Il ricorso per cassazione presentato tramite PEC è inammissibile se privo di sottoscrizione digitale del difensore (Cass. Pen. n. 11593/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 31 mar
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Con la sentenza n. 11593/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da C. e D. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso.
La decisione affronta due questioni centrali: l’inefficacia della misura cautelare in caso di ritardo nel deposito dei filmati e l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione digitale.
Il fatto
C. e D. erano stati raggiunti da misura cautelare per una rapina aggravata, in relazione alla quale un fotogramma estratto da un filmato di videosorveglianza rappresentava uno degli elementi principali a carico. I difensori avevano proposto riesame lamentando la mancata tempestiva trasmissione dei supporti video, l’illogicità della motivazione sull’individuazione degli indagati e la non valutazione di elementi a discarico (come il contratto di lavoro di C. e l’assenza di riscontri sul ruolo attribuito a D.).
Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, e i difensori avevano presentato ricorso per cassazione.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi:
Per C., il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto trasmesso via PEC senza sottoscrizione digitale, in violazione dell’art. 87-bis d.lgs. 150/2022. La Corte ha ricordato che tale mancanza non è sanabile e impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità.
Per D., i motivi sono stati ritenuti infondati e generici:
Non è configurabile la perdita di efficacia della misura per il solo ritardo nel deposito dei video, in assenza di prova che questi fossero stati trasmessi al G.i.p. con la richiesta cautelare.
Le doglianze sulla gravità indiziaria erano formulate in modo stereotipato e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato dichiarazioni spontanee, tabulati telefonici, videoriprese, proprietà del veicolo utilizzato per la rapina e consegna del passamontagna.
Il principio di diritto
Il ricorso per cassazione presentato tramite PEC è inammissibile se privo di sottoscrizione digitale del difensore. In tema di riesame cautelare, la perdita di efficacia della misura non si verifica per il mancato deposito tempestivo di videoriprese, se non risulta che tali supporti siano stati inviati con la richiesta cautelare. La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su un insieme di elementi logici e convergenti, anche in assenza di prove dirette.