Cassazione penale sez. I, 07/11/2024, n.43082
L’espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta quando comporta una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione EDU.
Tale valutazione richiede un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza sociale e i diritti individuali dell’interessato, considerando la natura del reato, il livello di integrazione sociale e familiare, e il rischio di trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine.