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Giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato: la richiesta di perizia psichiatrica non è affatto inconciliabile con il rito

Cassazione penale sez. V, 17/01/2024, (ud. 24/11/2023, dep. 17/01/2024), n.2126

La richiesta di perizia psichiatrica non è affatto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere, dovendo il giudice di merito motivare la meritevolezza della richiesta perizia psichiatrica alla luce delle risultanze processuali, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti, ovvero questi emergano i ctu oculi dagli atti.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

FATTI DI CAUSA
l. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di La Spezia in data 18/10/2022 - con cui Ce.El. era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 496 cod. pen., per aver dichiarato più volte a personale della Croce Rossa Italiana di chiamarsi Ka.El., per assicurarsi la non punibilità, essendo egli sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata; in La Spezia il 12/09/2021.

2. Ce.El. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Lombardi, in data 17/07/2023, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha ritenuto di non procedere alla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato, alla luce della documentazione medica acquisita agli atti ed attestante gravissime patologie psichiatriche, solo per effetto della decisione di definire il giudizio con rito abbreviato non condizionato;

2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 163 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non esseno stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, con motivazione apodittica che non ha tenuto conto della intervenuta cessazione della pericolosità sociale del Ce.El. all'esito delle cure cui egli si era sottoposto.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall'art. 94, comma 2, del d. lgs. 10/10/2022, n. 150.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di

Ce.El. C. è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

Emerge dalla formulazione dei motivi di appello che la difesa aveva dato atto della storia clinica dell'imputato, chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, allo scopo di acquisire tutta la documentazione sanitaria ed, eventualmente, disporre perizia psichiatrica; inoltre, le condizioni di salute mentale del ricorrente risultavano dal certificato penale, attestante due pregresse assoluzioni per vizio parziale di mente, di cui la stessa Corte di merito ha dato atto, in riferimento alle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La motivazione della Corte di merito - che ha affermato come la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non potesse essere richiesta in quanto l'imputato aveva optato per il rito abbreviato - appare, pertanto, del tutto illegittima, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo incombe sul giudice di merito il dovere di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza di condizioni che incidano, totalmente o parzialmente, sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato,, la cui allegazione può essere legittimamente effettuata anche con una memoria difensiva, pur non essendo stata in precedenza dedotta con i motivi principali o con i motivi nuovi; in tal senso, quindi, la richiesta di perizia psichiatrica non è affatto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere, dovendo il giudice di merito motivare la meritevolezza della richiesta perizia psichiatrica alla luce delle risultanze processuali, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti, ovvero questi emergano i ctu oculi dagli atti (Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Aparo Francesco, Rv. 280863; Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, H., Rv. 268532; Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 23/02/2017, Abastante, Rv. 269417).

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, restando assorbito il secondo motivo di ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24/11/2023

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

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