RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 20 febbraio 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Macerata.
Per quanto rileva in questa sede, con la sentenza confermata in appello O.J. è stato ritenuto responsabile di numerose violazioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e, ritenuta la continuazione tra i reati, applicate le attenuanti generiche, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa oltre alle pene accessoria previste dalla legge. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui, ritenuta la pericolosità sociale dell'imputato, ne ha disposto l'espulsione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in due motivi.
2.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per assoluta mancanza della motivazione.
Sostiene che "a causa di un cattivo uso dello strumento informatico o per altri ignoti motivi" la sentenza impugnata sarebbe priva di una parte essenziale della motivazione ed in specie di quella relativa ai primi due motivi di appello.
2.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione di legge per essere stata applicata la misura di sicurezza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, senza aver valutato la pericolosità sociale dell'imputato e senza aver considerato che O. è coniugato con G.S., dalla quale ha avuto un figlio ( O.B.J., nato a (Omissis)) ed entrambi questi soggetti sono presenti nel territorio italiano.
3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità .
5. Col primo motivo, la difesa denuncia la nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione conseguente alla mancanza di alcune pagine. Il motivo è manifestamente infondato atteso che l'originale della sentenza presenta una motivazione completa e il documento al quale mancano alcune pagine altro non è che l'estratto, notificato alle parti, della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di appello.
6. Col secondo motivo, la difesa censura la valutazione di pericolosità sociale compiuta dai giudici di primo e secondo grado e la conseguente applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Il motivo è inammissibile perché reitera analoga doglianza già formulata nell'atto di appello senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado sul carattere "professionale" dell'attività di spaccio svolta dall'imputato e sulla conseguente pericolosità sociale dello stesso. Ha sottolineato poi che le deduzioni del difensore in merito alla convivenza con una connazionale residente in Italia e alla presenza di figli minori erano generiche. A fronte di tali argomentazioni, la difesa sottolinea che, come emerge dalla documentazione versata in atti, O. è coniugato e ha un figlio (nato nel 2020). Si deve osservare allora che la documentazione cui la difesa fa riferimento risale al 2021. Non è noto, quindi (e non era noto ai giudici di appello), se il nucleo familiare abbia continuato a vivere nel territorio nazionale e se vi fossero ragioni che impedissero alla donna e al minore di allontanarsi dall'Italia. In questa situazione non può ritenersi illogico né contraddittorio che la Corte di appello abbia ritenuto preminente, rispetto ad esigenze familiari così genericamente documentate, la necessità di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza nel territorio dello Stato di un soggetto dedito a gravi attività criminose. Va ricordato in proposito che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, deve essere compiuto un bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj Artiol, Rv. 284317). Pertanto, è necessario procedere ad un esame comparativo della condizione familiare con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. e tale esame è possibile soltanto se la condizione familiare è ritualmente prospettata e compiutamente documentata.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2023