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Associazione mafiosa: per il metodo mafioso, in un territorio con mafia storica è sufficiente anche solo il riferimento al potere criminale

Reati associativi

Cassazione penale , sez. II , 31/05/2023 , n. 34786

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, di cui all' art. 416-bis.1 c.p. , è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato il metodo delinquenziale mafioso).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. G.S., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 3 novembre 2022, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 644 e 416-bis.1 c.p.. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà o illogica motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di usura. Il Tribunale, senza confutare in alcun modo le doglianze difensive, si sarebbe limitato ad un mero rinvio per relationem alla motivazione del primo giudice con argomentazioni fondate su formule di stile apodittiche e congetturali con conseguente illogicità ed apparenza della motivazione. I giudici del riesame avrebbero, in particolare, omesso di valutare in concreto l'attendibilità della persona offesa, limitandosi ad affermare la linearità delle dichiarazioni rese da L.R. nonostante l'assenza di elementi di riscontro esterno e le molteplici contraddizioni in cui sarebbe caduto il L., indicate dalla difesa in sede di riesame. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta mancanza, contraddittorietà o illogica motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3. Il Tribunale, confondendo i concetti di difficoltà economica e stato di bisogno, avrebbe erroneamente ancorato lo stato di bisogno della persona offesa alla misura eccessiva degli interessi pattuiti ed alla percezione soggettive che il L. aveva della sua condizione economica; a giudizio della difesa il L. non si trovava nella condizione di non avere alternativa tra il rivolgersi ad un usuraio o trovare altre strade per sopperire alle proprie esigenze di vita primarie. Al di là di quanto narrato dalla persona offesa non emergerebbe alcuna circostanza dalla quale desumere la mancanza di mezzi economici idonei a soddisfare le esigenze primarie; al contrario è emerso che il L. poteva usufruire dei sussidi che percepivano entrambi i genitori ed ha restituito la somma ricevuta in un brevissimo lasso temporale. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta mancanza, contraddittorietà o illogica motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.. Il Tribunale, senza valutare le specifiche censure sollevate dalla difesa, si sarebbe limitato a riprodurre le medesime argomentazioni del primo giudice, facendo esclusivo riferimento al tenore delle espressioni che il G. avrebbe utilizzato ("siamo gente che è meglio non conoscere...con noi non si scherza...ti facciamo male se non rispetti i termini..."), espressioni ritenute idonee a determinare nel L. il pericolo di trovarsi a fronteggiare istanze prevaricatrici di un gruppo criminale di stampo mafioso. Tale valutazione, oltre a non tenere conto del fatto che il G. ed il K. non si sarebbero mai presentati come esponenti di una organizzazione come ammesso dallo stesso L. - e che tali frasi non avrebbero intimidito in alcun modo la persona offesa, si fonda su un dato fattuale (notorietà dell'appartenenza del K. al clan camorristico) privo di alcun fondamento indiziario e frutto di una mera congettura dei giudici di merito. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, e mancanza, contraddittorietà o illogica motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza non sarebbe sufficientemente motivata in ordine alla sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione nonché all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, non essendo sufficiente il mero richiamo, con espressioni generiche ed argomentazioni presuntive, alle modalità della condotta ed alla personalità dell'indagato. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale assunto dall'indagato nell'unico episodio di usura contestatogli, dell'assenza di legami con il sodalizio di stampo mafioso oggetto di indagine, del decorso di un notevole lasso di tempo tra i fatti e l'emissione del provvedimento cautelare e della mancanza di precedenti specifici. I giudici del riesame non avrebbero argomentato in ordine ai motivi per i quali l'applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico non sarebbe idonea a salvaguardare le ritenute esigenze cautelari, limitandosi ad affermare in modo generico la sussistenza del pericolo di fuga conseguente alla pregressa latitanza del ricorrente. 6. In data 10 maggio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi e aggiunti di ricorso. 6.1. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente lamenta apparenza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti ed all'accertamento dell'attendibilità delle persone offese. Il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza genetica con una motivazione apodittica che si appiattisce sulle considerazioni del giudice della cautela, senza operare una concreta autonoma valutazione del propalato della persona offesa, riproponendo una conclusione identica finanche da un punto di vista grafico a quella del primo giudice. 6.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante. L'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a validare pedissequamente le errate considerazioni del giudice della cautela, fondando la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso su men atti di spavalderia e di ostentazione di atteggiamenti criminali privi di quei caratteri oggettivi in quanto caratterizzati da modalità di estrinsecazione particolarmente efferata ed eclatante, sintomatici della "mafiosità" della condotta. La difesa ha, inoltre, rimarcato che non è mai emerso che la persona offesa fosse a conoscenza di presunti collegamenti tra il ricorrente ed ambienti criminali della zona, così come il contegno assunto dal L. nei confronti degli indagati non è risultato sintomatico di alcuna forma di assoggettamento. 6.3. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe operato alcuna valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa atti a superare la presunzione relativa, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, (marginalità della condotta ascritta al ricorrente, l'assenza di precedenti per il delitto di evasione, disgregazione del clan camorristico conseguente all'adozione di misure cautelari detentive nei confronti della quasi totalità dei soggetti ritenuti orbitanti all'interno della consorteria dei casalesi). L'ordinanza in esame sarebbe, inoltre, priva di motivazione atta a dare conto delle ragioni in forza delle quali dette circostanze non siano state considerate idonee alla concessione della misura degli arresti domiciliari, anche con l'attivazione degli strumenti di controllo a distanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si esauriscono in locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le prospettate censure difensive, ribadisce tali considerazioni improntando la propria valutazione delle risultanze procedimentali a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità", dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 c.p.p., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. E', di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il primo motivo di impugnazione è aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame ed ancor prima dal giudice per le indagini preliminari, chiedendo, quindi, a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 2.1. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. L'impostazione del Tribunale distrettuale è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'ordinanza cautelare, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi fra le tante Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 - 01). Il Tribunale del Riesame ha motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal L. indicati nel provvedimento impugnato, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della attendibilità della persona offesa, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali prospettate con i motivi di riesame. L'ordinanza impugnata, dato atto della complessiva ricostruzione dell'esito delle indagini, ha evidenziato, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal L. in quanto circostanziate, prive di significative contraddizioni e relative a fatti di conoscenza diretta. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata, in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di significativo contrasto con le dichiarazioni del L.. I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto, con motivazione immune da illogicità e conforme alle risultanze indiziarie, che le propalazioni del L. hanno trovato riscontro esterno individualizzante nelle conversazioni intercettate che dimostrano il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato di usura (vedi pagg. da 2 a 6 dell'ordinanza impugnata). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). 2.2. Il ricorrente, a fronte di una adeguata ed analitica valutazione in ordine alla attendibilità e credibilità del L. ed alla presenza di riscontri individualizzanti, attraverso una non consentita opera di parcellizzazione dei dati indiziari complessivamente valutati, tenta di accreditare la presenza di lacune e contraddizioni che attengono a particolari non idonei ad escludere la credibilità delle dichiarazioni accusatorie del L.. Va, in proposito, ricordato che il sindacato di legittimità non può, invero, estendersi al controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza degli elementi indiziari, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova dichiarativa, non competendogli un controllo, riservato al giudice di merito, sul significato concreto di ciascun elemento indiziario o probatorio e sulla valutazione dell'attendibilità delle fonti, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex pluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 - 01). 3. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, è al contempo aspecifico e manifestamente infondato. La doglianza non tiene conto dei canoni logici da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (e richiamati nell'ordinanza impugnata) in virtù dei quali lo stato di bisogno debba essere inteso come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall'art. 644 c.p. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 13835 del 10/03/2023, Taddeo, non massimata). Il Tribunale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze indiziarie e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto che il L. versasse in condizioni economiche così precarie da indurlo ad accettare una controprestazione del tutto sproporzionata rispetto alla somma ottenuta, condizione sicuramente idonea ad integrare la contestata aggravante (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). L'ordinanza impugnata richiama correttamente il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui lo stato di bisogno può essere provato anche in base alla misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064-01; da ultimo Sez. 2, n. 24511 del 27/04/2023, Zaccari, non massimata). La ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4. Il terzo motivo di impugnazione è generico ed aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, così venendo meno all'onere di specificità. Il compendio indiziario riportato nell'ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione della notoria appartenenza del correo K. al (Omissis), della spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nell'avanzare le richieste usurarie e dell'utilizzo di espressioni tipiche degli appartenenti ai clan di camorra (vedi pag. 7 dell'ordinanza impugnata), elementi che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il K.. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. In conclusione, la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 c.p. a seguito di una valutazione degli elementi fattuali che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento del materiale indiziario e, quindi, non censurabile in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo di impugnazione è aspecifico. 5.1. I giudici del riesame, con percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, hanno desunto la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e l'inidoneità delle misure non custodiali a recidere i contatti con il contesto camorristico oggetto di indagine ed a contenere la pericolosità sociale del G. dal consolidato inserimento dell'indagato nel sistema criminale facente capo al K. nel settore di usura e traffico stupefacenti, dalla gravità delle condotte illecite rubricate, dalle plurime condanne riportate e dall'accertato stato di latitanza del ricorrente al momento della decisione sull'istanza di riesame (vedi pag. 8 dell'ordinanza impugnata), elementi che sono stati ritenuti indicativi di una personalità criminale fortemente incline al mancato rispetto delle norme di legge ed immune alla funzione deterrente della sanzione penale. Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione e dell'assoluta necessità della custodia cautelare con conseguente difetto di specificità della doglianza. 5.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa degli elementi considerati dai giudici di merito anche quanto al profilo, meramente accennato, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata. In altri termini, il tempo silente è stato semplicemente evocato dal ricorrente, in assenza di qualsiasi rilevante allegazione, a fronte di una argomentata considerazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Collegio intende ribadire, in proposito, che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01). Ciò posto occorre ricordare che, pur dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l'attualità del pericolo di recidiva, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'attuale dettato dell'art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'indagato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, occorrendo una prova rigorosa di un effettivo allontanamento dal sodalizio di stampo mafioso e della conseguente dimostrazione di una situazione indicativa della assenza di esigenze cautelari (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01; Sez. 2, n. 22086 del 19/04/2023, Inturrisi, non massimata). Pertanto, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 5.3. Deve essere, infine, ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis c.p.p." (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterina, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, Perdichizzi, non mass.). 6. L'inammissibilità di tutti i motivi dei ricorso proposto dal G. non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l'originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 10 maggio 2023. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023
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