Impugnabilità del rigetto del concordato in appello: la parola alle Sezioni Unite (Cass. Pen. ord. n. 12488/2025)
- Avvocato Del Giudice
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Con ordinanza del 14 marzo 2025, depositata il 31 marzo (n. 12488), la seconda sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione circa l'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di rigetto del concordato sui motivi in appello ex art. 599-bis c.p.p., unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di secondo grado.
La rimessione si è resa necessaria in quanto, come riconosciuto anche dall'Ufficio del Massimario (Relazione n. 54/2024), sul punto si è formato un evidente contrasto giurisprudenziale.
2. Il caso concreto
Nel caso esaminato, l'imputato, condannato in primo grado per ricettazione continuata, proponeva appello e successivamente formulava richiesta di concordato sui motivi, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con determinazione della pena condivisa dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia. La Corte, tuttavia, rigettava l'accordo per ritenuta incongruità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., e confermava integralmente la sentenza impugnata.
Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, contestando l'inammissibilità del rigetto e sostenendo la lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
3. Il contrasto giurisprudenziale
Secondo un primo orientamento (tra le altre, Sez. 3, n. 28018/2023; Sez. 5, n. 33454/2024), il rigetto del concordato è ricorribile unitamente alla sentenza, trattandosi di provvedimento decisorio che incide direttamente sulla sorte del processo e sul trattamento sanzionatorio, con evidenti riflessi sul diritto di difesa.
Tale lettura, inoltre, individua nella possibilità per l'imputato di ottenere una pronuncia di cassazione sul punto un presidio fondamentale contro eventuali arbitrii decisori, in particolare quando la motivazione dell'ordinanza di rigetto sia viziata da manifesta illogicità.
Di segno opposto, invece, l'indirizzo più recente (Sez. 1, n. 41553/2023; Sez. 4, n. 25082/2024), secondo cui l'imputato non avrebbe interesse a impugnare l'ordinanza negativa, in quanto il rigetto riapre il processo e consente una piena rivalutazione di tutti i motivi di appello, garantendo una tutela integrale e non pregiudicata delle ragioni difensive.
In tale ottica, la decisione negativa sulla proposta di concordato sarebbe un atto meramente interlocutorio, non autonomamente impugnabile, ma solo eventualmente sindacabile in sede di valutazione della sentenza definitiva.
4. La questione rimessa alle Sezioni Unite
La Corte, preso atto della divergenza interpretativa e della rilevanza sistemica della problematica, ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito:
«Se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».
5. Rilievi sistematici e applicativi
La soluzione che le Sezioni Unite adotteranno avrà un impatto significativo sulla prassi processuale. Un eventuale riconoscimento della ricorribilità del rigetto garantirebbe un controllo effettivo sulla discrezionalità giudiziale e rafforzerebbe il ruolo dell'accordo tra le parti come strumento deflattivo.
Diversamente, l'affermazione della natura non impugnabile del diniego costituirebbe una lettura più rigorosa del principio di tassatività delle impugnazioni, ma potrebbe generare una sostanziale insindacabilità di un atto con rilevanti effetti pregiudizievoli per l'imputato.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite, la questione resta aperta e meritevole della massima attenzione da parte degli operatori del diritto penale processuale.