RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 14.12.2022 il GIP presso il Tribunale di Roma ha ritenuto la penale responsabilità di Pf.Ge. (CUI (…)) per il reato ascrittogli di rapina aggravata e di lesioni e lo ha condannato, ritenuta la recidiva contestata, nonché la continuazione, ed applicata la diminuente del rito, alla pena di anni 5 e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena.
Il GIP. sulla base degli atti utilizzabili in ragione del rito prescelto, ricostruiva così i fatti: in data 13.08.2022, personale operante del commissariato Viminale interveniva in via di Monte Testaccio a seguito di segnalazione per un furto di una borsa ai danni di una donna; gli operanti individuavano un uomo che teneva tra le mani una borsetta da donna di colore nero e lo fermavano, identificandolo successivamente nell'imputato; Pf. dichiarava che la borsa era di una sua conoscente, ma non sapeva fornire il nominativo della proprietaria, che, a seguito di controllo da parte dei poliziotti dell'interno della borsa risultava identificarsi in tale Bu.Ed.; nel frattempo giungeva un'altra segnalazione dalla centrale, relativa ad una lite in piazza (…);
recatisi sul posto i poliziotti identificavano Bu.Ed. e Pi.Pa. (la cui carta di credito era stata rinvenuta nella borsa), che dichiaravano che poco prima venivano avvicinate da un soggetto che con fare aggressivo e violento strappava dal collo della donna la tracolla della borsa, portandosi via la borsa e dandosi ad una precipitosa fuga facendo perdere le sue tracce; la Bu. forniva una descrizione dell'autore del fatto corrispondente al soggetto fermato; contestualmente, notandolo all'interno della autovettura di servizio, lo indicava senza ombra di dubbio come l'autore materiale dei fatti a lei occorsi; riconosceva come sua la borsa, che presentava la rottura del gancio che teneva la tracolla, e che conteneva beni a lei o al suo compagno riconducibili.
Sulla base delle informazioni della persona offesa emergeva che all'uscita della discoteca la stessa Bu. veniva avvicinata da due ragazzi, uno di carnagione scura e l'altro europeo (Pf. e Fl., come da successiva identificazione) che erano insieme ad una ragazza alta magra con i capelli lunghi neri (Pu. come da successiva identificazione); ad un certo punto la ragazza iniziava a parlare con loro e poi, senza alcun motivo iniziava ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti della Bu., toccandole i capelli, spingendola e tirando la maglietta che indossava; il suo fidanzato Pa.Pi., vedendo quello che stava accadendo, interveniva ma i due giovani che erano in compagnia della ragazza da dietro lo aggredivano e nasceva una colluttazione tra loro; a seguito dell'aggressione Pa. si allontanava inseguendo Fl. e la Bu. rimaneva sola con la ragazza e il ragazzo di colore, che improvvisamente afferrava la tracolla della sua borsa e dopo averla strappata riusciva ad impossessarsene ed a darsi alla fuga, scappando insieme alla ragazza; la Bu., rimasta sola, chiedeva aiuto ad un passante che segnalava i fatti alla centrale di polizia; una volta intervenuti, gli agenti operanti, mentre stavano identificando il Pf., ricevevano un'altra segnalazione per una lite in corso nelle vicinanze; arrivati sul posto, trovavano la persona offesa Bu., Pa.Pi. ed un'altra coppia di giovani; emergeva che una signora alla finestra, avvisatasi della lite, aveva fatto un video con il telefono cellulare degli eventi; gli altri soggetti, identificati in Pu.Ev. e Fl.Ni., venivano riconosciuti senza ombra di dubbio, così come l'imputato Pf., sia dalla persona offesa sia dal fidanzato Pa. come le persone coinvolte nella prima aggressione e Fl. e Pu. come protagonisti della lite, come appariva anche nel video registrato dalla signora Ri.Oc. al telefono, visionato dalla polizia di stato e che confermava lo svolgimento dei fatti denunciato dalle persone offese.
Il Pi., nel corso degli eventi, aveva perduto il proprio telefono cellulare, rinvenuto dalla polizia con l'applicazione "trova il mio IPhone" e restituito all'avente diritto nell'immediatezza.
Pu. e Fl., che la polizia, prima della compiuta ricostruzione dei fatti, aveva accompagnato presso il pronto soccorso unitamente a Bu. e Pi., dopo il triage si allontanavano dall'ospedale senza farsi visitare - per i due si procede separatamente -.
Il primo giudice ha quindi ritenuto che "evidente la circostanza che la coppia di due cittadini italiani non solo ha agito in concorso con il Pf., ma la loro presenza è stata tale da rafforzare (aggravare) le modalità della condotta; costoro infatti hanno al contempo distratto la vittima, poi agevolato la commissione del delitto da parte del Pf. distraendo il Pa. che intento a rincorrerli lasciava la fidanzata in balia del Pf. che così le strappava la borsa dal collo. L'aver agito in più persone riunite in un primo momento, ha consentito alla vittima di fermarsi (la Bu. riferiva era stata la Pu. a fermarla ed aggredirla per prima dai capelli) si dà indurre il Pa. a concentrarsi per difenderla ed a inseguire la Pu. e il Fl. così lasciando la Bu. in balia del Pf. che le strappava la borsa-, l'azione di sottrazione della borsa del contenuto è stata posta in essere con violenza alla persona, come dimostrato dai referti medici in atti ("trauma contusivo escoriato arto superiore sinistro ed inferiore", con prognosi di giorni sette per Bu., "trauma contusivo escoriato del cuoio capelluto, gomito sinistro e ginocchio sinistro", con prognosi di giorni sette, Pi.) delle lesioni subite dalla Bu., con violenza idonea sia alla sottrazione che per consentire la fuga.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare, le circostanze dell'azione, perpetrata dopo che la po era stata isolata dal suo accompagnatore dai complici, i precedenti penali dell'imputato, escluse le attenuanti generiche, ha ritenuto equa la pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa (pena base di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, aumentata per la recidiva/circostanza aggravante più grave ai sensi dell'articolo 63 IV comma c.p. ad anni sei mesi tre di reclusione ed euro 2100,00 di multa, aumentata ex articolo 81 IV comma c.p. (aumento non inferiore ad un terzo della pena irrogata) alla pena di anni otto di reclusione ed euro 3000 di multa, all'inflitto per il rito); interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena; confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ricorre in appello la difesa Pf., chiedendo innanzitutto di voler configurare il fatto nella fattispecie di furto con strappo invece che rapina, non avendo l'imputato commesso atti di violenza nei confronti della proprietaria della borsa, ma in via immediata sulla borsa stessa;
l'attività dei due coimputati nei confronti della persona offesa è del tutto autonoma e la violenza compare nel secondo passaggio e non è collegata all'impossessamento della borsa; né vi sono condotte da parte di Pu. e Fl. che possano integrare attività concorsuale rispetto a quella dell'imputato; va pertanto eliminata l'aggravante del concorso di persone nel fatto commesso ed ammesso dall'imputato;
le lesioni subite dalla persona offesa Bu. non sono ricollegabili a condotte dell'imputato; da referto di pronto soccorso risultano traumi contusivo escoriazioni all'arto superiore sinistro ed inferiori: le lesioni della parte offesa derivano evidentemente dalla colluttazione con la Pu., avvenuta in un momento successivo all'impossessamento della borsa da parte dell'imputato già allontanatosi dalla scena del crimine; nessuno nelle denunce effettuate ha fatto riferimento alla colluttazione successiva l'allontanamento dell'imputato che risulta però ripresa dalla teste neutra Oc.: si chiede pertanto l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto in assenza di prova della riconducibilità delle lesioni riportate dalla persona offesa ed al Pi..
Si chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutata l'età molto giovane dell'imputato, l'ammissione delle proprie responsabilità sin dal primo momento; si sottolinea inoltre come il giudice aumenta per la recidiva la pena per la rapina aggravata di mesi tre e successivamente l'aumento conduce d'una pena finale spropositata rispetto all'effettiva gravità del reato: si chiede quindi di escludere l'aumento per la recidiva.
Si chiede infine la restituzione del telefono cellulare marca Apple Iphone 12 di colore povero codice Imei n. (…), sequestrato all'imputato e non collegabile al fatto delittuoso.
All'udienza del 13 settembre 2023 le Parti, avendo chiesto la trattazione orale del procedimento, concludevano come da verbale.
L'imputato con spontanee dichiarazioni affermava: "ho sbagliato, quando abuso dell'alcol non ho contezza di quello che faccio. Non avevo intenzione di commettere qualcosa di criminoso".
Ritiene la Corte che la sentenza debba essere confermata nel merito. Non appare infatti possibile la richiesta configurazione del fatto nella fattispecie di furto con strappo invece che rapina, risultando la sottrazione della borsa l'atto finale di un concorso dei compartecipi che con violenza, in particolare la Pu., avevano aggredito la persona offesa per poi scappare e farsi inseguire (in particolare il Fl.) dal fidanzato della persona offesa stessa; l'azione va dunque considerato nel suo insieme e non limitatamente al momento, pacifico anche per la difesa, dell'impossessamento della borsa della Bu. da parte dell'imputato. Non è infatti possibile considerare l'attività dei due coimputati nei confronti della persona offesa del tutto autonoma: risulta infatti che i tre soggetti (Pf., Pu. e Fl.) abbiano agito in concorso, la Pu. aggredendo inizialmente la persona offesa, in modo da creare un elemento di distrazione per il compagno della stessa, che infatti inseguiva Fl., l'imputato rimanendo unitamente alla Pu. presso la persona offesa e, dopo averle strappato la borsa, essersi dato alla fuga insieme alla Pu..
Le lesioni subite dalla persona offesa Bu. sono ricollegabili a condotte avvenute non già e solo in un momento successivo all'impossessamento della borsa da parte dell'imputato, ma anche contestualmente allo strappo della borsa, come anche dichiarato in sede di referto ("riferita aggressione a scopo di rapina"); ed infatti la prima colluttazione non è successiva all'allontanamento dell'imputato bensì contestuale, come ben esplicitato nelle dichiarazioni della persona offesa; è infatti solo dopo la rapina che la Bu., dopo aver chiamato la polizia con l'aiuto di una persona incontrata per strada, raggiungeva il fidanzato Pa. e lo trovava mentre cercava di fermare la Pu. (questi sono gli eventi ripresi nella videoregistrazione effettuata con il telefono cellulare), mentre Fl. rimaneva nelle vicinanze.
La fattispecie configurata della rapina aggravata dal concorso di persone si ritiene pertanto correttamente configurata carico dell'imputato, come il concorso nelle lesioni cagionate sia alla Bu. che al Pi., a prescindere dalle parziali ammissioni dall'imputato relative solamente all'impossessamento della borsa. Del resto, come recentemente precisato da Cassazione n. 6237 del 15/09/2021: In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene di accedere alla richiesta della difesa, concedendo le circostanze attenuanti generiche, valutata l'età molto giovane dell'imputato, l'ammissione parziale delle proprie responsabilità, nonché la resipiscenza per l'accaduto, imputabile anche, come affermato dallo stesso imputato all'udienza odierna e come da documentazione prodotta, dallo stato di dipendenza da alcol.
La pena viene pertanto ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, così determinata: pena base per il reato di cui all'articolo 628 c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa - con distaccamento dal minimo edittale considerato le modalità dell'azione e e cioè l'aver agito anche approfittando delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, ubriaca e separata dal fidanzato, impegnato a rincorrere i correi-aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per la continuazione con il reato sub b)- pervenendo così alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1500 di multa, all'inflitto applicata la diminuente del rito.
In considerazione della pena così determinata, la sanzione dell'interdizione legale deve essere revocata; la sanzione dell'interdizione perpetua dai PPUU deve essere sostituita con quella temporanea per anni cinque -.
Il telefono cellulare marca Apple Iphone 12 di colore povero codice Imei n. (…), sequestrato all'imputato e non collegabile al fatto delittuoso, deve essere pertanto a lui restituito. La sentenza deve essere nel resto confermata.
Motivazione da depositarsi in giorni 60 in ragione del carico di lavoro concomitante.
P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.
In riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma in data 14.12.2022 appellata da Pf.Ge. concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduce la pena ad anni quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Revoca la sanzione accessoria dell'interdizione legale; dispone la sostituzione dell'interdizione perpetua dai PPUU con quella temporanea per la durata di anni 5.
Dispone la restituzione in favore dell'imputato del telefono cellulare Apple 12 di cui al verbale di sequestro del 13.08.2022.
Conferma nel resto.
Giorni 60 per la motivazione.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2023.