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Connessione: la competenza per territorio si determina con riguardo alla contestazione formulata dal PM
Cassazione penale sez. I, 12/07/2024, (ud. 12/07/2024, dep. 24/07/2024), n.30393
Nell'ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, a meno che essa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili.
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale pendeva la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero nei confronti di numerosi soggetti ai quali si contestavano, tra gli altri, i delitti di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e riciclaggio, in accoglimento dell'eccezione difensiva dichiarava per tre di essi (Bo.Fe., Co.Fr. e To.Di.) la propria incompetenza territoriale, in relazione ai soli reati a loro ascritti (capo 1, contestato a Bo.Fe., Co.Fr. e To.Di. e a numerosi altri coimputati: associazione per delinquere; capi 47 e 48, contestati a Bo.Fe. e ad altri coimputati: bancarotta fraudolenta; capo 55, contestato al solo Co.Fr.: riciclaggio; capo 60, contestato alla sola To.Di.: riciclaggio; capo 72, contestato al solo Co.Fr.: appropriazione indebita), per i quali riconosceva la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria bolognese.
Con sentenza del 27 maggio 2021, il Tribunale di Ancona emetteva analoga sentenza - per quanto in questa sede rileva - nei confronti degli imputati Ci.Ma. e Ca.Da., in relazione ai soli reati fallimentari a loro ascritti ai capi 47 e 48, commessi in concorso con Bo.Fe.
Con ordinanza resa in data 14 maggio 2024 nel procedimento a carico di Bo.Fe., Co.Fr., To.Di., Ci.Ma. e Ca.Da., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, investito della richiesta dì rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero bolognese, sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.
Il giudice rimettente sosteneva doversi affermare la competenza del Tribunale di Ancona poiché:
- sussisteva connessione teleologica tra i reati contestati agli imputati, ed in particolare tra il reato associativo contestato al capo 1 ed i diversi reati fine di bancarotta, riciclaggio e appropriazione indebita: ed invero, l'organizzazione criminale era stata costituita, secondo quanto si legge nell'imputazione, per commettere una serie indeterminata di reati di bancarotta, riciclaggio, reimpiego in attività criminali, reati tributari e altri illeciti;
- la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., apparteneva "al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato";
- i reati più gravi tra quelli ascritti agli imputati Bo.Fe., Co.Fr. Francesco, To.Di., Ci.Ma.e Ca.Da. sono quelli di bancarotta fraudolenta;
- il reato di bancarotta fraudolenta più risalente, tra quelli originariamente ascritti agli imputati Bo.Fe., Co.Fr., To.Di., Ci.Ma. e Ca.Da., era quello contestato ai capi 41 e 42 al Ci.Ma., commesso in A il 6 novembre 2015.
Dunque, argomentava il giudice rimettente, "la competenza per territorio per tutti i soggetti oggi imputati va individuata nel Tribunale di Ancona, nella cui circoscrizione è stata compiuta la prima tra le più gravi condotte illecite tra quelle contestate, senza che peraltro assuma alcun rilievo il fatto che non vi sia identità tra gli autori dei reati ritenuti connessi".
2. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona, dovendosi avere riguardo al primo dei reati più gravi tra quelli contestati, e, dunque, alla più risalente ipotesi di bancarotta aggravata, che è quella - commessa in A - contestata ai capi 41 e 42.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice rimettente.
Occorre premettere che, per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., idonea a determinare uno spostamento di competenza, è necessario individuare, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente.
Nel caso di specie i reati contestati agli imputati sono indubitabilmente avvinti dalla connessione teleologica, poiché, secondo la chiarissima prospettazione del pubblico ministero, esplicitata nel capo d'imputazione, l'associazione per delinquere contestata al capo 1 era stata costituita "al fine di consumare una serie indeterminata di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego in attività imprenditoriali di proventi di attività delittuose, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, presentazione infedele di dichiarazioni rilevanti ai fini della imposte dirette ed IVA, omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed IVA".
È solo il caso di precisare che, come ritenuto dalla univoca giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di reati connessi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, a meno che essa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 - 01), ed altresì che "Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato" (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01, e, più di recente, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02).
Riconosciuta, sulla base della contestazione elevata dal pubblico ministero nell'editto d'accusa, la sussistenza della connessione teleologica, il conflitto va risolto, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 16 cod. proc. pen., in favore del giudice "competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato".
Nel caso di specie, i reati più gravi tra quelli ascritti agli imputati Bo.Fe., Co.Fr., To.Di., Ci.Ma. e Ca.Da. sono quelli di bancarotta fraudolenta aggravata, puniti, ai sensi dell'att. 216, comma 1, n. 2), R.D. 16 marzo 1942, e della circostanza aggravante ad effetto speciale (della quale deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen.) di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2, nn. 1) e 2), del medesimo R.D. n. 267 del 1942, con la pena detentiva massima di quindici anni di reclusione.
Il reato di bancarotta fraudolenta più risalente, tra quelli originariamente ascritti ai cinque odierni imputati Bo.Fe., Co.Fr., To.Di., Ci.Ma. e Ca.Da., è quello relativo al fallimento della società L'Effige Srl, commesso in A il 6 novembre 2015, contestato ai capi 41 e 42 a Ci.Ma., che peraltro, secondo la prospettazione del pubblico ministero, era il capo, il promotore ed il finanziatore dell'associazione per delinquere.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona, al quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, ufficio gip, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 12 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2024.
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