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Reati contro il patrimonio

Rapina: sull'aggravante dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis

Rapina

Corte appello Roma sez. II, 02/10/2023, n.10003

In tema di rapina non può ritenersi sussistente l'aggravante della condotta commesso nei luoghi di privata dimora quando i fatti si siano svolti in una pensilina prospicente l'ingresso del palazzo, dal momento che la predetta aggravante è volta a tutelare i luoghi nei quali si svolgono atti di vita privata in maniera non occasionale.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con sentenza del 30/06/23 il GIP del Tribunale di Roma ha condannato Si.Sa. col rito abbreviato (disposto a seguito di decreto di giudizio immediato) alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per i reati indicati in epigrafe, ritenuta la continuazione ed escluse le aggravanti di cui agli artt. 628 comma 3 n. 2 e 61 n. 5 c.p., applicando l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (p.b. anni 4, mesi 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, ridotta di 1/3 per il rito). Il giudizio di colpevolezza si fonda sugli atti di indagine, da cui emerge che l'imputato è stato ritenuto responsabile del tentativo dì rapina descritto al capo 1) ai danni di Ma.Si. e delle lesioni ad essa cagionate, oggetto del capo 2): in particolare, la persona offesa ha denunciato di essere stata aggredita la notte del 9/02/23 da uno sconosciuto di etnia africana ed età compresa tra i 28 e i 40 anni il quale, mentre stava rincasando, le si era avvicinato e, dopo aver tentato un approccio verbale ed aver cercato di abbracciarla, si era parato davanti al suo portone impedendole di entrare, dopodiché le era salito sopra (essendo lei nel frattempo caduta a terra) ed aveva cominciato a rovistare nelle sue tasche intimandole di consegnargli il cellulare; la donna aveva reagito urlando e chiedendo aiuto, al che l'uomo le aveva sferrato dei pugni in faccia e le aveva morso una mano finché, avvedutosi dell'imminente arrivo di alcuni soccorritori, non aveva desistito dall'azione violenta ed era fuggito senza riuscire a sottrarle il telefono; in sede di denuncia la donna dichiarava di essere in grado di riconoscere il suo aggressore , del quale forniva una descrizione (altezza mt. 1,80, corporatura media, labbra carnose, occhi grandi e neri). Alla identificazione dell'imputato come l'autore dei fatti sin qui descritti si è giunti grazie alla individuazione fotografica effettuata in data 13/02/23: gli operanti hanno formato un fascicolo fotografico composto da 6 fotografie di giovani corrispondenti alle sembianze descritte dalla p.o. e questa ha indicato senza ombra di dubbio il suo aggressore nella fotografia ritraente l'imputato; successivamente (in data 22/02/23) costui, rintracciato e condotto in commissariato per l'identificazione, è stato anche riconosciuto di persona dalla Ma., la quale si trovava lì per un supplemento di denuncia; all'interrogatorio l'imputato ha negato gli addebiti sostenendo che il riconoscimento della p.o. era errato. Sulla scorta di tali risultanze il GIP ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, ravvisando altresì la sussistenza dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p. (fatto commesso nei luoghi ex art. 624 bis c.p.), per essere il delitto avvenuto nell'androne prospiciente l'ingresso dell'abitazione della p.o., ossia in una pertinenza del condominio in cui abita la Ma. (come dichiarato dall'amministratore dello stabile De.Vi.), mentre ha escluso le aggravanti della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. nonché quella dell'aver posto la vittima in stato di incapacità di agire di cui all'art. 628 comma 3 n. 2 c.p.. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato sostenendo, nei motivi articolati nell'atto: 1) l'assoluzione da entrambi i reati per non aver commesso il fatto , basandosi la condanna sulle dichiarazioni della p.o. (generiche e prive di riscontri) e sulla individuazione fotografica (viziata dal fatto che la fotografia dell'imputato inserita nell'album fotografico era stata scattata dalla PG in occasione di un controllo effettuato dopo i fatti per cui sì procede e mostrata alla p.o. prima di procedere alla formale individuazione), con ciò rendendola dubbia, tanto più che se l'imputato fosse stato l'autore dell'aggressione, dopo tale controllo si sarebbe allontanato dai luoghi e non sarebbe rimasto a Roma; 2) l'esclusione dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p. in quanto l'episodio delittuoso si è svolto sulla pubblica via, prima che la p.o. accedesse nell'androne dello stabile dove abita, di tal che il luogo del commesso reato era accessibile a tutti e non è una pertinenza della sua abitazione (tant'è che la PG per accertarne tale qualità, ha dovuto consultare l'amministratore del condominio) e comunque l'imputato non poteva sapere di trovarsi in uno dei luoghi ex art. 624 bis c.p. , di tal che la sua condotta è scriminata dall'art. 59 c.p.; 3) il riconoscimento delle attenuanti generiche, ingiustamente negate e invece concedibili avuto riguardo alle disagiate condizioni sociali e di vita dell'imputato; 4) l'applicazione del minimo edittale. All'odierna udienza, svolta ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/20 e successive modificazioni in assenza delle parti (non essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale), la Corte ha dato atto dell'intervenuto deposito di conclusioni scritte da parte del PG e del difensore; dopodiché, all'esito della camera di consiglio, ha emesso dispositivo che è stato allegato agli atti. Motivi della decisione L'appello è fondato limitatamente alla richiesta di esclusione della residua circostanza aggravante, contestata ai sensi dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p.. In punto responsabilità, l'unica doglianza dell'appellante riguarda l'attribuzione al predetto dell'episodio di tentata rapina commessa ai danni della Ma. e delle lesioni che ne sono derivate, mentre sulla ricostruzione del fatto e sulla sua qualificazione giuridica non viene mossa alcuna censura (se non per quel che concerne la sussistenza della residua aggravante, di cui si dirà), con la conseguenza che in questa sede è possibile richiamarsi integralmente alla motivazione della sentenza impugnata in relazione alle circostanze di fatto ivi riportate. Viceversa, contesta l'appellante l'affermazione di responsabilità rivendicando la sua estraneità, sul rilievo che la sua condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. e sulla individuazione fotografica da costei effettuata 4 giorni dopo i fatti: ebbene, non può trascurarsi che il giudizio di primo grado è stato definito con il rito abbreviato, sollecitato dallo stesso imputato dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato e dopo aver presentato, per il tramite del suo difensore di fiducia, una proposta di patteggiamento, cui il PM non ha prestato il consenso (cfr. relativi atti). Pertanto, poiché il giudizio abbreviato è "giudizio allo stato degli atti" in cui l'imputato "rinuncia a difendersi provando", la doglianza di essere stato condannato sulla base dei soli atti di indagini e in particolare sulla base degli atti qui contestati (dichiarazioni della p.o. contenute nella denuncia - querela del 9/02/23 e nel verbale di integrazione datato 22/02/23, verbale di individuazione fotografica del 13/02/23) si appalesa fragile e contraddittoria, risultando frutto di una sua precisa e libera scelta processuale: nei confronti dell'imputato era stato infatti già disposto il giudizio ordinario e li, ove avesse voluto, egli avrebbe potuto contestare in sede di controesame la versione della p.o., sollecitarne la ricognizione di persona e supportare la propria versione difensiva, eventualmente adducendo un alibi circa la sua presenza sul locus commissi delicti la notte tra l'8 e il 9 febbraio 2023; nulla di tutto ciò è avvenuto, avendo l'imputato preferito essere processato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM (tutti parimenti utilizzabili in virtù del rito premiale prescelto) i quali, come si spiegherà, conducono univocamente ad attribuirgli l'episodio delittuoso per cui è processo. In ordine alla dedotta genericità delle dichiarazioni della p.o., è infetti sufficiente qui rilevare che in sede di denuncia la Ma. ha effettivamente fornito una descrizione generica del suo aggressore ("un ragazzo di colore presumo sudafricano di età compresa tra 28 e 40 anni alto circa 1,80 mt, di media corporatura con occhi grandi di colore nero e labbra carnose"), che peraltro trova una sua giustificazione nello stato di shock in cui inevitabilmente la p.o. doveva trovarsi, essendo state tali dichiarazioni rese dopo poche ore dal fatto e dopo essersi recata in ospedale per le cure delle evidenti lesioni subite (cfr. certificazione di Pronto Soccorso e foto prodotte in tal senso); ciononostante la vittima ha comunque menzionato caratteristiche fisiche tutte perfettamente collimanti con quelle del Si. (soggetto di pelle nera, nativo della Sierra Leone, di 32 anni, alto mt. 1.82, con occhi neri e labbra pronunciate : cfr. cartellino fotosegnaletico redatto in data 27/06/22 in occasione di un suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti) ed ha concluso la sua deposizione affermando: "Qualora lo dovessi rivedere sarei sicuramente in grado di riconoscerlo" (il che è perfettamente coerente con il fatto che l'episodio ha avuto una certa durata e che l'aggressore si è posto a distanza estremamente ravvicinata dalla sua vittima, soprattutto allorquando ella è caduta a terra e lui le è saltato sopra). Non solo; nella denuncia la p.o. ha descritto l'abbigliamento dell'extracomunitario, indicando in particolare due capi di abbigliamento ("jeans di colore blu scuro, giubbotto di colore verde militare a casacca con cappuccio tipo No.") e il giorno dopo l'imputato, controllato in zona Pigneto nell'ambito di un normale servizio, indossava pantaloni neri e giaccone di colore verde militare di quel genere (cfr. relazione di servizio del 10/02/23 e foto scattatagli nell'occasione). In ordine alla asserita mancanza di riscontri, è sufficiente qui richiamare l'individuazione fotografica (cfr. album fotografico composto da 6 fotografie e relativo verbale) e il successivo riconoscimento personale che, se pur non effettuato con le formalità previste dagli artt. 213 e ss. c.p.p., ha comunque una sua valenza probatoria, quale accertamento di fatto liberamente apprezzabile (cfr. verbale di integrazione denuncia, nel quale si dà atto che la Ma. "notava uscire dalla saia adibita alle volanti due agenti in divisa che stavano accompagnando in bagno un cittadino extracomunitario; la stessa immediatamente lo riconosceva senza ombra di dubbio come l'autore della tentata rapina da lei subita in data 9 febbraio 2023"). In sostanza, a fronte di dichiarazioni della persona offesa così precise, coerenti e lineari al punto da non far minimamente dubitare della sua attendibilità, anche i duplici riconoscimenti da costei effettuati (in foto e de visu) assumono la stessa affidabilità e non sono affatto scalfiti dal rilievo che l'imputato non avrebbe continuato a gravitare in quei luoghi ove fosse stato il responsabile dei fatti per cui si procede: trattasi di un'osservazione poco significativa e tra l'altro smentita da alcune circostanze: i reati sono stati commessi in via (…), all'altezza del civico 78 (ove abita la p.o.) mentre l'imputato è stato una prima volta rintracciato in zona Pigneto (non distante da via (…) ma comunque diversa e peraltro coincidente con il quartiere al quale l'aggressore ha fatto riferimento tentando il primo approccio con la sua vittima, cfr. relativa denuncia: "In data odierna alle 01:15 circa dopo essere stata in compagnia di alcuni miei ex colleghi del locale denominato Da. nella zona dell'area pedonale del Pigneto mi incamminavo in direzione della mia abitazione… giunta in prossimità del benzinaio Tamoil notavo sopraggiungere dalla direzione opposta alla mia un giovane di etnia sudafricana, lo stesso immediatamente cercava un approccio verbale, nello specifico mi diceva di avermi riconosciuta in quanto in passato mi aveva visto in prossimità dei locale denominato Ca. situato sempre nella zona dell'area pedonale del Pigneto"); successivamente egli è stato sottoposto a fermo di PG in altro quartiere, ossia nei pressi della Stazione Termini. Altrettanto inconsistente è il rilievo che la fotografia inserita nell'album sottoposto in visione alla p.o. era stata scattata in occasione del controllo su menzionato del 10/02/23 ed era stata mostrata alla Ma. prima della formale individuazione : il primo assunto non scalfisce né vizia l'atto , mentre il secondo non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali ; in realtà dalla informativa e dal verbale di fermo di P.G. (i cui contenuti sono anch'essi pienamente utilizzabili in virtù del rito prescelto) emerge la bontà delle indagini condotte: dopo ave raccolto la denuncia, è stata posta in essere una attività info investigativa che si è concentrata su alcuni individui di etnia africana gravitanti nella zona Pigneto; dopodiché, avvalendosi del sistema S.A.R.I. in dotazione alle forze di Polizia, è stato composto un fascicolo fotografico comprendente le immagini di 6 individui di etnia africana aventi caratteristiche simili a quelle descritte dalla p.o.; a seguito della individuazione fotografica del 13/02/23, si è quindi cercato di rintracciare l'imputato e si è appreso da fonte confidenziale che questi si era spostato dal Pigneto in zona "Stazione Termini", dove effettivamente è stato localizzato e sottoposto a fermo in data 21/02/23; il giorno dopo la p.o., recatasi presso il Comm.to di PS Porta Maggiore per integrare la sua denuncia, aveva avuto modo di vederlo e di riconoscerlo personalmente. Alla stregua di quanto sin qui rappresentato, il giudizio di colpevolezza dell'appellante in relazione ai reati a lui ascritti deve essere confermato. Quanto al trattamento sanzionatone deve in primis osservarsi che l'aggressione è pacificamente avvenuta dinanzi al portone dello stabile di via (…); orbene, nonostante la dichiarazione rilasciata dall'amministratore del condominio (che ha definito tale luogo di pertinenza condominiale: cfr. verbale s.i. di De.Vi. del 22/02/23), vi è effettivamente il dubbio della insussistenza dell'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p. contestata e ritenuta dal giudice che, nel richiamare i luoghi di cui all'art. 624 bis c.p., intende tutelare i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso de! titolare. Osservando la fotografia prodotta agli atti (evidenziante una semplice pensilina, aperta su 2 se non 3 lati, prospicente l'ingresso vero e proprio del palazzo su cui si trova il portone), l'area ove è avvenuto il fatto non pare avere le caratteristiche richieste dalla norma richiamata o comunque ciò non è così lampante, risultando aperta sulla strada ed esposta a tutti. Conseguentemente, si ritiene che, in accoglimento del secondo motivo di appello, la suddetta aggravante vada esclusa. Per il resto, la pena già inflitta non merita di essere ulteriormente mitigata (tenuto conto di una certa gravità del fatto, commesso di notte ai danni di una donna sola), neppure mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui l'appellante non risulta affatto meritevole, considerati i suoi precedenti penali, l'assenza di alcun segno di resipiscenza e la mancanza di elementi di segno positivo idonei a supportare la loro concessione; di tal che muovendo da una pena base di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di tentata rapina (necessariamente più bassa, a seguito della esclusione della residua aggravante), la stessa viene aumentata a titolo di continuazione per il delitto di lesioni di mesi 3 di reclusione ed Euro 300,00 di multa (ossia nella stessa misura stabilita dal primo giudice), col risultato di pervenire a una pena finale di anni 4, mesi 3 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, ridotta di 1/3 per il rito. Attesa l'entità della pena teste irrogata, deve essere revocata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Infine, devono essere confermate le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata che non sono state oggetto di gravame. P.Q.M. Visto l'art. 23 bis L. 176/20 e succ. mod., in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data 30/06/23 appellata da Si.Sa., esclusa l'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3 bis c.p., riduce la pena ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; revoca la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Conferma nel resto. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Roma il 14 settembre 2023. Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2023.
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