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Scappa dopo l’incidente: il reato di fuga sussiste a prescindere da un effettivo danno alle persone

Cassazione penale sez. II, 22/09/2021, n.42744

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strad. ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza, l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la responsabilità dell'imputato in ragione delle specifiche modalità del sinistro, che egli aveva determinato omettendo di dare la dovuta precedenza, e della traiettoria tangente dei veicoli coinvolti, logicamente causativa di lesioni al conducente del mezzo investito).



Fatto e Diritto

1. La CORTE di APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 1/7/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 17/9/2018, nei confronti di C.P. in relazione ai reati di lesioni stradali colpose, omissione di soccorso e frode assicurativa in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS); la frode assicurativa è contestata come commessa nelle date del 6, 8 e 31 ottobre 2011.

1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, l'imputato ha causato alla persona offesa Ci.Lu. le lesioni di causa procurando con la propria vettura la collisione con il mezzo condotto dalla Ci., non rispettando il diritto di precedenza di cui quest'ultima godeva. Dopo il sinistro l'imputato si è allontanato dal luogo senza soccorrere la persona offesa (nonostante questa abbia riportato lesioni da trauma al rachide cervicale). Il C., inoltre, rappresentando una falsa dinamica del sinistro e adducendo testimoni falsi, ha commesso frode assicurativa ai danni della Sara Ass.ni.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso, difettando la dimostrazione della consapevolezza, in capo all'imputato, della ricorrenza di lesioniin capo alla persona offesa. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità rispetto alla frode assicurativa; l'imputato non ha denunciato un falso sinistro, ma ha rappresentato i fatti per come percepiti, seppure introducendo testimonianze compiacenti, senza simulare fatti non accaduti. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa riduzione del periodo di sospensione della patente.

3. Con memoria scritta la parte civile Sara Ass.ni ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con riconoscimento delle spese del grado.

4. Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi generici e meramente reiterativi. 4.1. Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato i seguenti aspetti. Quanto al primo motivo, che, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, Rv. 223499 - 01) il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o-di morte). Massime precedenti conformi: N. 5416 del 2000 Rv. 216465 - 01. Inoltre, si sono valorizzate le modalità del sinistro e la traiettoria tangente dei veicoli, del tutto logicamente causativa di lesioni al conducente del mezzo investito dalla vettura condotta dall'imputato (cfr. pag.18 della sentenza impugnata). Quanto al secondo motivo, che il reato di cui all'art. 642 c.p. è anche integrato dalla conclamata falsità delle dichiarazioni testimoniali trasmesse alla Sara Ass.ni spa da parte del C. al fine di ottenere un indennizzo a cui non aveva diritto (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado e pagg.11 e 19 di quella d'appello).

Quanto all'ultimo motivo, che la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa fosse aspecifica e comunque ingiustificata, trattandosi di pena collocata in via mediana rispetto alla cornice edittale.

Tali specifici e dettagliati argomenti giustificativi della decisione, il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello ma confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. Il ricorso, invece, si limita a reiterare motivi riproducenti le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi così gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.2. Manifestamente infondato, infine, è il motivo sulle attenuanti generiche, negate con attenta valutazione della negativa condotta pervicacemente tenuta dall'imputato (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata); dunque, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); evento comunque che mai risulta essere stato dedotto dalla parte, rispetto alla cui maturazione andrebbero pure considerati i periodi di sospensione emergenti dagli atti, tali da collocarlo non prima del 30.7.2019. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del -ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Segue inoltre la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile SARA ASS.NI SPA liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile SARA ASS.NI SPA liquidate in Euro 3510,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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