Decreto penale: la restituzione in termini richiede l’allegazione di impedimenti concreti (Cass. Pen. n. 12842/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 5 apr
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Con la sentenza n. 12842/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna.
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: in caso di notifica per compiuta giacenza, l’interessato deve allegare elementi concreti e specifici che giustifichino la mancata conoscenza dell’atto, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di non averlo ricevuto.
Il fatto
S. aveva proposto istanza ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p., chiedendo di essere rimesso in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 6 giugno 2024 e divenuto esecutivo il 30 luglio 2024.
Il GIP di Vicenza aveva rigettato la richiesta il 22 gennaio 2025, rilevando:
la regolarità della notifica, avvenuta per compiuta giacenza;
l’assenza di qualsiasi allegazione da parte del condannato in ordine a cause che gli avrebbero impedito di ritirare l’atto (es. assenza prolungata, mancanza della cassetta postale, smarrimento dell’avviso);
la residenza invariata del ricorrente, risultando domiciliato presso l’indirizzo indicato per la notifica.
Il ricorrente aveva sostenuto che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto compiere verifiche d’ufficio per accertare l’effettiva conoscenza dell’atto, trattandosi di decreto penale.
La decisione della Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso come inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato, e ha ribadito alcuni punti cardine:
anche in caso di decreto penale di condanna, l’interessato deve allegare elementi specifici che giustifichino la mancata conoscenza del provvedimento notificato per compiuta giacenza;
non è a carico del giudice l’onere di “reperire in atti” la prova dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario, in assenza di allegazioni minime;
l’inerzia del destinatario che non ritira volontariamente un atto regolarmente notificato è equiparata a una rinuncia consapevole a proporre opposizione.
La Corte richiama un orientamento costante secondo cui il giudice deve disporre la restituzione nel termine solo quando il ricorrente abbia indicato fatti e circostanze concrete (c.d. “principio di prova”) che abbiano impedito la conoscenza del provvedimento, escludendo comportamenti colposi o negligenti.
Il principio di diritto
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l’istante ha l’onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. In assenza di tali allegazioni, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza effettuare ulteriori verifiche, anche quando la notifica sia avvenuta per compiuta giacenza.