top of page

Rinvio pregiudiziale: obblighi del giudice remittente nella trasmissione degli atti

competenza

Cassazione penale sez. II, 14/02/2024, n.8805

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".

Rinvio pregiudiziale: obblighi del giudice remittente nella trasmissione degli atti

Riforma Cartabia: rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali

Rimessione del processo: presupposti di applicabilità

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO. 1. Il Giudice delle Indagini Preliminari di Milano, con ordinanza in data 8 novembre 2023, rimetteva a questa corte la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento che vedeva imputati Ma.Ma. ed altri diversi imputati di associazione a delinquere, calunnia, induzione a rendere dichiarazioni mendaci autoriciclaggio ed altre connesse ipotesi di reato (art.515 cod. pen., 2635 cod. civ.). Osservava il G.I.P. di Milano che nel corso dell'udienza preliminare i difensori degli imputati avevano sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio sotto diversi profili costituiti: - dalla connessione del procedimento con altro avente ad oggetto il più grave reato di corruzione in atti giudiziari pendente ex art. 11 cod. proc. pen. presso l'autorità giudiziaria di Potenza; - dalla individuazione in Roma del luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo A); - dalla connessione del procedimento con altro pendente presso la procura della Repubblica di Brescia ed avente ad oggetto il reato di calunnia in danno del pubblico ministero dott. De Pasquale. 2. Con memoria ritualmente depositata gli avv.ti Padovani e Centonze difensori dell'imputato Ma.Ma. chiedevano in via gradata: - riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. tra l'associazione per delinquere di cui al capo A) del procedimento di Milano e la corruzione in atti giudiziari contestata al capo C) del procedimento pendente nei confronti di Lo.Gi. presso la Corte di Appello di Messina, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per i reati contestati al Ma.Ma. ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; in relazione a tale profilo eccepivano che in M era stato instaurato il procedimento avente ad oggetto le utilità che Am.Pi. ed altri avrebbero corrisposto a Lo.Gi. in cambio dei favori che quest'ultimo avrebbe garantito ad Am.Pi. stesso nel c.d. secondo procedimento sul falso complotto Eni instaurato a S ove prestava servizio Lo.Gi.; ed avendo Lo.Gi. realizzato attività esecutive del disegno criminoso dell'associazione finalizzate ad inquinare i processi milanesi per corruzione internazionale detti fatti apparivano strettamente connessi e pianificati sin dalla costituzione dell'associazione da parte dell'Am.Pi. con conseguente necessità di trasferire anche il procedimento per il reato associativo nella sede ove si svolge il procedimento per il reato fine più grave per il quale sussiste connessione teleologica; - riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. tra l'associazione per delinquere di cui al capo A) del procedimento di Milano e la corruzione in atti giudiziari contestata al capo A) del procedimento pendente nei confronti di Ca.Ca. presso il Tribunale di Potenza, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati contestati al Ma.Ma. ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; con riguardo a tale profilo evidenziavano gli errori in cui era caduto il G.U.P. di Milano e premesso che tra reato associativo e delitto fine sussiste connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. quando al momento della costituzione del gruppo criminoso un soggetto abbia già individuato specifici fatti criminosi da portare a termine si sosteneva che la corruzione del Ca.Ca. aveva data già al momento di costituzione dell'associazione ossia a gennaio 2015, quando era stato depositato il primo esposto anonimo; tale dato risultava dalla contestazione elevata a Potenza, dalle dichiarazioni di Am.Pi. che aveva previsto il coinvolgimento del Ca.Ca. sin dall'inizio, , dall'ordinanza di custodia cautelare emessa a Potenza; sussisteva anche perfetta coincidenza cronologica tra le due contestazioni poiché l'oggetto del primo falso complotto ai danni del De. instaurato a T coincideva con la prima parte di attività dell'associazione criminosa; inconferenti erano poi i rilievi della difesa della parte civile ed anche la giurisprudenza dalla stessa richiamata; - riconosciuta la connessione ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. tra l'associazione per delinquere di cui al capo A) del procedimento di Milano ed il delitto ex artt. 476 e 479 contestata al capo B) del procedimento pendente nei confronti di Ca.Ca. presso il Tribunale di Potenza, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati contestati al Ma.Ma. ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; al proposito si sosteneva che l'associazione a delinquere milanese avrebbe avuto lo scopo di inquinare i procedimenti ENI e ciò aveva fatto attraverso il deposito di esposti anonimi presso la Procura di Trani che erano stati artatamente predisposti da Am.Pi., Ca.Ca. e Pa.; - riconosciuta la non sussistenza di connessione ex art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. tra l'associazione per delinquere di cui al capo A) del procedimento di Milano ed il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. contestato ai capi A) ed I), dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati contestati al Ma.Ma. ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; - previo riconoscimento in capo al dott. De Pasquale della qualifica di persona offesa o danneggiata dalla calunnia di cui al capo B) del decreto che dispone il giudizio e dell'associazione di cui al capo A), dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per i reati contestati al Ma.Ma. ai capi A), B) ed e) del decreto che dispone il giudizio; al proposito sostenevano che le valutazioni del G.U.P. dovevano ritenersi erronee o comunque superate dalla documentazione di cui si era pervenuti in possesso successivamente l'emissione dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale; in particolare era risultato che proprio il dott. De Pasquale avesse chiesto ad ENI il risarcimento danni causati dalle email di Am.Pi. e che lo stesso era parte di una causa civile che lo vedeva contrapposto ad ENI, ciò a riprova della sua qualifica di danneggiato dei reati di cui ai capi A) e B); posto che perché operi il criterio di attribuzione di cui all'art. 11 cod. proc. pen. è sufficiente che un magistrato assuma la qualifica di danneggiato tale è il dott. De Pasquale sia in relazione alla calunnia di cui al capo B) che all'associazione a delinquere di cui al capo A); al proposito non rilevava l'avvenuta archiviazione del G.I.P. di Brescia per il reato di diffamazione causata da difetto di querela mentre in relazione all'associazione lo scopo della stessa era proprio quella di screditare il suddetto magistrato come peraltro reso evidente dalla causa civile per risarcimento danni successivamente incoata; peraltro anche a ritenere il dott. De Pasquale danneggiato dal reato di diffamazione doveva comunque trovare applicazione l'art. 11 comma 3 cod. proc. pen.; - in estremo subordine dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano ed ordinare la trasmissione degli atti a una delle Procura in precedenza indicate quantomeno con riferimento all'associazione a delinquere di cui al capo A). 2.1 I difensori di Am.Pi. con memoria depositata deducevano la sussistenza della competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Potenza; si esponeva che il reato associativo di cui al capo A) assumeva valore centrale e prevalente, che i reati fine costituivano esecuzione del programma associativo, con impossibilità di ritenere competenti differenti tribunali stante la stretta connessione tre le fattispecie. Orbene nel procedimento in corso a Potenza l'Am.Pi. viene indicato quale corruttore del Ca.Ca. i cui atti contrari ai doveri di ufficio corrispondevano proprio ad attività finalizzate a destabilizzare i processi ENI; infatti sussisteva stretta connessione tra reato associativo e corruzione giudicata a Potenza che costituiva uno dei mezzi per la realizzazione degli scopi dell'associazione stessa; e tra i due reati sussisteva connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. perché la corruzione era stata commessa per eseguire gli scopi associativi. Tale essendo la ricostruzione dei fatti irrilevante diveniva la circostanza valorizzata dal G.U.P. dell'assenza di elementi per ritenere preventivamente ideata la corruzione al momento della costituzione dell'associazione, sussistendo comunque il vincolo della connessione tra i due procedimenti. Veniva richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite 2017 sulla connessione teleologica i cui principi prescindevano dalla coeva deliberazione dei due reati sussistendo il rapporto di cui all'art. 12 lett. c) alla sola condizione che chi abbia commesso un reato abbia avuto consapevolezza della finalizzazione dello stesso ad eseguirne un altro come esattamente accaduto nel caso in esame. Pertanto doveva ritenersi sufficiente che il nesso finalistico fosse perseguito da uno dei concorrenti e riconoscibile dagli altri senza che rilevasse il differente stato dei due procedimenti in quanto essendo la connessione criterio originario di attribuzione della competenza solo la definizione di uno dei due procedimenti spezzava il rapporto. Conseguentemente essendo il reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. giudicato a Potenza ex art. 11 cod. proc. pen. più grave, tale autorità giudiziaria doveva ritenersi competente per territorio. 2.2 L'avv.to Volo Grazia per La.Ro. deduceva con memoria depositata la sussistenza della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Potenza ovvero di Brescia assumendo la sussistenza di un legame finalistico ed anche di un nesso teleologico tra i fatti giudicati a Potenza e quelli oggetto del procedimento di Milano. Difatti avuto riguardo allo scopo dell'associazione il depistaggio dei procedimenti milanesi era stata proprio attuato attraverso la corruzione del Ca.Ca. e la creazione di falsi procedimenti riguardanti sempre ENI; il reato di corruzione costituisce pertanto il mezzo per realizzare gli scopi associativi e dalla lettura del capo di imputazione di Potenza non risultava alcuna origine lecita del rapporto poi deteriorato, bensì un obiettivo perseguito già con la proposizione del primo esposto di Am.Pi. Avevano errato il difensore della parte civile ed il G.U.P. a fare riferimento al criterio della continuazione e cioè alla preventiva deliberazione quale criterio distintivo, posto che la connessione teleologica opera oggettivamente quando alcuni reati sono commessi per eseguirne altri. L'omessa indicazione nell'imputazione del reato associativo di Milano del persegui mento degli scopi attraverso la creazione dei falsi procedimenti a T non poteva rilevare, trattandosi di scelta strumentale ad impedire la verifica della connessione teleologica e in quanto tale secondo l'indirizzo di legittimità non poteva determinare un'alterata attribuzione della competenza. In linea subordinata chiedeva riconoscersi ex art. 11 cod. proc. pen. la competenza dell'autorità giudiziaria di Brescia in quanto i magistrati della procura di Milano erano danneggiati e persone offese di reati di associazione a delinquere e calunnia. 2.3 Il difensore dell'imputato Ve. ha depositato due distinte memorie attinenti alle eccezioni di incompetenza. Con una prima memoria ha dedotto l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Milano in favore di quella di Potenza, stante la connessione tra il reato associativo ed il più grave reato di corruzione in atti giudiziari del Ca.Ca., giudicato ex art. 11 a Potenza perché commesso dal procuratore Ca.Ca.. Al proposito si eccepiva che la connessione teleologica può riguardare anche uno solo degli imputati del reato associativo richiedendo soltanto la finalizzazione del reato mezzo alla realizzazione di altro reato. Nel caso di specie dalla lettura dei due capi di imputazione risultava chiaro come la corruzione era finalizzata ad ottenere gli scopi associativi come risultante anche dalla identità temporale dei fatti contestati ad Am.Pi. Il Ca.Ca. era infatti imputato di avere stabilmente venduto a partire dal 2015 la propria funzione giudiziaria all'Am.Pi. in cambio dell'interessamento di questi per la carriera del primo attuando raccomandazioni, persuasioni ed altre sollecitazioni nei confronti dei componenti del C.S.M.; parallelamente il Ca.Ca. avrebbe favorito l'Am.Pi. proprio nei procedimenti aventi ad oggetto ENI attraverso una serie di attività che venivano ripercorse singolarmente; tra esse si ricostruiva l'auto assegnazione al Ca.Ca. dei falsi esposti anonimi contenente notizie di reato fantasiose; orbene, si rilevava al proposito che gli imputati Am.Pi. e Pa. avrebbero fatto pervenire prima a Trani, e poi a Siracusa più atti diretti ad inquinare i processi milanesi nei confronti dei vertici di ENI al fine di mettere in discussione la credibilità delle accuse. Dalle rispettive contestazioni riportate risultava che l'accordo associativo era stato concluso nell'estate 2014 e già ad inizio 2015 Am.Pi. aveva adottato le condotte finalizzate alla iscrizione dei falsi esposti a Trani, così che risultava evidente la sussistenza della connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. con conseguente attribuzione della competenza territoriale al giudice del reato più grave costituito nel caso di specie dall'art. 319 ter cod. pen. Con la seconda memoria rappresentava l'esistenza di ragioni di connessione con il procedimento pendente ex art. 11 cod. proc. pen. presso l'autorità giudiziaria di Brescia; si rappresentava che il contenzioso civile che vedeva contrapposti. il dott. De Pasquale ed Eni certificava la qualità di soggetto danneggiato dal reato del primo. Inoltre sussisteva ancora un rapporto rilevante ex art. 11 con il procedimento per corruzione pendente in M che vedeva coimputati Am.Pi., Lo.Gi. ed altri; difatti dalla imputazione messinese risultava che il Lo.Gi. era stato corrotto al fine di ottenere condotte dello stesso finalizzate ad inquinare i processi ENI di Milano, essendo state presentate denunce ed esposti anonimi che miravano a raffigurare un falso complotto ai danni di ENI; e tra il reato associativo e le ipotesi di corruzione calunnia sussisteva evidente nesso teologico. Tale connessione risultava dalla vicenda del falso sequestro Fe. e dalle altre ipotesi che venivano riassunte di corruzione del Lo.Gi.; la maggiore gravità del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. imponeva lo spostamento della competenza. 2.4 L'avv.to Arcieri nell'interesse della parte civile Sa.Ma. deduceva l'infondatezza delle richieste dei difensori degli imputati; in primo luogo non sussisteva connessione teleologica tra il reato associativo e la corruzione giudicata a Potenza, come risultante dalle rispettive imputazioni e dalla mancata indicazione nella contestazione del reato associativo del fatto corruttivo di T, ovvero di S, quale ipotesi di reati fine; dalla lettura dei due capi di imputazione risultava la completa autonomia dei due procedimenti stante che l'associazione costituita M non aveva ad oggetto la corruzione di Ca.Ca. bensì la finalità di inquinare i processi ENI di Milano; e parallelamente la contestazione della corruzione di Ca.Ca. non era finalizzata e connessa con le attività svolte a M nel processo ENI. La contestazione di Potenza riguardava soggetti diversi ed anche azioni del tutto indipendenti dalle iniziative di Am.Pi. per ENI ed aveva ad oggetto attività corruttive per ottenere condotte illecite del Ca.Ca. anche a T in altri e distinti procedimenti. Non sussisteva pertanto connessione teleologica tra l'associazione giudicata a Milano e la corruzione di Potenza. Non sussisteva poi la competenza dell'autorità di Roma, sussistendo innumerevoli elementi per ritenere che il luogo di costituzione ed operatività dell'associazione era in Milano; elementi che venivano riassunti in relazione al luogo di operatività delle attività degli imputati. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzi tutto essere premesso che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2022, dando puntuale attuazione all'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, ha introdotto il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., così prevedendo un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza. La delega normativa ha indicato la necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia proposto tempestivamente l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, di riproporre la questione nel corso del procedimento. La previsione del nuovo mezzo del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione di competenza territoriale è funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. La previsione di preclusioni processuali è stata, del resto, ritenuta conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 25 cod. proc. pen., proprio alla luce del principio di ragionevole durata del processo, che costituisce prioritario canone di indirizzo ermeneutico, e del principio ad esso connesso, del quale rappresenta la indefettibile esplicazione, della "efficienza processuale". La legge delega ha previsto un giudizio incidentale per la definizione della questione della competenza territoriale, da attivare, d'ufficio o su istanza di parte, innanzi alla Corte di cassazione. Nel dare attuazione alla delega normativa, il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. ha previsto che la questione relativa alla competenza per territorio possa essere rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice o eccepita, ovvero riproposta ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. La nuova disposizione mantiene così l'impianto strutturale dell'art. 21 cod. proc. pen., ma introduce una fase incidentale per la soluzione, tendenzialmente definitiva, della questione sulla competenza per territorio. Il meccanismo fornisce stabilità alle possibili decisioni che il giudice di merito intenda assumere sulla questione, sia che valuti di respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata o reiterata ex art. 21, comma 2, ultimo periodo, sia che rilevi d'ufficio la propria incompetenza (ovvero intenda accogliere la relativa eccezione), consentendogli di investire senza ritardo la Corte di cassazione. Si introduce così, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d'ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che il giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 23 cod. proc. pen., al fine di provocare l'eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l'annullamento della sentenza ex art. 24 cod. proc. pen. Come nei casi di conflitto, la possibilità di rimessione del procedimento alla Suprema Corte per la decisione sulla questione della competenza territoriale rientra nel potere del giudice procedente, non spettando alla iniziativa impugnatoria della parte. Nella relazione finale della "Commissione Lattanzi", in proposito si è suggerito, in ossequio ai richiamati principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. Conformemente alla previsione della delega normativa, l'art. 24-bis cod. proc. pen. ha previsto che la decisione sia assunta dalla Corte di cassazione con la forma di sentenza, con procedimento camerale nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con pieno contraddittorio tra le parti, che hanno diritto di comparire ed essere sentite e sono avvisate dalla data di udienza. 2. Nella previsione normativa come introdotta dall'intervento riformatore operato con il D.Lgs. 150/2022 è l'ordinanza del giudice remittente che viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risulta evidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell'art. 24 bis cod. proc. pen. secondo cui:" Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori". Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delle parti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivo giudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudice remittente che "inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischio che l'accoglimento della questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso. La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino, n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifica delibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto. Inoltre si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n.2034 del 19/12/2023, dep.2024, rinvio pregiudiziale Trib. Milano non massimata) che l'ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudiziale Trib. Reggio Calabria, non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24­bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma I, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della "complessità della fattispecie", ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, .analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti. 2.1 Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta, innanzi tutto, affermare l'ammissibilità della questione proposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano posto che detto giudice, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale dell'8 novembre 2023, ha proceduto preliminarmente ad un'analisi specifica di ciascuna delle eccezioni proposte dalla difesa degli imputati, pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza delle stesse sotto diversi parametri tutti adeguatamente esposti. 3. Imposto al giudice remittente l'obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, ne discende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis cod. proc. pen., come reso chiaro anche da altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. lO ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 - 01). 3.1 Tale essendo l'oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essere escluso che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione ex art 24 bis cito le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione; il vaglio preventivo introdotto con l'art. 24 bis cod. proc. pen. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora preliminare l'instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede ed esclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l'ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con le memorie delle parti o con argomenti esposti nella fase della discussione. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare l'inammissibilità di tutte le memorie delle parti, e dei successivi argomenti pure esposti nell'udienza di trattazione ex art. 127 cod. proc. pen. dinanzi questo giudice di legittimità, che hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore dell'autorità giudiziaria di Messina od ancora di Siracusa; trattasi, infatti, di questioni che non risultano prospettate dal G.U.P. di Milano nell'ordinanza di rimessione, ove vengono prese in considerazione le eccezioni dell'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano rispetto alle autorità di Potenza, Roma e Brescia, e che le parti hanno dedotto solo nelle memorie depositate ovvero nel corso della discussione e rispetto alle quali è del tutto mancato quel vaglio preventivo del giudice remittente che nella interpretazione normativa del legislatore assume valenza decisiva. Così che essendo stata affermata dalla giurisprudenza l'inammissibilità delle ordinanze di remissione puramente esplorative e generiche che non contengano una adeguata esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto tali da rendere controversa la questione della competenza territoriale, analogamente va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni "nuove" proposte dalle parti soltanto dinanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi ex art. 24 bis cod. proc. pen. Deve pertanto affermarsi l'inammissibilità delle questioni di incompetenza per territorio derivanti da connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. sollevate dalle difese in relazione ai procedimenti pendenti presso le autorità giudiziarie di Messina o Siracusa. 4. Lo stesso art. 24 bis comma secondo cod. proc. pen. nella parte già esaminata stabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto tale profilo pertanto l'ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo l'oggetto della valutazione della Corte di cassazione. L'espressa indicazione dell'onere incombente sul giudice remittente di trasmissione di una selezione di atti del procedimento, vale a "fissare" la materia oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e documenti "nuovi" in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24 bis cod. proc. pen. Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell'intero fascicolo processuale né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l'onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall'art. 24 bis cod. proc. pen. sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice a qua possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale. 4.1 Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell'interpretazione normativa del secondo comma dell'art. 24 bis cod. proc. pen. e dei primi interventi giurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale, fissandone esattamente i termini, deve essere esclusa l'ammissibilità di produzione di atti e documenti nella fase della trattazione e discussione ex art. 127 cod. proc. pen. davanti alla Corte di cassazione; va pertanto escluso ogni rilievo ad eventuali produzioni che il Procuratore Generale ovvero i difensori di tutte le parti private vogliano disporre nella fase della discussione dinanzi la Corte di legittimità e ciò perché è essenzialmente il secondo comma dell'art. 24 bis cod. proc. pen. a disporre che gli atti utilizzabili nella fase incidentale del rinvio pregiudiziale sono quelli trasmessi dal giudice remittente. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare la non utilizzabilità di quegli allegati alle rispettive memorie delle difese, pure trasmessi a questa Corte di cassazione ed aventi ad oggetto differenti giudizi nei quali risultino coinvolti il dott. De Pasquale od altri soggetti citati nelle stesse memorie delle parti, atti non facenti parte di quelli necessari alla risoluzione della questione trasmessi dal G.U.P. di Milano anche in relazione alla dedotta competenza ex art. 11 cod. proc. pen. dell'autorità giudiziaria di Brescia; per stessa ammissione delle difese invero tali atti riguardanti il procedimento civile pendente tra il dott. De Pasquale ed ENI sono venuti a conoscenza delle stesse successivamente la proposizione delle eccezioni di incompetenza per territorio dinanzi al G.U.P. e da questi non risultano né essere stati presi in esame né essere stati trasmessi con la conseguenza che tali produzioni "dirette" al giudice di legittimità devono ritenersi non ammissibili. Ne consegue che i profili di competenza ex art. 11 cod. proc. pen. dell'autorità giudiziaria di Brescia sostenuti in relazione a tali produzioni "nuove" non saranno esaminati, non potendo le parti riversare atti e documenti dinanzi la Corte di cassazione che non risultino già valutati dal giudice remittente e di cui si sconosce persino l'acquisizione al fascicolo delle indagini. 5. Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, va poi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24 bis cit. abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidati; si fa riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri di determinazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01 in motivazione). La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità essendosi affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Rv. 236997-01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782 - 01). Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente l'entrata in vigore dell'art. 24 bis cod. proc. pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l'imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari alla risoluzione della questione". 6. Tanto premesso, ritiene questa Corte che errano i difensori degli imputati nell'avere eccepito l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano in favore dell'autorità giudiziaria di Potenza; ed invero deve innanzi tutto essere premesso che il presente procedimento, nel quale sono imputati Ma.Ma. ed altri, ha ad oggetto una presunta associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di delitti fine tutti aventi come scopo finale quello di alterare lo svolgimento di due distinti procedimenti denominati "Eni Algeria" ed "Eni Nigeria" già pendenti proprio presso il tribunale milanese nei confronti di dirigenti ed ex dirigenti del gruppo. In questo contesto, ad avviso delle difese, rileverebbe innanzi tutto la pendenza presso il Tribunale di Potenza di un procedimento che vede imputato Am.Pi., soggetto di cui è chiesto il rinvio a giudizio anche nel presente giudizio per partecipazione a detta associazione contestata al capo A), di corruzione in atti giudiziari di Ca.Ca. già Procuratore della Repubblica di Trani; si assume al proposito che la corruzione in atti giudiziari del Ca.Ca., essendo finalizzata ad ottenere gli obiettivi perseguiti dall'associazione a delinquere di cui al capo A) del presente giudizio, si manifesta quale uno dei reati fine del gruppo criminale e, perciò, sussistendo stretta connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. dovrebbe determinare lo spostamento dell'intero procedimento presso l'autorità giudiziaria di Potenza essendo il delitto di cui all'art. 319 ter cod.pen. contestato in quella sede ad Am.Pi. e Ca.Ca. più grave dei delitti contestati nel procedimento milanese ed in particolare di quello di cui all'art. 416 cod. pen. ed anche della fattispecie di cui all'art. 648 ter cod. pen. Orbene, ad avviso di questa Corte, l'assunto è infondato; va innanzi tutto rilevato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza citata afferma che, per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione. della sua condotta {espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01). Proprio l'applicazione dei suddetti principi, secondo cui la soluzione della questione sulla competenza per territorio va risolta essenzialmente sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero ed altresì che la connessione teleologica può ritenersi solo in presenza di più reati uno dei quali risulti commesso per realizzarne un altro ovvero per occultarlo, porta al rigetto dell'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria milanese, non risultando né dall'imputazione dell'associazione a delinquere di cui al capo A), né da quelle di corruzione elevata presso le diversa autorità giudiziaria di Potenza, che la corruzione in atti giudiziari di Ca.Ca. fosse finalizzata ad ottenere gli obiettivi associativi. Ciò infatti non risulta né dalla lettura dell'imputazione di cui al capo A), che non fa riferimento ad attività di corruzione dei suddetti pubblici ufficiali, né, come già segnalato dal G.U.P. remittente, dalla imputazione elevata a Potenza la quale, invece, fa espresso riferimento ad un dato ben più ampio e cioè alla "vendita della funzione giudiziaria" effettuata dal Ca.Ca. in favore dell'Am.Pi. che gli assicurava quale corrispettivo vantaggi di carriera. Ed essendo nucleo centrale dell'imputazione di corruzione in atti giudiziari proprio tale vendita della funzione giudiziaria, precisamente indicata al capo A) dell'imputazione potentina, per ritenerne la connessione teleologica con l'associazione giudicata a Milano dovrebbe affermarsi che dalla lettura delle due imputazioni risulti che la stessa era funzionale alla realizzazione dell'inquinamento dei processi Eni, circostanza questa che invece non risulta. Se è certamente vero che l'imputazione elevata a Milano contesta quali condotte tipiche dell'associazione di cui al capo A) anche l'invio di falsi anonimi presso gli uffici di Trani e Siracusa, dove prestavano servizio Ca.Ca. e Lo.Gi. oggi giudicati a Potenza e Messina, dalla stessa, però, nulla può in alcun modo ricavarsi circa la corruzione dei due pubblici ufficiali. Corretta appare pertanto la conclusione del Giudice dell'Udienza Preliminare di Milano che ha osservato come per ritenere sussistente la connessione teleologica fra il reato associativo ed il delitto fine dovrebbe risultare con adeguata certezza che il reato di corruzione in atti giudiziari del Ca.Ca. fosse stato previsto quale modalità esecutiva del programma delittuoso dell'associazione e tale prova al momento e sulla base delle due imputazioni non risulta essere stata in alcun modo acquisita. Lo scopo fondamentale dell'associazione a delinquere milanese, secondo la lettura dell'imputazione, era inquinare i processi ENI pendenti presso quell'autorità giudiziaria e non anche corrompere i diversi procuratori della Repubblica che allora ricoprivano le cariche presso gli uffici di Trani e Siracusa; che poi l'Am.Pi., nell'ambito delle proprie personali attività e relazioni, abbia ottenuto vantaggi da Ca.Ca. e Lo.Gi. aventi ad oggetto anche iniziative giudiziarie strumentali nei confronti di ENI o di suoi dipendenti o rappresentanti, non vale a determinare un nesso teleologico tra l'associazione a delinquere e le corruzioni che furono, secondo le diverse imputazioni, iniziative autonome di Am.Pi. finalizzate a più diversi risultati non riconducibili al solo inquinamento dei processi milanesi contro i vertici ENI. Può ancora aggiungersi che dalla lettura delle imputazioni elevate a Milano e Potenza risulta che la vendita della funzione giudiziaria si è sviluppata nel tempo, e nel corso della sua esecuzione sono state poi commesse una serie di attività illecite, alcune solo delle quali collegate alle vicende milanesi; ciò significa essenzialmente che sono i singoli atti esecutivi di quel rapporto illecito ad avere eventuale connessione con il reato associativo, ma non anche il rapporto corruttivo consumato al momento del patto illecito Am.Pi. - Ca.Ca.; rapporto illecito in virtù del quale il primo garantiva vantaggi di carriera od altro ed il secondo si obbligava al compimento di una serie di atti illeciti non determinati ancora al momento della consumazione dell'ipotesi delittuosa corruttiva. Se è vero che, come sostenuto dalle difese, la connessione teleologica tra i due reati non richiede necessariamente che la corruzione dovesse essere programmata al momento della costituzione dell'associazione, sicché sul punto le doglianze difensive appaiono corrette, tuttavia la connessione teleologica nella già riferita interpretazione delle Sezioni Unite richiederebbe accertare che la corruzione in atti giudiziari e cioè la vendita della funzione giudiziaria del Ca.Ca. a vantaggio di Am.Pi. avesse quale fine l'inquinamento dei processi milanesi. Circostanza, questa, che correttamente il G.U.P. ha escluso apparendo quel rapporto illecito essere costituito per asservire la funzione pubblica agli interessi del corruttore, e cioè ad una pluralità di scopi poi emersi nel successivo corso del rapporto, ma non anche per assicurare l'inquinamento dei processi milanesi, quantomeno al momento della sua iniziale integrazione. 6.1 Certamente differente è il tema della connessione tra il reato associativo contestato a Milano ed i falsi e le calunnie commessi a Trani ed oggetto di giudizio presso l'autorità di Potenza; invero, al capo B) del decreto che dispone il giudizio di Potenza, viene elevata a carico di Am.Pi., Ca.Ca. e Pa., questi ultimi due soggetti estranei al reato associativo milanese, l'accusa di avere formato falsi esposti anonimi e confezionato false accuse nei confronti di soggetti innocenti, al fine di agevolare i vertici ENI; ed in relazione a tali reati sussiste sì la possibile prospettazione della connessione teleologica perché quelle false denunce sembrerebbero predisposte proprio al fine di inquinare i processi milanesi; tuttavia tale ricostruzione non determina lo spostamento di competenza ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. poiché i falsi pure aggravati e le calunnie (non aggravate) in quanto puniti meno gravemente del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. contestato al capo I) della rubrica milanese non sono idonei a determinare lo spostamento della competenza per ragioni di connessione, ragion per cui né le difese né il G.U.P. hanno ritenuto decisivo tale collegamento sollevando la relativa eccezione. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio affermare l'infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria milanese in favore di quella di Potenza. 7. Il secondo profilo di incompetenza e con il quale è stata eccepita la competenza del Tribunale di Roma appare manifestamente infondato; posto infatti che tutte le attività poste in essere dall'associazione avrebbero avuto ad oggetto manovre dirette ad inquinare i procedimenti ENI pendenti presso l'autorità giudiziaria milanese, correttamente il G.U.P. ha rilevato una serie di elementi che hanno confutato tale eccezione risultando in M il luogo di residenza di alcuni dei coimputati, essere anche presente una sede operativa di Eni (in S) ove Am.Pi. si era recato plurime volte ad incontrare i coimputati, sussistere anche un ufficio dell'imputato Ma.Ma. E sul punto con osservazione priva di vizi si è rilevato nell'ordinanza di rimessione che proprio in S insiste una sede operativa di Eni ove lavora quel management che avrebbe ideato il programma criminoso dell'associazione o nel cui interesse comunque si sarebbe operato. Peraltro, sul punto, va anche osservato che la contestazione nel presente procedimento del già indicato reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. di cui al capo I), connesso all'associazione perché contestato quale "attuazione del programma criminoso" e più grave della stessa, radica comunque la competenza per territorio dinanzi l'autorità di Milano trattandosi di ipotesi che dall'imputazione si assume commessa in M, D ed altrove nel corso del 2018. 8. Privo di fondamento appare anche l'ultimo profilo sotto il quale è stata eccepita l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Milano in favore di quella di Brescia; a sostegno di tale prospettazione come anticipato si è dedotto che presso tale autorità giudiziaria penderebbe altro procedimento avente ad oggetto il reato di calunnia in danno del pubblico ministero dott. De Pasquale. Orbene tale profilo è palesemente infondato posto che correttamente il G.I.P. del tribunale milanese ha rilevato che ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis" (Sez. 6, n. 34125 del 06/07/2023, Rv. 285173 - 01). Nel caso in esame, come rilevato anche dal giudice dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, non esiste alcuna imputazione formulata presso l'autorità giudiziaria di Brescia che veda il De Pasquale avere assunto formalmente la posizione di persona offesa di un determinato reato. Senza peraltro che possano rilevare come già esposto quegli atti allegati alla corposa memoria delle difese Ma.Ma., Ve. e degli altri imputati e nei quali viene fatto riferimento a procedimenti civili che vedrebbero contrapposti il dott. De Pasquale ad ENI che non risultano trasmessi né valutati dal G.U.P. di Milano. Pertanto, essendo stata archiviata l'indagine che vedeva persona offesa il dott De Pasquale alcuna vis atractiva può assumere il procedimento presso l'autorità di Brescia; al proposito può ancora richiamarsi quel precedente secondo cui ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione; ed in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie (Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Rv. 261080 - 01). Al proposito deve anche osservarsi che la questione della competenza dell'autorità giudiziaria di Brescia in luogo di quella di Milano nel presente procedimento risulta essere già stata avanzata e definitivamente decisa da questa Corte di cassazione con la pronuncia n. 40683/2023 del 5 luglio 2023 (non massimata); a fronte del conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. di Milano nei confronti del G.I.P. di Brescia, questa corte di legittimità prendeva atto che con ordinanza 31 gennaio 2023, adottata in sede di opposizione all'archiviazione, formulata dalla persona offesa Santa Maria, il G.I.P. del Tribunale di Brescia: - riqualificava il reato di cui al capo A), in danno di De Pasquale, nella fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) e disponeva l'archiviazione del relativo procedimento; - dichiarava, limitatamente al medesimo reato in danno di Sa.Ma., la propria incompetenza per territorio in favore dell'Autorità giudiziaria di Milano e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale li trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Milano, assieme a quelli riguardanti ulteriori procedimenti connessi. Inoltre si prendeva atto che con richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 10 marzo 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano esercitava l'azione penale nei confronti di Am.Pi. e altri quattordici coimputati, per tutti i reati oggetto dei procedimenti in questione così che il denunciato conflitto si rilevava insussistente proprio "alla luce della disposta archiviazione del procedimento avente come parte lesa il magistrato De Pasquale" e si disponeva trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la conseguenza che la questione non può certamente essere riproposta sotto i medesimi profili. Alla luce di tutte le predette considerazioni deve ritenersi sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Milano, apparendo infondate le eccezioni proposte dalle difese degli imputati sotto i diversi profili in precedenza esaminati. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2024.
bottom of page