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Se il reato è estinto per esito positivo della prova, il giudice non può sospendere la patente.

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e art. 187, comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, (ud. 04/05/2022, dep. 23/05/2022), n.20041


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.10.2021 il Gup del Tribunale di Como, dopo che in sede di opposizione a decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui al D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 art. 186 comma 2, lett. c), 2 sexies, Y.O., era stato ammesso alla messa alla prova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo essendo il reato estinto per esito positivo della stessa. Visto l'art. 224 C.d.S. ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Prefetto "per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida".


2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.


Con il primo lamenta ex art. 606 c.p.p., lett. a) l'inosservanza della legge penale sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli artt. 168 ter c.p., comma 2, secondo periodo; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo della violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, e art. 222, comma 1; esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo.


Deduce che nella sentenza impugnata il giudice, anziché limitarsi ad ordinare la trasmissione della sentenza al Prefetto, ha travalicato la potestà riservata a quest'ultimo stabilendo l'applicazione della revoca della patente di guida.


Con il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 606 lett. e) c.p.p. la contraddittorietà della motivazione atteso che il giudice, pur dando atto nella sentenza della propria incompetenza per l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa, nel dispositivo dispone "la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida".


Con il terzo motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. b) lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge.


Deduce che in relazione ai reati contestati la sanzione accessoria è quella della sospensione della patente di guida.


3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.Le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondate.


Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186, comma 9-bis, e art. 187, comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25.5.2017, Feraboli, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 dell'8.7.2016, Rossini, Rv. 267608).


Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice, pur richiamando nella parte motiva detta giurisprudenza, tuttavia, nel dispositivo ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.


In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.


PQM

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla parte in cui "dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida" che elimina. Conseguentemente dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Como per quanto di competenza.


Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022.


Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2022

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