Diritto del condannato a partecipare all’udienza camerale se ne ha fatto richiesta: la Cassazione annulla la revoca dell’affidamento terapeutico (Cass. pen. n. 19392/25)
- Avvocato Del Giudice
- 28 mag
- Tempo di lettura: 5 min

Premessa
La Corte di Cassazione torna a ribadire l’importanza del diritto di partecipazione personale del condannato all’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza, qualora ne sia fatta espressa richiesta.
La sentenza in commento affronta la questione della validità dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, senza però garantire al detenuto la possibilità di partecipare al giudizio.
Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 2025, ha dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo. La misura era stata concessa in relazione a plurimi episodi ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso in Cassazione è stato proposto dal difensore di fiducia del condannato, lamentando due violazioni fondamentali: l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e l’omessa traduzione dell’imputato, nonostante l’espressa richiesta di essere presente all’udienza.
Decisione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19392 del 2025, ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Nel valutare la doglianza difensiva, la Corte ha evidenziato che dagli atti risultava per tabulas la richiesta di partecipazione personale all’udienza, mai revocata dal condannato. In simili casi, secondo la giurisprudenza consolidata, l’omessa traduzione integra una nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Principio di diritto
Nel procedimento di sorveglianza, quando il condannato ha espressamente richiesto di partecipare personalmente all’udienza, la mancata traduzione determina una nullità generale, a prescindere dalla valutazione sull’impedimento, trattandosi di diritto processuale autonomo che garantisce il contraddittorio e la difesa personale.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 15/05/2025, (ud. 15/05/2025, dep. 23/05/2025), n.19392
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato cessata la misura alternativa dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale, che era in vigore nei confronti di De.Sa., soggetto attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo, in forza di provvedimento ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 adottato il 11/02/2025 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in relazione all'affidamento in prova terapeutico concesso dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 09/11/2023, sul provvedimento di cumulo relativo a plurimi episodi ex artt. 73 e 74 D.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, con fine pena fissato al 07/12/2025.
2. Ricorre per cassazione De.Sa., a mezzo dell'avv. Eleonora Nicla Moiraghi, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali ex art. 601 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 178, lett. c), 180, 185 e 666 comma 3 cod. proc. pen. ed in relazione agli artt. 24 comma 2 e 111 Cost., per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della proposta di revoca della misura alternativa al difensore di fiducia del condannato, nonché per omessa traduzione dello stesso, ad onta dell'espressa richiesta di partecipare personalmente all'udienza, formulata e sottoscritta al momento della notifica del decreto di fissazione e mai revocata da parte del condannato, indebitamente dichiarato rinunciante a comparire.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett., b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 298 comma 2 cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 94 comma 6 T.U. stup., anche in relazione all'art. 27 Cost., nonché assenza e/o contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari, in luogo della sospensione della stessa, avuto riguardo alla insussistenza dei presupposti per la revoca.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come sopra già chiarito, nei confronti dell'odierno ricorrente è stata disposta la revoca dell'affidamento terapeutico, a causa dell'intervento a suo carico di una nuova misura cautelare. Con il primo motivo, la difesa deduce la nullità dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di sorveglianza; il condannato, infatti, avrebbe chiesto di partecipare, senza però poi ricevere la notifica del decreto di fissazione e senza che ne venisse poi disposta la traduzione in udienza.
2.1. È noto, allora, l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che questa Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
2.2. Nel caso di specie, la visione dell'incarto processuale dimostra la fondatezza dell'assunto difensivo sopra enucleato, risultando per tabulas formulata la richiesta di partecipazione personale all'udienza di cui sopra.
Sul punto, questa Corte ha ripetutamente chiarito come l'omessa partecipazione del condannato, che ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza determini una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (fra tante, si potranno vedere Sez.1, n. 50456 del 15/06/2018, Grimaldi, Rv. 274526 – 01; Sez. 1, n. 5735 del 08/01/2013, Falsone Rv. 254511 – 01 e Sez. 1, n. 45004 del 14/11/2007, Giannelli, Rv. 238482 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 – 01, a mente della quale: ‹‹Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente››).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso in Roma, il 15 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2025.