RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di N.D., in atto irreperibile, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 2 gennaio 2023, nella parte in cui è stata applicata al N., la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato in relazione ai reati contestati ai capi 2, 4, 8 e 10, tutti relativi ad episodi estorsivi, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa in danno dell'imprenditore C.G., e ha annullato la detta ordinanza solo relativamente al reato contestato al capo 11 dell'imputazione.
Si addebita all'indagato di avere costretto l'imprenditore C.G. a rilasciare documentazione attestante il pagamento, mai avvenuto o avvenuto solo in parte, di somme di denaro al fine di ottenere l'assegnazione di cappelle gentilizie site nel cimitero di (Omissis) in favore di terzi, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà dell'organizzazione camorristica denominata clan M. e al fine di agevolare la detta organizzazione.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso l'imputato, deducendo:
2.1 vizio di motivazione in relazione alle prove documentali prodotte dalla difesa da cui emerge che C.G. non era persona offesa del reato, in quanto nel periodo delle contestazioni non era più l'amministratore della ditta Le Ceneri srl., medio tempore confiscata con sentenza definitiva del Tribunale di Napoli. Ne desume che le condotte contestate al N. non hanno cagionato alcun danno a C.G. in quanto questi non aveva più alcun rapporto giuridico con la ditta in questione, già sottoposta a confisca. La motivazione resa al riguardo dal Tribunale, secondo cui C.G. era comunque titolare di una posizione di fatto anche in rapporto alla lesione della propria sfera di autodeterminazione, è palesemente illogica, in quanto essendo intervenuta confisca definitiva dell'azienda, come documentato dalla difesa, non residua alcun interesse patrimoniale del C. da tutelare e quindi manca l'altrui danno elemento costitutivo del reato estorsivo.
2.2 Vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed in particolare alla valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, al fine di dimostrare la sua inattendibilità . Il ricorrente osserva che C.G. è un soggetto condannato in via definitiva per il reato di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso, per avere concordato le offerte e fornito le cosiddette buste di appoggio per truccare la gara di appalto relativa ai lavori necessari per la costruzione dell'impianto di immissione di acque reflue nel Comune di (Omissis). In seguito a questa condanna vennero confiscate le società e le quote societarie a lui riconducibili ed anche la ditta oggetto del presente procedimento, Le Ceneri srl.; C. inoltre è stato rinviato a giudizio per avere elargito tangenti per accaparrarsi i lavori di ampliamento del cimitero di (Omissis); è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed ancora è stato ritenuto inattendibile nel provvedimento di archiviazione della denuncia da lui sporta nei confronti dell'attuale sindaco di (Omissis) per il reato di concussione.
In particolare, lamenta la difesa che il Tribunale abbia omesso di valutare due filmati registrati il (Omissis) da cui emerge che C.P., padre di G., si era recato a casa dell'odierno ricorrente, per chiedere al N. di intercedere presso il Comune di (Omissis) al fine di concordare una transazione in merito alle questioni relative al cimitero comunale. Inoltre la difesa depositava alcune conversazioni registrate tra l'indagato N. e E.L. e una relazione redatta dalla Guardia di Finanza, per fornire riscontro agli incontri avvenuti presso l'abitazione del N. con C.G.. Il Tribunale del riesame avrebbe fornito al riguardo una motivazione superficiale e frettolosa, considerato che dalla trascrizione non emerge con certezza l'identificazione degli interlocutori, le date e i luoghi delle conversazioni registrate.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ipotesi estorsiva contestata al capo 6 dell'imputazione in danno di P.L. e al reato di violenza privata contestato in danno di C.G. al capo 7 per motivazione apodittica, in quanto non vengono indicate le condotte del N. che avrebbero coartato la volontà della persona offesa, per ottenere la quietanza di pagamento necessaria per l'assegnazione della cappella. Di contro dalle emergenze indiziarie risulta che N.D. aveva prospettato ai membri della famiglia P. la possibilità di risolvere il problema dell'assegnazione della cappella, e costoro avevano rifiutato preferendo dare mandato al loro legale e non avevano più avuto contatti con lui. Il Tribunale non specifica in che termini P.L., sarebbe stato coartato dall'indagato in modo analogo in ordine al reato di violenza privata e, pur richiamando la ricostruzione operata dal Gip, non fornisce idonea motivazione.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi corruttiva contestata al capo 9 e motivazione del tutto assente poiché il Tribunale ha formulato una motivazione del tutto sovrapponibile a quella del Gip, senza tener conto delle doglianze sollevate in sede di riesame con la memoria depositata.
2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi corruttiva di cui al capo 12 in quanto non vi è la prova che N. abbia ricevuto soldi dalla vendita dei loculi del D.L., ma soprattutto N. non ha assunto il ruolo di corruttore di P.G..
2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 c.p., contestata in relazione a tutti gli addebiti e motivazione insufficiente anche alla luce della documentazione che comprova la inesistenza o comunque la non attualità del clan M., operativo sino ai primi anni del 2000, in quanto oltre al capoclan la maggior parte degli accoliti ha scelto di collaborare con la giustizia. N., infatti, non può essere ritenuto soggetto intraneo a vita di un gruppo camorristico, se il clan materialmente non esiste più.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è inammissibile.
1.1La prima censura è generica in quanto non si confronta con la motivazione resa al riguardo dal Tribunale, che in prima battuta ha evidenziato la carenza nella prospettazione difensiva osservando che non emerge con certezza quale sia l'attuale composizione e lo status della società consortile interessata dalla confisca, e se tutte le quote societarie siano state sottoposte a provvedimento ablatorio, considerato peraltro che dalla visura camerale emerge che legale rappresentante della società è C.P., genitore di G. e l'azienda continua ad essere gestita dai suoi familiari.
Il ricorso trascura questo profilo della motivazione e non si preoccupa di supplire alla carenza rilevata. In subordine il Tribunale ha evidenziato che quand'anche la società dovesse ritenersi integralmente attinta dal provvedimento ablatorio, C.G. ha continuato di fatto ad ingerirsi nella gestione della azienda e permane la sua qualità di persona offesa del reato estorsivo poiché è stato oggetto di coartazione diretta ad ottenere la emissione di false fatture e quietanze per somme non ricevute durante la sua gestione, con conseguente danno per l'azienda di famiglia. Ed anche in ordine a tale osservazione il ricorrente nulla deduce, limitandosi a reiterare la censura formulata con il riesame.
1.2 La seconda censura, in ordine alla pretesa inattendibilità della persona offesa, non è consentita poiché mira ad ottenere una diversa valutazione della fonte di prova e formula censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte. La doglianza è oltretutto generica poiché il Tribunale ha compiutamente esaminato la posizione processuale del C. e la sua personalità , desumibile anche dai suoi precedenti ma ha motivatamente ribadito il giudizio di positiva attendibilità , anche perché le circostanze riferite risultano pressoché interamente assistite da ineludibili riscontri, rappresentati dalle conversazioni registrate.
Il Tribunale ha poi evidenziato che la prospettazione accusatoria non trova smentita e non risulta inficiata dalle conversazioni indicate dalla difesa.
1.3 La terza censura non è consentita, poiché deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, ma nella sostanza invoca una diversa valutazione del compendio indiziario, che è stato oggetto di scrupolosa e attenta verifica da parte del Tribunale il quale, dopo avere esaminato tutte le questioni generali, è poi entrato nel dettaglio esponendo e valutando ai fini del giudizio di gravità il compendio indiziario in relazione ai singoli episodi contestati all'odierno ricorrente. In particolare, in relazione al tentativo di estorsione perpetrato nei confronti di P.L., ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e le conversazioni intercettate il (Omissis) dalle quali emerge che, nel corso di un incontro, N., pretendeva il pagamento di una somma di denaro per ottenere il buon esito della pratica amministrativa relativa all'assegnazione della cappella.
Il Tribunale ha inoltre spiegato che, dal tenore del colloquio telefonico intervenuto tra N. e l'imprenditore C. il (Omissis), emerge la chiara intimazione del primo rivolto al suo interlocutore di non consegnare la documentazione che spettava al P., per indurre quest'ultimo ad addivenire alle sue ingiuste pretese.
1.4 La quarta censura è aspecifica e generica poiché il Tribunale rende adeguata motivazione sulla gravità indiziaria in ordine a detta imputazione, valorizzando la conversazione del 4 agosto 2020 riportata per ampio stralcio all'interno del provvedimento e concludendo che è emersa la prova di un accordo nell'ambito del quale gli indagati si adoperavano per conseguire proventi dalla vendita illecita dei loculi.
1.5 La quinta censura non supera il vaglio di ammissibilità poiché nel provvedimento si valorizza il tenore di una conversazione registrata il (Omissis) nel corso della quale N. affermava di occuparsi dell'assegnazione di questi loculi, oggetto di concessione a D.L., e riferiva di averli venduti a vari prezzi, rappresentando all'interlocutore che doveva fare riferimento a lui stesso o a P.G., a riprova di un accordo con quest'ultimo per la gestione illecita dei loculi cimiteriali.
1.6 La sesta censura è generica e manifestamente infondata poiché, nel caso in esame, l'aggravante è stata ritenuta sotto il profilo del metodo mafioso, che notoriamente prescinde dall'effettiva esistenza e operatività di un sodalizio mafioso, ma discende dalla capacità della persona di evocare, attraverso le modalità della sua condotta e la sua stessa personalità , il timore che deriva dalla forza del vincolo associativo. In particolare, il Tribunale ha richiamato le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno delineato le condotte di estorsione ambientale e cioè di quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio, che è pertanto immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione.
Nel rispetto di questi principi il collegio del riesame ha osservato che l'imputato è sicuramente un soggetto già inserito nella criminalità organizzata locale che in un determinato contesto ambientale, a prescindere da specifiche condotte e per la sua sola notoria caratura mafiosa, è in grado di ingenerare il timore di rischi e pericoli inevitabili. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p., comma 1.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023