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Rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare: Non è impugnabile per saltum.

In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà.

Cassazione penale , sez. II , 24/05/2022 , n. 24349


RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della Misura Cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Struttura Terapeutica residenziale per tossicodipendenti;


2. Propone ricorso per cassazione l'indagato M.M.M. articolando i seguenti motivi.


2.1. Violazione del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e di altre norme giuridiche delle quali si doveva tener conto nella applicazione della legge penale.


Il ricorrente lamenta in particolare che programma terapeutico al quale si era sottoposto, intrapreso presso il SERT., era stato interrotto a causa del presente stato di detenzione il che avrebbe dovuto evidenziare la piena fondatezza dell'istanza. Tuttavia, "la Corte, assumendo la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non avrebbe nemmeno specificato quali esse siano e come possano essere ricollegate alla specifica e personale situazione del M. in quanto scippatore seriale per le necessità connesse alla propria tossicodipendenza. Non avrebbe nemmeno specificato come si possa articolare un concreto, attuale ed immanente pericolo di fuga da una struttura residenziale".


2.2. Vizio di motivazione in punto esigenze cautelari.


Il ricorrente denuncia di non aver compreso "in quale risvolto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, dispone che la recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale siano ostative alla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in struttura residenziale".


3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.


3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto NOMEPG - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.


4. Con memoria depositata il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso depositano certificazione SERT in ordine allo stato di tossicodipendenza e al programma terapeutico precedentemente in atto, disponibilità alla presa in carico del ricorrente da parte di Centro Sociale Papa Giovanni e istanza di liquidazione a seguito di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio.


2. Va infatti ribadito che, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, Sentenza n. 20565 del 29/01/2015 Rv. 263743 01; Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221 - 01).


3. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis.


PQM

Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. Att. c.p.p., comma 1-ter.


Così deciso in Roma, il 24 maggio 2022.


Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022



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