RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 05/04/2022, il Giudice di pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.D., imputato del reato di minaccia, per intervenuta remissione tacita della querela a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p., comma d-bis), in quanto la persona offesa, ritualmente citata a comparire con l'avviso di cui all'indicata disposizione, non era comparsa.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - erronea applicazione della legge in quanto il Giudice di pace non ha tenuto del fatto che la persona offesa si era costituita parte civile, così compiendo un atto incompatibile con la remissione.
3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. LETTIERI Nicola ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per la parte civile, l'Avv. R. ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per l'imputato, l'Avv. C. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), ha introdotto l'art. 142 disp. att. c.p.p., comma 3, lett. d-bis), in forza della quale l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. La nuova disposizione "codifica" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239), fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01).
Ora, il nuovo art. 142 disp. att. c.p.p., comma 3, lett. d-bis), non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. La costituzione di parte civile, ritualmente intervenuta nel caso di specie all'udienza del 14/09/2022, rappresenta, all'evidenza, un elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela, sicché essa imponeva la verifica di tale volontà. La sentenza impugnata non dà conto di siffatta verifica, sicché deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pisticci.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pisticci.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023