Il rilascio telematico nel cassetto fiscale equivale alla consegna della CU ai fini del reato di omesso versamento di ritenute certificate (Cass. Pen. n. 5020/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 8 apr
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5020/2025, ha chiarito che il rilascio della certificazione unica mediante inserimento nel cassetto fiscale dei lavoratori è idoneo a integrare il requisito del “rilascio ai sostituiti”, richiesto per la configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.lgs. 74/2000.
Il fatto
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata da G.C., legale rappresentante della F. s.r.l., contro il decreto di sequestro preventivo emesso per omesso versamento delle ritenute certificate relative agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, per importi superiori alla soglia di punibilità.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa contestava l’insussistenza del fumus delicti, sostenendo che non vi fosse prova della consegna delle certificazioni uniche ai dipendenti, in quanto il mero invio telematico all’Agenzia delle Entrate non equivaleva a “rilascio”.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell’ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che:
l’inserimento delle certificazioni uniche nel cassetto fiscale dei lavoratori costituisce prova sufficiente del rilascio ai sensi dell’art. 10-bis D.lgs. 74/2000;
anche dopo la modifica normativa del 2024, il requisito del rilascio al sostituito resta imprescindibile per la rilevanza penale del mancato versamento;
la messa a disposizione telematica nel cassetto fiscale, consultabile dal lavoratore, equivale alla conoscenza effettiva del contenuto della certificazione;
risultava provata, nel caso concreto, la corrispondenza tra le CU trasmesse all’Agenzia e quelle accessibili ai dipendenti, alcune anche consegnate a mano o via e-mail.
Inoltre, la Corte ha ribadito che, pur in presenza della riforma del 2024, per i reati relativi agli anni fino al 2022 resta applicabile il previgente regime normativo, con il termine di consumazione fissato al 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il principio di diritto
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.lgs. 74/2000, il “rilascio della certificazione ai sostituiti” può ritenersi dimostrato anche mediante l’inserimento della certificazione unica nel cassetto fiscale personale del lavoratore, essendo ciò idoneo a garantire la conoscenza del documento da parte del sostituito. Tale modalità di messa a disposizione costituisce prova valida e sufficiente ai fini della sussistenza del fumus delicti.