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Rescissione del giudicato: servono elementi concreti e verificabili per dimostrare l’ignoranza del processo (Cass. Pen. n. 13122/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13122/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condannato che chiedeva la rescissione del giudicato, affermando di aver appreso casualmente della sentenza di condanna. La decisione conferma che, ai fini della rescissione, non è sufficiente una mera affermazione soggettiva, ma occorre allegare elementi oggettivi e verificabili che provino l’incolpevole ignoranza del processo.


Il fatto

A. aveva presentato istanza di rescissione del giudicato (ex art. 629-bis c.p.p.) avverso una sentenza del Tribunale di Lecco per rapina aggravata, diventata irrevocabile.

Secondo quanto affermato dalla difesa:

  • l’imputato non era mai stato raggiunto da notifiche;

  • non aveva avuto alcuna comunicazione della nomina di un nuovo difensore d’ufficio;

  • avrebbe scoperto la condanna solo il 15 ottobre 2024 durante una telefonata con un’amica.

L’istanza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Milano, poiché tardiva e priva di elementi oggettivi a sostegno della mancata conoscenza.

D. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse preteso una “probatio diabolica” e che la consultazione degli atti da parte del nuovo difensore dimostrasse l’effettiva presa di conoscenza solo al 21 ottobre 2024.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo i seguenti principi:

  • l’art. 629-bis c.p.p. richiede che l’istanza sia presentata entro 30 giorni dalla conoscenza della sentenza;

  • l’onere di dimostrare la incolpevole ignoranza del processo ricade sull’interessato, attraverso allegazioni specifiche e documentate;

  • non basta una dichiarazione personale, come quella della telefonata con un’amica: serve un dato oggettivo, verificabile e congruo.

La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza secondo cui, in assenza di una puntuale allegazione, si rischia di affidare al condannato la possibilità di scegliere arbitrariamente il momento in cui “scoprire” la condanna, eludendo la disciplina dei termini per impugnare.

Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


Il principio di diritto

Ai fini della rescissione del giudicato, l’interessato deve allegare elementi concreti e verificabili che attestino la mancata conoscenza del processo.

Non è sufficiente una mera dichiarazione soggettiva: serve un principio di prova che consenta al giudice di accertare in modo attendibile la tempestività della richiesta ex art. 629-bis c.p.p.

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