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Opposizione a decreto penale di condanna: decorrenza del termine di impugnazione dalla notifica all'imputato

decreto penale

Cassazione penale sez. III, 09/04/2024, (ud. 09/04/2024, dep. 16/04/2024), n.15638

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Asti dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di Va.Ma., perché intempestiva. 2. Avverso la predetta ordinanza Va.Ma. tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. L'ordinanza sarebbe stata adottata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto decorso del termine per proporre opposizione, calcolato con riguardo alla data di intervenuta notifica del decreto al difensore, trascurando quella della notifica all'imputato, intervenuta in data 20.10.2023, per cui l'opposizione in esame, proposta in data 27.10.2023 sarebbe tempestiva. 4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte in ricorso e sopra sintetizzate. Infatti, costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.". Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna (cfr. sez. 6 n. 28997 del 2022 non massimata), la quale nel caso di specie corrisponde al 20.10.2023, con conseguente tempestività della presentata opposizione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il decreto impugnato debba essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti. PQM annulla senza rinvio il decreto impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Asti. Così deciso, il 09 aprile 2024. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024
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