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Fatture false ed evasione fiscale: la configurabilità del dolo specifico anche senza effettivo utilizzo

FOI

Cassazione penale sez. III, 01/10/2024, (ud. 01/10/2024, dep. 22/11/2024), n.42819

In tema di reati tributari, il dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si realizza quando l'emittente, pur perseguendo un interesse personale diverso dall'evasione fiscale, è consapevole che il destinatario utilizzerà le fatture per fini di evasione. Non è necessario l'effettivo utilizzo delle fatture per configurare il reato, essendo sufficiente la volontà di mettere a disposizione uno strumento idoneo a consentire l'evasione.

Fatture false ed evasione fiscale: la configurabilità del dolo specifico anche senza effettivo utilizzo

Reati tributari: l’art. 9 D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false, ma non tra co-emittenti

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2023, la Corte d'Appello di Venezia, pronunciando in parziale riforma della sentenza adottata dal Tribunale di Verona, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Gi.Al. e Gi.Do. per i reati di cui agli artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi tra il 2013 e il 2017, di Gi.Ma. per i reati di cui agli artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi tra il 2015 e il 2017 e di Gi.Vi. per il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commesso nel 2013 e nel 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo Gi.Vi. per il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commesso nel 2012, perché estinto per prescrizione, ha assolto Gi.Do. dal reato di cui all'art. 644 cod. pen. perché il fatto non sussiste, ha rideterminato le pene nei confronti di Gi.Al. e Gi.Do., e ha confermato le pene irrogate in primo grado a Gi.Ma. e Gi.Vi. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto che: a) Gi.Al. e Gi.Do., in concorso tra loro, quali amministratori di fatto della "Isol.Fer, Srl", avrebbero emesso a favore della "Vi. Saldature Srl" due fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 51.200,00 Euro più IVA per 11.264,00 Euro nell'anno 2013, e quattordici fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 482.450,00 Euro più IVA per 106.136,00 Euro nell'anno 2014, nonché a favore della "N.L. Montaggi industriali Srl" cinque fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 173.500,00 Euro più IVA per 38.170,00 Euro nell'anno 2013 (capo B), ed avrebbero inoltre occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari alla data del 19 gennaio 2017 (capo C); b) Gi.Ma., quale amministratore della "Nord.Fer. Srl", avrebbe emesso a favore della "N.L. Montaggi industriali Srl" tre fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo pari di 64.661,00 Euro più IVA per 14.225,42 Euro nell'anno 2015, e una fattura per operazioni inesistenti per un imponibile di 8.200,00 Euro più IVA per 1.804,00 Euro nell'anno 2016 (capo E), ed avrebbe inoltre occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari alla data del 19 gennaio 2017 (capo F); c) Gi.Vi., quale amministratore di fatto della "Cos.Fer. Srl", avrebbe emesso a favore della "Vi. Saldature Srl" ventinove fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 615.814,00 Euro più IVA per 124.618,08 Euro nell'anno 2013, e diciannove fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di 463.800,00 Euro più IVA per 84.435,10 Euro nell'anno 2014 (capo G). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Gi.Al., con ricorso sottoscritto dall'Avv. Roberto Coscia, Gi.Do., con ricorso sottoscritto dall'Avv. Roberto Coscia, Gi.Ma., con ricorso sottoscritto dall'Avv. Roberto Coscia, e Gi.Vi., con ricorso sottoscritto dall'Avv. Giuseppe Campagnoli. Gi.Vi. ha anche presentato motivi nuovi, con atto sottoscritto dall'Avv. Antonio Ingroia. 3. Il ricorso di Gi.Al. è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in capo ad Gi.Al. Si deduce che le fatture di cui al capo B) sono state emesse per consentire alle ditte "Vi. Saldature Srl" e "N.L. Montaggi industriali Srl" di reperire liquidità al fine di pagare le maestranze assunte in nero, e, quindi, per un fine diverso da quello di evadere le imposte. Si rappresenta che il fine di evadere le imposte, sebbene non sia escluso quando l'agente persegue un fine diverso, deve comunque rientrare nell'intento soggettivo dell'emittente, e che, però, in argomento, nulla espone la sentenza impugnata. Si sottolinea che la Corte d'Appello non solo non offre elementi per ritenere dimostrata la consapevolezza dell'attuale ricorrente che le fatture sarebbero state utilizzate per evadere le imposte, ma non accerta nemmeno che vi sia stata evasione da parte del destinatario di tali documenti contabili. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. Si deduce che illegittimamente la responsabilità dell'attuale ricorrente è stata desunta dalla omessa consegna delle scritture contabili. Sì segnala che con l'atto di appello era stata contestata l'affermazione della istituzione delle scritture contabili, e non semplicemente l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si osserva che la sentenza impugnata non ha risposto alla specifica censura e non ha offerto elementi per poter ritenere che le scritture contabili fossero state istituite. 4. Il ricorso di Gi.Do. è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza, in capo a Gi.Do., della qualità di amministratore di fatto della "Isol.Fer. Srl". Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce alcun elemento per spiegare perché Gi.Do. debba essere ritenuto amministratore della "Isol.Fer. Srl", nonostante le specifiche censure formulate in proposito con l'atto di appello. Si premette che l'unica attività concretamente riferibile a Gi.Do. attiene all'intervento presso Vi.Do. per ottenere la restituzione delle somme da questi dovute alla "Isol.Fer Srl". Si osserva che questa condotta non integra un continuativo, significativo e non meramente episodico esercizio dei poteri gestori con riferimento alla "Isol.Fer. Srl" Si aggiunge che il legale rappresentante della "Isol.Fer. Srl", pur asserendo di essere un prestanome, ha dichiarato di aver avuto contatti solo con Gi.Al., e nessun cenno ha fatto a Gi.Do. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in capo a Gi.Do. Si deduce che la sentenza impugnata non indica alcun elemento da cui inferire che Gi.Do. abbia voluto consentire a terzi l'evasione fiscale, e che la lacuna è ancor più significativa perché detto ricorrente risulta intervenuto nelle vicende della "Isol.Fer. Srl" solo in epoca successiva al rilascio delle fatture oggettivamente mendaci. 4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata non indica alcun elemento da cui inferire che Gi.Do.sia concorso nell'attività di occultamento o distruzione delle scritture contabili, e che la lacuna è ancor più significativa perché detto ricorrente risulta intervenuto nelle vicende della "Isol.Fer. Srl" in modo estemporaneo e limitatamente ai rapporti tra questa e la "Vi. Saldature Srl". Si ripropongono, in secondo luogo, le censure enunciate nel secondo motivo del ricorso di Gi.Al. 5. Il ricorso di Gi.Ma. è articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in capo a Gi.Ma. Le censure sviluppano argomenti identici a quelli svolti nel primo motivo del ricorso di Gi.Al. 5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili. Le censure sviluppano argomenti identici a quelli svolti nel secondo motivo del ricorso di Gi.Al. 6. Il ricorso di Gi.Vi. è articolato in quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di Vi.Do. e di Gr.Da., elementi decisivi per affermare la qualifica di amministratore di fatto della "Cos.Fer. Srl" in capo a Gi.Vi., e, conseguentemente, la sua responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce, in primo luogo, che Vi.Do. è stato illegittimamente esaminato nel dibattimento senza ricevere alcuno degli avvisi di cui agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., pur essendo l'utilizzatore di fatto delle fatture per operazioni inesistenti emesse da "Cos.Fer. Srl", nonché la controparte dell'accordo illecito finalizzato all'emissione delle stesse, e pur essendo stato sottoposto ad interrogatorio da parte del P.M. per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000. Si premette che la Corte d'Appello ha ritenuto superflui gli avvisi perché Vi.Do. si era costituito parte civile contro tutti gli imputati e per tutte le imputazioni oggetto del presente processo. Si rappresenta, preliminarmente, che Vi.Do., in quanto utilizzatore delle fatture emesse da "Cos.Fer. Srl", è sostanzialmente un potenziale "correo" di Gi.Vi., siccome autore del reato necessariamente presupposto. Si osserva, poi, che la richiesta di costituzione di parte civile di Vi.Do. contro Gi.Vi. è stata respinta G.u.p. e non reiterata davanti al Tribunale. Si rileva, quindi, che le pronunce secondo le quali la volontà di rilasciare dichiarazioni è implicita nella costituzione di parte civile hanno ad oggetto procedimenti c.d. a parti inverse, ossia con reati commessi in danno reciproco di imputato e parte civile. Si conclude, perciò, che non vi erano ragioni per derogare alla disciplina di cui agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen. (si riporta, a sostegno, Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, in motivazione). Si deduce, in secondo luogo, che Gr.Da. è stato illegittimamente esaminato nel dibattimento senza ricevere alcuno degli avvisi di cui agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., pur essendo l'amministratore di diritto di "Cos.Fer. Srl". Si premette che la Corte d'Appello ha escluso che Gr.Da. dovesse ritenersi indagato per il reato ascritto a Gi.Vi., relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, siccome lo stesso ha affermato di essere stato, di fatto, un semplice direttore tecnico. Si osserva che, ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 64 e 210 cod. proc. pen. è sufficiente la potenziale indagabilità o imputabilità (si cita Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020), che l'amministratore di diritto risponde anche per omissione, ex art. 40 cpv. cod. pen., e che, nella specie, la difesa aveva anche evidenziato come Gr.Da.non fosse una mera testa di legno, ma un amministratore di diritto effettivo, dotato di specifiche competenze in quanto ingegnere. Si deduce, in terzo luogo, che, per affermare il ruolo di amministratore di fatto della "Cos.Fer. Srl" in capo a Gi.Vi., l'unico elemento ulteriore è costituito dalle dichiarazioni di un'impiegata, Francesca Farina, la quale però si limita ad indicare detto ricorrente come "il suo unico referente", e, quindi, fornisce un dato in sé "neutro". 6.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in capo a Gi.Vi. Si deduce che le fatture di cui al capo G) sono state emesse, secondo le dichiarazioni di Vi.Do., per consentire alla ditta "Cos.Fer. Srl" di poter implementare fittiziamente il volume di affari e, così, di ottenere più elevati fidi bancari, nonché, secondo le dichiarazioni di Vi.Pa., per consentire alla ditta "Vi. Saldature Srl" dì reperire liquidità al fine di pagare le maestranze assunte in nero; quindi, per fini diversi da quello di evadere le imposte. Si aggiunge che "Cos.Fer. Srl" era una società regolarmente operativa, la quale presentava le dichiarazioni dei redditi e pagava le imposte. Si osserva che la sentenza impugnata desume l'intento soggettivo di Gi.Vi. di favorire l'evasione fiscale da parte della "Vi. Saldature Srl" dall'inferenza secondo cui l'emissione di una falsa fattura consente al destinatario di utilizzarla; si segnala che, però, nella specie, l'utilizzo delle fatture aveva dichiaratamente una funzione diversa da quella di evadere il Fisco, e che, per di più, il dolo specifico, necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 non può fondarsi sull' id quod plerumque accidit, ma deve essere provato. 6.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che illegittimamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato sull'aver reiteratamente affermato la propria innocenza senza essere creduto. Si aggiunge che vi erano elementi positivamente valorizzabili per concedere il beneficio, quali l'incensuratezza, la lontananza dai fatti, l'assenza di modalità esecutive della condotta particolarmente insidiose o negative. 6.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen., a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che la pena è eccessiva e valorizza erroneamente il danno per Vi.Do., in realtà non ascrivibile alle condotte ascritte a Gi.Vi., il numero delle fatture, in realtà rilevante ai soli fini dell'aumento per la continuazione, la condotta processuale, in realtà costituita dall'esercizio del diritto di difesa, e il danno all'Erario, in realtà determinato dalla condotta dei beneficiari delle false fatture. Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha considerato che "Cos.Fer. Srl" era una società regolarmente operativa, la quale presentava le dichiarazioni dei redditi e pagava le imposte. 7. In data 16 settembre 2024, il secondo difensore di Gi.Vi., Avv. Antonio Ingroia, ha presentato motivi nuovi, nei quali si sviluppa il tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vi.Do. per violazione degli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. Si deduce che Vi.Do., nel momento in cui ha deposto in dibattimento, non poteva ritenersi validamente assistito da un difensore, in quanto era presente un procuratore speciale. Si segnala che la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. esclude la possibilità di estendere il mandato difensivo all'assistenza del testimone, già indagato o imputato di reato connesso. Si aggiunge che la presenza in udienza del dichiarante non può essere ritenuta come espressione della volontà di avvalersi delle garanzie di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., perché, altrimenti, questa disposizione sarebbe del tutto superflua, e che la conclusione non muta per la volontà del dichiarante di costituirsi parte civile, atteso che l'art. 197-bis cod. proc. pen. non prevede deroghe per tale ipotesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di Gi.Do., Gi.Al. e Gi.Ma. sono fondati limitatamente alle censure formulate con riferimento al reato di, occultamento o distruzione delle scritture contabili, ascritto ai primi due al capo C) e al terzo al capo F), con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine a tali capi, mentre sono infondati nel resto, così da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013 ascritto ad Gi.Al. e Gi.Do. al capo B) perché estinto per prescrizione, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di Gi.Ma. per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2015 e 2016 di cui al capo E), l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di Gi.Do. e Gi.Al. per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2014 dì cui al capo B), e l'annullamento con rinvio nei confronti dei medesimi per la rideterminazione della pena in ordine a tale capo. Il ricorso di Gi.Vi. è nel complesso infondato con riferimento ai primi due motivi, così da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013 a lui ascritto al capo G) perché estinto per prescrizione, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2014 di cui al capo G), l'annullamento con rinvio nei confronti dello stesso per la rideterminazione della pena, e l'assorbimento delle censure formulate nel terzo e nel quarto motivo. 2. Il ricorso di Gi.Al. è infondato con riguardo al primo motivo e fondato con riguardo al secondo motivo, così da determinare: a) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio in ordine al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo C); b) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti senza rinvio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013 di cui al capo B) perché estinto per prescrizione; c) l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità a suo carico per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2014 di cui al capo B), e l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine a tale capo. 2.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), deducendo, in particolare, che le stesse sono state rilasciate per un fine diverso da quello di evadere le imposte, e segnatamente per ottenere maggiori fidi bancari e per consentire alle ditte destinatarie di poter ottenere liquidità, e che non vi è nemmeno prova della loro utilizzazione a fini fiscali. 2.1.1. La questione da esaminare in via preliminare è se sia necessario, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, accertare l'utilizzo di queste da parte del destinatario. Alla questione deve rispondersi che, perché possa ritenersi integrato il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, non è necessario l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti da parte del destinatario. Invero, secondo un principio ripetutamente affermato in giurisprudenza, l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito intento (cfr. Sez. fer., n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 - 01, e Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Biffi, Rv. 241040 - 01). E questa conclusione, ad avviso del Collegio, è perfettamente coerente con il dato normativo. In particolare, l'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 non solo, nel comma 1, istitutivo della fattispecie incriminatrice, non prevede come requisito l'evasione di imposta, ma, neppure in altre sue parti, attribuisce rilievo a tale evento. Il medesimo art. 8 cit., anzi, dispone che la condotta di emissione sia realizzata "al fine di consentire a terzi l'evasione": il lemma "consentire", attesa la sua accezione di "permettere, concedere, accordare", evoca, da un punto di vista semantico, non l'indefettibilità del risultato finale di evasione, ma la possibilità del conseguimento di tale risultato. L'art. 8 D .Lgs. n. 74 del 2000, ancora, nel comma 2-bis, come già nell'abrogato comma 3, al fine di prevedere un attenuante, fa riferimento a "l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta", e non già all'imposta evasa. 2.1.2. Ciò precisato, l'altra questione formulata nelle censure enunciate nel primo motivo attiene alla determinazione del contenuto del dolo specifico del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Precisamente, il ricorrente non pone in discussione l'accertamento compiuto dai Giudici di merito in ordine alla inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalla "Isol.Fer. Srl", di cui al capo B), formalmente riferite a lavori di saldatura; contesta, invece, la configurabilità, nella specie, della finalità di evadere o far evadere le imposte, in quanto i precisati documenti contabili sarebbero stati rilasciati per far ottenere alla società emittente, la "Isol.Fer. Srl", fidi bancari, o fidi bancari di maggiore importo rispetto a quelli altrimenti concessi, e alle società riceventi liquidità per pagare il personale "in nero". Nella vicenda in esame, per la precisione, non è controverso che, dalla ditta dell'attuale ricorrente, la "Isol.Fer Srl", le imprese destinatarie delle fatture indicate, la "Vi. Saldature Srl" e la "N.L. Montaggi industriali Srl", ricevevano oltre ai precisati documenti contabili, anche denaro in contante, che poi restituivano con bonifici per importi maggiorati di una percentuale corrispondente all'IVA, indicata nel 10 % della somma ottenuta. In altri termini, la "Isol.Fer. Srl" emetteva fatture relative ad operazioni inesistenti, e contestualmente erogava denaro contante, poi restituito dalle ditte destinatarie con bonifici bancari per un importo maggiore di quello corrisposto in forma "liquida", determinato in considerazione del risparmio che queste ultime avrebbero potuto conseguire deducendo l'IVA "scaricabile" mediante l'utilizzo di tali fatture. Di conseguenza, chi emetteva le fatture a nome della "Isol.Fer. Srl" aveva consapevolezza non solo dell'inesistenza delle operazioni in esse indicate, ma anche del programma del successivo utilizzo delle medesime false fatture per conseguire un risparmio a titolo di IVA, essendo questo futuro uso specificamente considerato per determinare il risparmio fiscale delle ditte destinatarie, e, su questa base, l'importo che le stesse avrebbero dovuto restituire con bonifici a fronte dei contanti ricevuti. In considerazione di quanto appena indicato, allora, la questione da risolvere è se possa ritenersi sussistente il fine di evadere le imposte quando il soggetto emittente le fatture persegua un proprio interesse, diverso da quello di far evadere il fisco a terzi, ma rilasci le stesse nella consapevolezza che il destinatario, nel momento in cui le riceve, programma concretamente di utilizzarle per conseguire un'indebita evasione delle imposte dirette o dell'IVA. La risposta deve essere affermativa. Va innanzitutto premesso che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, per la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato pure quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale (vds., tra le tantissime, Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 - 01, e Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442 - 01). Va poi rilevato che il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi non si identifica nell'interesse o movente, quale causa diretta che abbia eventualmente spinto l'agente a commettere il reato, ma si riferisce allo scopo della condotta (cfr. Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Zanghi, Rv. 278872 - 01, relativa al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, in fattispecie nella quale la condotta era indicata come finalizzata a commettere reati di truffa). Va quindi evidenziato che il fine di perseguire un risultato, sotto il profilo psicologico, può essere integrato anche dalla consapevolezza, da parte del soggetto agente, della obiettiva direzione e dalla concreta idoneità della sua condotta a realizzare detto risultato come conseguenza certa o comunque altamente probabile della stessa, e dalla volontà, ciononostante, di porre in essere tale condotta. Invero, come ripetutamente sottolineato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di delitto tentato, nel caso in cui il soggetto agente consideri l'evento potenzialmente derivante dalla sua condotta come certo o altamente probabile, egli lo accetta, e, quindi, lo vuole, indipendentemente dalla sua mancata verificazione (così, per tutte, Sez. U, n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167 - 01, e Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 - 01). Va, ancora, rappresentato che il fine di "consentire" l'evasione a terzi, secondo un'accezione linguistica, può essere identificato anche nel fine di "permettere" l'evasione a terzi, e, quindi, nel fine di mettere a disposizione degli stessi uno strumento, le fatture per operazioni inesistenti, utile a realizzare l'evasione. Risulta perciò persuasivo concludere che la consapevolezza, nel soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti, dell'alta probabilità dell'uso delle stesse da parte di coloro che le ricevono al fine di evadere le imposte, implica, nel medesimo, la consapevolezza e volontà di realizzare di una condotta finalizzata a consentire a questi l'evasione. Invero, chi forma una fattura relativa ad operazioni inesistenti e poi la consegna ad altro soggetto, prevedendone come certo o altamente probabile il successivo utilizzo da parte del medesimo a fine di risparmio delle imposte, "vuole" mettere a disposizione del destinatario un "mezzo" fisiologicamente funzionale ad "abbatterne" il carico fiscale, nella consapevolezza della concreta prospettiva di tale futuro utilizzo, e, quindi, "vuole" emettere il documento mendace (anche) al fine di "permettere" a terzi l'evasione. 2.1.3. Sulla base di quanto osservato, deve affermarsi che correttamente la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche sotto il profilo soggettivo. Invero, non è contestato che Gi.Al., quale amministratore di fatto della "Isol.Fer. Srl", emise le fatture di cui al capo B), relative ad operazioni inesistenti siccome riferite a prestazioni per lavori di saldatura, in favore delle società "Vi. Saldature Srl" e "N.L. Montaggi industriali Srl", e, contestualmente, erogò somme di denaro in contanti a dette imprese per importi inferiori a quelli indicati in tali fatture, proprio tenendo conto del risparmio che queste due ditte avrebbero conseguito ai fini dell'IVA. Di conseguenza, è corretto ritenere che Gi.Al. rilasciò fatture per operazioni inesistenti alla ""Vi. Saldature Srl" e alla "N.L. Montaggi industriali Srl" nella piena consapevolezza della programmata utilizzazione di tali documenti contabili a fini di evasione da parte di queste ditte, costituendo l'indicata condotta di utilizzazione una attività necessaria per conseguire il risparmio dell'IVA. Ed è perciò immune da vizi concludere che Gi.Al., reputando certo o comunque altamente probabile l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti da lui emesse a fini di evasione da parte delle ditte riceventi, agì con la volontà - anche - di consentire a queste l'evasione delle imposte sul valore aggiunto. 2.1.4. Tuttavia, la non inammissibilità delle censure indicate impone di tenere conto, ai fini della prescrizione, del tempo decorso fino alla pronuncia della presente sentenza. Va premesso che il tempo necessario a prescrivere il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, per i fatti commessi a partire dal settembre 2011, è pari ad otto anni, aumentati di ulteriori due anni per l'interruzione, e che, per quanto rilevabile dagli atti, l'unico periodo di sospensione computabile è quello di sessantaquattro giorni, per il rinvio dell'udienza del 9 aprile 2020 disposto in forza della disciplina emergenziale di cui all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020. Di conseguenza, per le fatture emesse nel 2013 il reato è estinto per prescrizione. Per le fatture emesse nel 2014, invece, non si è verificata tale causa di estinzione del reato. Invero, come indicato nella sentenza impugnata, furono emesse fatture dalla "Isol.Fer. Srl" alla "Vi. Saldature Srl" fino al 31 ottobre 2014 (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). E, ai fini dell'individuazione del termine di consumazione del reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento a più fatture emesse nello stesso anno, rileva, anche in ragione di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 8, la data dell'ultima fattura (cfr., tra le tantissime, Sez. fer., n. 34824 del 08/08/2023, Turturro, Rv. 285095 - 02, e Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918 - 01). Quanto appena indicato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Gi.Al. per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nel 2013, perché estinto per prescrizione, e l'annullamento con rinvio delle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio al fine di rideterminarlo per l'identico reato commesso nel 2014. Non è possibile, infatti, rideterminare la pena in questa sede, perché la sentenza impugnata, e quella confermata di primo grado, hanno fissato il trattamento sanzionatorio per i due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritti ad Gi.Al. senza indicare quale sia quello più grave. 2.2. Le censure formulate nel secondo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al capo C), deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure formulate nell'atto di appello, nelle quali si chiedeva l'assoluzione per l'assenza di elementi da cui desumere l'avvenuta istituzione delle scritture contabili da parte della "Isol.Fer. Srl". Dette censure sono fondate. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che la questione è stata posta con i motivi di gravame, e che, però, la Corte d'Appello ha dato per scontato che le scritture contabili fossero state istituite dalla "Isol.Fer. Srl", limitandosi ad esaminare il profilo (logicamente successivo) delle ragioni, o meglio dello "scopo", per il quale le stesse sarebbero state occultate o distrutte (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata). Manca quindi qualunque indicazione della Corte d'Appello in ordine all'avvenuta istituzione delle scritture contabili da parte della "Isol.Fer. Srl" o alla disponibilità, da parte della stessa, di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nonostante questa circostanza fosse contestata nell'atto di gravame, e costituisca il presupposto indispensabile per affermare la distruzione o l'occultamento di tali documenti contabili. La fondatezza delle censure appena indicate impone di annullare la sentenza impugnata nella parte relativa a tale reato, e di disporre un nuovo giudizio in proposito, al fine di accertare se lo stesso debba ritenersi sussistente. 3. Il ricorso di Gi.Do. è infondato con riguardo al primo e al secondo motivo e fondato con riguardo al terzo motivo, così da determinare: a) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio in ordine al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo C); b) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti senza rinvio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2013 di cui al capo B) perché estinto per prescrizione; c) l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità a suo carico per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2014 di cui al capo B), e l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine a tale capo. 3.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano la ritenuta sussistenza, in capo a Gi.Do., della qualità di amministratore di fatto della "Isol.Fer. Srl", ossia del presupposto per affermarne la responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C), deducendo che non sono indicati utili elementi a suo carico, e che l'unica attività svolta dal medesimo per conto della società è stata quella diretta ad ottenere la restituzione delle somme dovute all'impresa da parte di Vi.Do., ossia una condotta non integrante un continuativo esercizio di a poteri gestori dell'impresa. Le indicate censure sono infondate. La Corte d'Appello, infatti, valorizza due circostanze precise e congrue. In primo luogo, è indiscusso che Gi.Do. si attivò, dapprima per il tramite del figlio Gi.Al. e poi direttamente, anche mediante incontri e formulando minacce, per recuperare le somme versate dalla "Isol.Fer. Srl" alla "Vi. Saldature Srl", e che non erano "rientrate" per la mancata effettuazione dei bonifici da parte di tale società. Ora, il compimento delle attività finalizzate al recupero di denaro versato da una società di contenute dimensioni e di ridotta attività costituisce circostanza che può essere legittimamente valorizzata per affermare che il soggetto agente sia il reale gestore di detta società. E, nella specie, la "Isol.Fer. Srl" era una "cartiera", e comunque una ditta non operativa, i cui locali erano vuoti, e la cui documentazione non è stata mai rinvenuta (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), e non risulta aver svolto altre operazioni economiche. In secondo luogo, la sentenza impugnata riporta, e non è contestato, che Vi.Do., ossia il gestore delle società "Vi. Saldature Srl" e "N.L. Montaggi industriali Srl", ha detto di essere entrato in rapporti con la "Isol.Fer. Srl" a fine 2013 su presentazione di Gi.Vi., il quale gliela indicò come una ditta che il fratello Gi.Al. aveva assieme al padre Gi.Do. 3.2. Le censure formulate nel secondo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), deducendo, in particolare, che le stesse sono state rilasciate prima dell'intervento di Gi.Do. nelle vicende della "Isol.Fer. Srl", e comunque per un fine diverso da quello di evadere le imposte, e segnatamente per consentire alle ditte destinatarie di poter ottenere liquidità per pagare "in nero" il personale, e che inoltre non vi è prova della loro utilizzazione a fini fiscali. Queste censure sono infondate. Invero, si è appena indicato, al par. 3.1., perché Gi.Do. debba ritenersi amministratore di fatto, e reale dominus della "Isol.Fer Srl" già a fine 2013. Di conseguenza, non può dirsi manifestamente illogica la conclusione della sentenza impugnata secondo cui l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al capo B), siccome relativa all'unica, o principale, attività formalmente svolta dalla "Isol.Fer. Srl" sia riconducibile anche a Gi.Do. Ciò posto, poi, quanto alla configurabilità del fine di consentire l'evasione a terzi mediante il rilascio delle fatture di cui al capo B), ed all'assenza di accertamenti in ordine all'effettivo utilizzo delle stesse, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza nei parr. 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, state l'identità di tali questioni con quelle poste nel primo motivo del ricorso di Gi.Al. L'infondatezza delle censure in discorso, per le ragioni indicate in precedenza nel par. 2.1.4, impone di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2013, ma di escludere tale esito per le fatture emesse nell'anno 2014. Di conseguenza, per le medesime ragioni di cui al par. 2.1.4, occorre disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Gi.Do.per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nel 2013, perché estinto per prescrizione, e l'annullamento con rinvio delle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatolo al fine di rideterminarlo per l'identico reato commesso nel 2014. Non è possibile, infatti, rideterminare la pena in questa sede, perché la sentenza impugnata, riformando quella di primo grado, ha fissato la sanzione per i due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritti a Gi.Do. senza indicare quale sia quello più grave. 3.3. Le censure enunciate nel terzo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al capo C), deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure formulate nell'atto di appello, nelle quali si chiedeva l'assoluzione per l'assenza di elementi da cui desumere l'avvenuta istituzione delle scritture contabili da parte della "Isol.Fer. Srl". Queste censure, per le ragioni indicate in precedenza nel par. 2.2., sono fondate e comportano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tale reato, e di disporre un nuovo giudizio al fine di accertare se lo stesso debba ritenersi sussistente. 4. Il ricorso di Gi.Ma. è infondato con riguardo al primo motivo e fondato con riguardo al secondo motivo, così da determinare: a) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio in ordine al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al capo F); b) l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità a suo carico per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo E). 4.1. Le censure formulate nel primo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo E), sulla base delle stesse argomentazioni esposte nel ricorso di Gi.Al., ossia deducendo che i precisati documenti sono stati rilasciati per un fine diverso da quello di evadere le imposte, e segnatamente per consentire alla ditta destinataria di poter ottenere liquidità per pagare "in nero" il personale, e che, inoltre non vi è prova della loro utilizzazione a fini fiscali. , Le stesse sono infondate. Invero, quanto alla configurabilità del fine di consentire l'evasione a terzi mediante il rilascio delle fatture di cui al capo E, ed all'assenza di accertamenti in ordine all'effettivo utilizzo delle stesse, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza nei parr. 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, state l'identità di tali questioni con quelle poste nel primo motivo del ricorso di Gi.Al. Inoltre, quanto all'accertamento dei fatti, va rimarcato che: a) la sentenza di appello sintetizza i motivi di gravame evidenziando che negli stessi non è contestata la ricostruzione dei rapporti tra la "Nord.Fer. Srl", di cui era amministratore Gi.Ma., e la "N.L. Montaggi industriali Srl", gestita da Vi.Do., ma solo se gli stessi avessero come fine ultimo quello di consentire a quest'ultima ditta di evadere l'IVA (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); b) lo stesso Gi.Ma., nell'interrogatorio reso al P.M. ed acquisito al fascicolo per il dibattimento, ha dichiarato che la "Nord.Fer. Srl" ha operato prevalentemente in maniera fittizia, al principale scopo di emettere fatture false e di ottenere vantaggi fiscali, addirittura specificando: "Posso riferire che le fatturazioni con Viscovo sono il 99% false" (cfr. pag. 47 della sentenza di primo grado). 4.2. Le censure formulate nel secondo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al capo F, sulla base delle stesse argomentazioni esposte nel ricorso di Gi.Al., ossia deducendo che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure formulate nell'atto di appello, nelle quali si chiedeva l'assoluzione per l'assenza di elementi da cui desumere l'avvenuta istituzione delle scritture contabili da parte della "Nord.Fer. Srl". Queste censure, per le ragioni indicate in precedenza nel par. 2.2., sono fondate e comportano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tale reato, e di disporre un nuovo giudizio al fine di accertare se lo stesso debba ritenersi sussistente. 5. Il ricorso di Gi.Vi. è inammissibile con riguardo al primo motivo e infondato con riguardo al secondo motivo, così da determinare: a) l'annullamento della sentenza impugnata nei suoi confronti senza rinvio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2013 di cui al capo G) perché estinto per prescrizione; b) l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità a suo carico per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2014 di cui al capo G), e l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine a tale capo; c) l'assorbimento, in questa sede, delle censure proposte con il terzo ed il quarto motivo. 5.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano l'affermazione della responsabilità di Gi.Vi., deducendo che la stessa ha come suo presupposto l'attribuzione a tale ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della "Cos.Fer. Srl", e che, però, questa attribuzione è da ritenersi illegittima, perché fondata in modo decisivo sulle dichiarazioni di Vi.Do. e di Gr.Da., entrambe inutilizzabili, siccome i due sono stati esaminati in dibattimento senza ricevere gli avvisi di cui agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen., pur essendo il primo indagato per reato connesso e il secondo persona cui avrebbe dovuto essere attribuita tale posizione. Queste censure sono in parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità o comunque non sorrette da un interesse giuridicamente rilevante. 5.1.1. Le censure enunciate nel primo motivo sono manifestamente infondate nella parte in cui assumono che Gr.Da. avrebbe dovuto essere esaminato con le garanzie previste per l'imputato di reato connesso. Come precisato anche dalle Sezioni Unite, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr, per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01, e Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso che Gr.Da. avrebbe dovuto rivestire la qualità di indagato per il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, come indicato nel ricorso, perché tale posizione non può derivare necessariamente dalla qualifica di formale amministratore della società emittente fatture per operazioni inesistenti, e perché, inoltre, nessuno, nemmeno Vi.Do., ha indicato un coinvolgimento di tale persona nelle operazioni "coperte" dai documenti contabili mendaci. L'affermazione appena indicata è immune da vizi, sia perché le fatture a nome di una società possono essere emesse anche da persona diversa dal formale amministratore, specie se questi non abbia di fatto alcun potere di gestione dell'impresa, sia perché nessun elemento è stato concretamente indicato o acquisito da cui inferire il coinvolgimento di Gr.Da. nella gestione, in generale, della "Cos. Fer. Srl" o, nello specifico, dei rapporti contrattuali ed economici tra questa e la "Vi. Saldature Srl", alla quale sono state rilasciate le false fatture di cui al capo G) (v. anche infra, par. 5.1.2). 5.1.2. Le censure enunciate nel primo motivo, poi, nella parte in cui contestano l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Vi.Do., sono prive di specificità o comunque non sorrette da un interesse giuridicamente rilevante. In effetti, la soluzione della questione appena indicata non è necessaria perché, nella specie, può farsi applicazione del principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale, nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla c.d. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (cfr., per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249 - 01, nonché, per citare l'ultima decisione massimata, Sez. 3, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01). Precisamente, gli elementi acquisiti ed esposti nella sentenza impugnata, in particolare le dichiarazioni di Gr.Da., di Fa.Fr. e di Vi.Pa., sono di per sé sufficienti ad attribuire a Gi.Vi. sia la qualità di reale dominus della "Cos.Fer. Srl", sia il ruolo di diretto ed esclusivo gestore del rapporto economico e contrattuale tra questa e la "Vi. Saldature Srl", nel cui ambito sono state rilasciate le false fatture di cui al capo G. Invero, secondo quanto esposto dalla Corte d'Appello (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), Gr.Da. ha detto: a) di aver assunto l'incarico di amministratore della "Cos.Fer. Srl" a fine maggio 2012 su proposta dell'amico Gi.Vi.; b) di aver presentato Vi.Do. a Gi.Vi., ma di non aver mai lavorato nei cantieri della "Cos.Fer. Srl con ditte di Vi.Do.; c) di aver dovuto depositare gli assegni della "Cos.Fer. Srl" su richiesta di Gi.Vi.; d) di non aver mai effettuato operazione di home banking per conto della "Cos.Fer. Srl" pur avendo aperto un conto bancario in nome della stessa; e) di aver iniziato a litigare con Gi.Vi. già a partire da settembre/ottobre 2012, proprio perché estromesso da ogni attività gestionale, e di essersi dimesso dalla carica nell'aprile 2013. Sempre secondo quanto esposto dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), Fa.Fr. ha riferito: a) di essere stata segretaria di numerose società gestite dalla famiglia Gi.; b) di essere stata assunta dalla "Cos.Fer. Srl" da Gi.Vi., il quale le aveva detto di essere lui in prima persona il gestore dell'azienda; c) di aver avuto come suo unico referente per la gestione della "Cos.Fer. Srl" Gi.Vi.; d) di aver proceduto alla formazione e redazione delle fatture, ivi comprese quelle relative alla "Vi. Saldature Srl" e alla "IM.L. Montaggi Srl", sempre su espressa ed esclusiva indicazione di Gi.Vi. Ancora, secondo quando rappresentato dalla Corte d'Appello, Vi.Pa., fratello di Vi.Do. e amministratore della "Vi. Saldature Srl", quando ha parlato dei rapporti tra e le ditte emittenti le fatture mendaci di cui alle imputazioni, ha detto di aver conosciuto gli imputati, ivi compreso Gi.Vi., e non ha fatto riferimenti ad altre persone (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, ma anche, più esplicitamente, pag. 21 della sentenza di primo grado). 5.2. Le censure esposte nel secondo motivo contestano la ritenuta configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo G), deducendo, in particolare, che le stesse sono state rilasciate per un fine diverso da quello di evadere le imposte, e segnatamente per consentire far ottenere alla società emittente, la "Cos.Fer. Srl", fidi bancari, o fidi bancari di maggiore importo rispetto a quelli altrimenti concessi. Le stesse sono infondate. Invero, quanto alla configurabilità del fine di consentire l'evasione a terzi mediante il rilascio delle fatture di cui al capo G), è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza nei parr. 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, state l'identità di tali questioni con quelle poste nel primo motivo del ricorso di Gi.Al. Del resto, i rapporti tra la "Cos.Fer. Srl" e la "Vi. Saldature Srl" si svolsero con le stesse modalità di quelli tra la "Isol.Fer Srl" e la "Vi. Saldature Srl". Anche nel caso dei rapporti tra la "Cos.Fer. Srl" e la "Vi. Saldature Srl", come puntualmente dichiarato da Vi.Pa., le operazioni servivano ad assicurare alla ditta di cui quest'ultimo era amministratore denaro liquido, e le relative fatture erano emesse per un importo maggiore della somma ricevuta in contanti (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Inoltre, per completezza, va rilevato che la sentenza di primo grado riporta con precisione anche le dichiarazioni rese dal medesimo Vi.Pa. all'udienza del 28 gennaio 2021, allorché questi puntualizzò che la "percentuale in aggiunta (alla somma percepita in contanti dai Giardino) che la Vi. Saldature era tenuta a versare all'atto del bonifico alle società emittenti (Cos.fer Srl e Isolfer Srl)" era pari al 10-12% (cfr. pagg. 29 e 30 della sentenza di primo grado: "Noi pagavamo la percentuale del 10-12% sull'importo che loro consegnavano in contanti"). 5.3. La non inammissibilità delle censure indicate impone di tener conto, ai fini della prescrizione, del tempo decorso fino alla pronuncia della presente sentenza, così come già indicato in precedenza nel par. 2.1.4. Di conseguenza, mentre per le fatture emesse nel 2013 il reato è estinto per prescrizione, per le fatture emesse nel 2014 non si è verificata tale causa di estinzione del reato. Invero, come indicato nella sentenza impugnata, furono emesse fatture dalla "Cos.fer. Srl" alla "Vi. Saldature Srl" fino al "dicembre 2014", come contestato nel capo di imputazione sub G), e non censurato nel ricorso. Quanto appena indicato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Gi.Vi. per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nel 2013, perché estinto per prescrizione, e l'annullamento con rinvio delle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio al fine di rideterminarlo per l'identico reato commesso nel 2014. Non è possibile, infatti, rideterminare la pena in questa sede, perché la sentenza impugnata, e quella confermata di primo grado, hanno fissato il trattamento sanzionatorio per i due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritti a Gi.Vi. senza indicare quale sia quello più grave. 5.4. L'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio implica anche l'assorbimento, in questa sede, delle censure enunciate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso di Gi.Vi., relative alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una più mite pena base. Invero, il Giudice del rinvio dovrà esprimersi su tali aspetti anche tenendo conto dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2013, e, quindi, valutando se questa statuizione influisca sui precisati profili della pena. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata senza rinvio, in parte annullata con rinvio, e in parte diventa irrevocabile. Precisamente, la sentenza impugnata: a) deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Gi.Al., Gi.Do. e Gi.Vi. con riguardo ai delitti di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2013 perché estinti per prescrizione; b) deve essere annullata con rinvio nei confronti di Gi.Al., Gi.Do. e Gi.Ma. con riguardo ai delitti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, essendo fondati i motivi di ricorso concernenti l'accertamento della sussistenza di tali reati; c) diventa irrevocabile nei confronti di Gi.Al., Gi.Do., Gi.Ma. e Gi.Vi. con riguardo ai delitti di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2014, nel 2015 e nel 2016, per l'infondatezza dei pertinenti motivi di ricorso, nonché, nei confronti di Gi.Ma. anche per la determinazione della pena irrogata per tali reati, siccome non oggetto di motivo di ricorso e non condizionata dall'accoglimento del motivo concernente il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000; d) deve essere annullata con rinvio nei confronti di Gi.Al., Gi.Do. e Gi.Vi. nella parte relativa alla determinazione della pena irrogata per i delitti di cui di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2014, perché non individuabile in questa sede. Il Giudice del rinvio: 1) accerterà se sussistano i reati di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi C) e F), contestati, il primo, ad Gi.Al. e a Gi.Do., e, il secondo, a Gi.Ma., verificando in primo luogo se le imprese da essi gestite avessero istituito le scritture contabili o comunque avessero avuto la disponibilità di documenti di cui è obbligatoria la conservazione e poi se ricorre l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice; 2) determinerà la pena da irrogare ad Gi.Al., Gi.Do. e Gi.Vi. per i delitti di cui di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2014, esaminando, con riferimento a Gi.Vi., anche se siano concedibili le circostanze attenuanti generiche; 3) determinerà, inoltre, nel caso ritenga sussistenti i reati di cui all'art. 10 D.Lgs., le pene da apportare per gli stessi a titolo di aumento nei confronti di Gi.Al., Gi.Do. e Gi.Ma., nel rispetto del divieto di reformatio in peius. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gi.Do. e Gi.Al. limitatamente al reato di cui al capo B) relativamente alle fatture emesse nell'anno 2013 perché detto reato è estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato relativo alle fatture emesse nell'anno 2014 ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gi.Do. e Gi.Al. relativamente al reato di cui al capo C) nonché di Gi.Ma. relativamente al reato di cui al capo F) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gi.Vi. limitatamente al reato di cui al capo G) relativamente alle fatture emesse nell'anno 2013 perché detto reato estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato relativo alle fatture emesse nell'anno 2014 ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, l' 1 ottobre 2024. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2024.
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