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Il termine per proporre impugnazione non è soggetto a sospensione feriale (Cass. Pen. n. 11477/2025)

Massima

Il termine per proporre impugnazione non è soggetto a sospensione feriale. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dall’art. 585 c.p.p., anche nel caso in cui il processo si sia svolto in assenza degli imputati e la sentenza sia stata depositata entro il termine ordinario di 90 giorni.


Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell’11 giugno 2024, ha confermato la condanna di F. e G. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di tentata estorsione ai danni di M.

I due imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo:

  • omissione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e mancata assunzione in appello della testimonianza di B., inizialmente coimputato e poi assolto con sentenza irrevocabile;

  • violazione degli artt. 192 commi 1 e 2 c.p.p. e travisamento della prova, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, fondate su una chiamata alla Polizia.


Diritto

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., per tardività della proposizione.

La sentenza d’appello, emessa l’11 giugno 2024, è stata depositata il 23 luglio 2024, entro il termine di 90 giorni.

Il termine per proporre ricorso (45 giorni + 15 ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p.) è quindi scaduto l’8 novembre 2024.

Il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 22 novembre 2024, ben oltre il termine previsto.

La Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 42361/2017, D’Arcangelo) secondo cui il termine per il deposito della sentenza non è soggetto a sospensione feriale, anche dopo la riduzione delle ferie dei magistrati (d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014).


Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., per colpa nella proposizione dell’impugnazione.

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