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La richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile se l’imputato o il suo difensore erano consapevoli del processo (Cass. Pen. n. 13100/2025)


Con la sentenza n. 13100/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un condannato che aveva richiesto la rescissione del giudicato per omessa notifica dell’atto di citazione in appello.

La Suprema Corte ha ribadito che tale rimedio è subordinato alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo, e non può essere surrettiziamente utilizzato in luogo della richiesta di restituzione nel termine per impugnare.


Il fatto

R. aveva chiesto la rescissione del giudicato (ex art. 629-bis c.p.p.) relativamente alla sentenza della Corte d’appello di Firenze del 6 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2022.

A fondamento della richiesta, lamentava l’omessa notifica del decreto di citazione ai nuovi difensori di fiducia, regolarmente nominati in sostituzione del precedente legale che aveva presentato l’impugnazione.

La Corte d’appello rigettava l’istanza, osservando che i nuovi difensori erano comunque a conoscenza della data di udienza, tanto da formulare richiesta di discussione orale, pur non presenziando all’udienza del 6 giugno 2022.


La decisione della Corte

La Cassazione ha confermato la correttezza dell’ordinanza impugnata, evidenziando che:

  • È pacifico che il decreto di citazione in appello non sia stato notificato ai nuovi difensori, ma solo a quello precedente;

  • Tuttavia, essi erano stati informati della data dell’udienza, e avevano presentato richiesta di trattazione orale, senza comparire all’udienza;

  • In tali casi, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della notifica non è assoluta, bensì relativa, e si considera sanata in assenza di tempestiva eccezione nel corso dell’udienza d’appello (Cass. Sez. U, n. 24630/2015, Maritan);

  • Inoltre, la rescissione del giudicato è possibile solo se l’imputato era realmente all’oscuro del processo, circostanza non dimostrata nel caso in esame;

  • La richiesta non può essere convertita d’ufficio in incidente di esecuzione per restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., trattandosi di istituti giuridici distinti con diverso oggetto e finalità.


Il principio di diritto

La rescissione del giudicato, ex art. 629-bis c.p.p., presuppone che l’imputato non abbia avuto conoscenza del processo conclusosi con la condanna.

Qualora emerga che egli (o i suoi difensori) fossero consapevoli dell’udienza, anche senza formale notifica, la nullità eventualmente verificatasi è relativa e sanata se non eccepita nel corso del giudizio.

La mancata comparizione non consente di accedere al rimedio straordinario della rescissione.

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