del Tribunale di Macerata, che ha confermato il decreto, non può essere condivisa, poiché ha eretto a parametri valutativi elementi sfuggenti e generici, senza conformarsi al dictum della giurisprudenza di legittimità.
3. Consegue che devono essere annullati senza rinvio sia il decreto di sequestro, sia il provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713 - 01).
Il riferimento alle condizioni di salute delle persone offese impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, emesso in data 9 giugno 2025 (eseguito il 25 giugno 2025) nei confronti dei ricorrenti limitatamente al sequestro dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione agli aventi diritto.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per l'esecuzione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 24 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2025.

