RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza in data 14 febbraio 2018, (...) e (...) venivano tratti a giudizio con rito ordinario per rispondere in concorso fra loro del delitto di cui all'art. 642 cod.pen. e di cui all'art. 367 cod.pen. come formulato nel capo di imputazione. In limine all'udienza preliminare si costituiva parte civile la società (...) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale.
Alla prima udienza del 28 maggio 2018, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata l'assenza di entrambi gli imputati e, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del 18 marzo 2019 nessuna attività veniva svolta, atteso l'impedimento del giudice titolare del procedimento.
Successivamente in data 5 giugno 2019, essendo mutata la persona del giudice, veniva rinnovata la dichiarazione di apertura del dibattimento: le parti si riportavano alle istanze istruttorie precedentemente formulate e il Tribunale ammetteva le prove richieste. Venivano, quindi, sentiti i testi (...), (...), (...) e veniva altresì acquisita con il consenso delle parti l'annotazione di polizia redatta dai Carabinieri di Camisano Vicentino (VI).
L'istruttoria proseguiva il 19 settembre 2019 con l'esame dei testi (...): all'esito delle deposizioni il P.M. modificava il capo di imputazione, chiedendo l'aggiunta alla fine dei capi a) e b) delle parole "o comunque alteravano e precostituivano elementi di prova nonché documentazione relativa al sinistro, in particolare attestando che il furto fosse avvenuto in una area recintata mediante taglio del telone del semirimorchio contenente la merce e previa effrazione di lucchetti, circostanze in realtà non veritiere". Veniva quindi disposta la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 520 c.p.p. e la notifica del verbale agli imputati assenti.
In data 21 novembre 2019 le parti non formulavano alcuna richiesta ai sensi dell'art. 519 c.p.p. e, pertanto, il giudice calendarizzava la prosecuzione dell'attività istruttoria per la data del 16 giugno 2020.
In tale ultima udienza veniva disposto un rinvio non essendo stati citati i testi rimanenti della Procura a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
L'istruttoria proseguiva il 2 febbraio 2021 con l'esame di (...), mentre la parte civile dichiarava di rinunciare a tutti i propri testi di lista.
All'udienza del 16 aprile 2021 venivano esaminati i testi (...), mentre il 21 maggio 2021 venivano sentiti i testi (...) con rinuncia da parte delle difese all'audizione degli ulteriori testi indicati nelle rispettive liste. Veniva inoltre prodotto ai sensi dell'art. 513 c.p.p. l'interrogatorio reso da (...) in fase di indagini preliminari.
La discussione delle parti aveva luogo all'udienza del 18 giugno 2021 con rinvio per eventuali repliche al 23 giugno 2021.
In tale ultima udienza il Tribunale pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo, riservandosi il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.
2. All'esito del giudizio risulta pienamente provata la penale responsabilità di (...) mentre deve pervenirsi a una pronuncia di assoluzione nei confronti del coimputato (...).
Costituiscono fonti di prova della decisione le deposizioni dei testi (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) oltre alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da (...). Rileva, inoltre, la documentazione acquisita agli atti, con particolare riguardo alla polizza di assicurazione stipulata il 25.2.2015, alla denuncia di furto formalizzata da (...) il 13.4.2015 e alla e-mail contenente la comunicazione di sinistro inviata da (...) a (...) s.p.a. il medesimo giorno e alla annotazione di p.g. del 13 aprile 2015 (acquisita con il consenso delle parti)
Di tali risultanze è necessario dare conto ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento.
2.1. Dalla testimonianza resa dal teste di p.g. (...) e dalla lettura dell'annotazione di polizia giudiziaria dal medesimo redatta - il cui contenuto è pienamente utilizzabile nel presente giudizio - si evince quanto segue.
Il giorno 13 aprile 2015 (...), socio della (...) s.r.l., aveva contattato le forze dell'ordine per segnalare il furto di una partita di merce contenuta all'interno di un semirimorchio di proprietà della società , che si trovava parcheggiato in Camisano Vicentino (VI) in via (...) presso la ditta (...).
Nello specifico, il richiedente l'intervento aveva raccontato agli operanti giunti sul posto che il fatto era avvenuto presumibilmente fra l'11 e il 13 aprile e che la refurtiva consisteva in numerose casse di champagne, marca Thienot, del valore complessivo di euro 52.000.
I Carabinieri avevano provveduto a ispezionare il semirimorchio (targato (...)), il quale risultava completamente vuoto: in quella circostanza avevano constatato che il mezzo si trovava parcheggiato non nel piazzale di pertinenza della ditta (...) ma all'esterno di essa sulla pubblica via; inoltre, avevano rilevato che lo stesso presentava degli evidenti tagli trasversali sul telone e avevano riscontrato infine la presenza a terra di un paio di lucchetti danneggiati (cfr. annotazione di p.g. e relativa doc. fotografica acquisita all'ud. del 5.6.2019).
Più tardi (...) aveva formalizzato la denuncia di furto presso gli uffici del Comando (v. denuncia del 13.4.2015 doc. 4 all. querela).
2.2. L'istruttoria era proseguita con l'audizione dei soggetti informati dell'accaduto.
Nello specifico (...), legale rappresentante della (...) Trasporti, con sede a Camisano Vicentino in via (...), riferiva che la (...) era solita parcheggiare i propri rimorchi sulla pubblica via nello spiazzo antistante il capannone di proprietà della (...), non avendo costoro uno spazio proprio consono a tale scopo.
Un lunedì mattina però (...) gli aveva riferito che era stato rubato il carico di uno dei semirimorchi posteggiati lungo la strada e gli aveva chiesto il favore di dichiarare che il mezzo al momento del furto si trovava posteggiato nel piazzale della (...): egli però si era rifiutato di dichiarare il falso.
Il teste proseguiva riferendo di avere raccontato a (...) che un paio di anni prima anch'egli aveva subito il furto di un carico di merce e che l'assicurazione aveva negato il risarcimento in quanto il semirimorchio non era stato chiuso con dei lucchetti e i tagli nel telone risultavano troppo corti rispetto alla grandezza della merce: sul punto aggiungeva, a seguito di contestazione, che (...), apprese tali circostanze, recando in mano un cutter, aveva detto "vado a tagliare il telone" ma escludeva di averlo visto nell'atto di compiere tale attività . Prima di quel momento - proseguiva - gli sembrava che il rimorchio non fosse danneggiato.
Più tardi nel pomeriggio - proseguiva il teste - aveva notato dei giornalisti che riprendevano il suo capannone e solo in quel momento aveva scoperto che (...) aveva riferito che il semirimorchio al momento del furto si trovava posteggiato all'interno del piazzale della (...). Il giorno successivo, quando era stato chiamato dai Carabinieri, aveva contraddetto quanto riferito da (...) e aveva ribadito che il mezzo al momento del furto non era parcheggiato all'interno della sua azienda.
Il teste (...), autotrasportare per conto della (...), dichiarava di avere caricato a Reims (Francia) una decina di bancali di champagne e di essere arrivato a Camisano Vicentino il venerdì notte, dove aveva sganciato il semirimorchio lascandolo sulla pubblica via, come era solito fare: prima di andarsene lo aveva chiuso con uno o due lucchetti.
(...), anch'egli all'epoca dei fatti trasportatore per la (...), riferiva di avere ricevuto da (...) l'incarico di riprendere il rimorchio in questione il lunedì mattina e di scaricare la merce in una ditta in provincia di Padova: sennonché, giunto verso le ore 6:30 sul luogo, aveva constatato che il mezzo, posteggiato sulla pubblica via, era completamente vuoto.
Il teste precisava di avere constatato che il portellone non risultava assicurato correttamente e di non avere notato la presenza di lucchetti nemmeno nei pressi del mezzo. Su contestazione del P.M., che chiedeva di spiegare per quale motivo in sede di indagini avesse dichiarato il contrario cioè di averli visti per terra, rispondeva: "perché ((...)) mi ha detto di dire così. Ecco, adesso ho detto verità " e aggiungeva "io lavoravo da lui come un trasportatore e lui è un padrone" (cfr. pag. 21 ss. stenotipico).
Dichiarava, inoltre, che il telone al suo arrivo la mattina era integro mentre la sera, quando era tornato in azienda, aveva visto che esso presentava dei tagli e che, anche in questo caso, le contrarie dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri erano state influenzate dalla richiesta di mentire al riguardo da parte di (...).
Veniva sentito, inoltre, il teste (...), il quale riferiva di essere socio della (...): riguardo alla vicenda dichiarava di avere saputo del furto da (...), il quale nella ditta si occupava specificamente della gestione dei carichi di merce e degli autotrasportatori, ma di non essersi occupato personalmente della questione e dei rapporti con la società di assicurazioni.
Riferiva che la (...) non era mai stata indennizzata a seguito del sinistro e che non era mai stato restituito loro il carico, ma che erano venuti a conoscenza del fatto che alcune bottiglie di quel lotto erano state vendute a Napoli e a Brescia.
Nel corso delle indagini gli inquirenti verificavano anche la possibilità di un diretto coinvolgimento degli indagati nella sparizione del carico di champagne. In tale prospettiva, quindi, veniva sentito il teste Perini e venivano acquisite le dichiarazioni rese da (...) nel frattempo divenuto irreperibile.
Il primo, commerciante di vini e liquori con esercizio commerciale sito a Montichiari, riferiva di avere acquistato una quarantina di bottiglie di champagne da (...), titolare del supermercato (...), al prezzo di 15,60 euro a bottiglia: riconosceva anche la fattura di vendita a lui esibita.
Cadei, invece, in sede di sommarie informazioni testimoniali affermava di essere stato avvicinato all'uscita da un supermercato da due venditori ambulanti che gli avevano offerto in vendita alcuni cartoni di champagne, al prezzo di 20 euro a bottiglia: aveva concluso la compravendita pagando in contanti ma i due non gli avevano rilasciato alcuna fattura.
2.3. Venivano poi esaminati nel corso del dibattimento i dipendenti di (...) s.p.a. che si erano occupati della pratica di sinistro aperta a seguito della denuncia di (...).
In particolare il teste (...), impiegato nell'ufficio antifrode della compagnia assicuratrice, confermava che la (...) aveva segnalato il sinistro in data 13 aprile 2015: la comunicazione, trasmessa via e-mail alla filiale di (...) con allegata la denuncia fatta da (...), risultava firmata da (...).
L'ufficio competente a seguito della comunicazione del predetto sinistro aveva dato incarico nel giugno del 2015 a un proprio perito, ovvero allo studio (...), di compiere gli accertamenti di routine finalizzati alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'indennizzo.
Il teste continuava riferendo che nello stesso periodo avevano saputo sempre da (...) che i Carabinieri di Camisano Vicentino avevano richiesto alla compagnia assicuratrice l'invio dei dati sul sinistro a loro disposizione: da quel momento, quindi, a fronte delle richieste dell'autorità giudiziaria, avevano sospeso la pratica di liquidazione nell'attesa di ulteriori indicazioni degli inquirenti.
Tuttavia da allora e fino al gennaio del 2016 non avevano ricevuto alcuna notizia, ragione per cui avevano incaricato un legale di prendere informazioni e solo in quel momento avevano appreso, attraverso fonti di stampa, che vi era un procedimento penale in corso nei confronti dei soci della (...) per frode assicurativa.
Concludeva precisando che medio tempore l'indennizzo non era stato corrisposto alla società assicurata.
Nel corso del dibattimento venivano esaminati altresì alcuni testi, citati dalla difesa, sulla specifica circostanza dell'avvenuta conoscenza da parte della società assicuratrice della pendenza di un giudizio per frode assicurativa a carico di (...) e (...).
In particolare il brig. (...) riferiva che egli stesso aveva intrattenuto i contatti con (...) nella persona di (...): in prima battuta li aveva contattati ai fini dell'acquisizione della polizza assicurativa e successivamente vi era stato un ulteriore scambio di mail di cui non ricordava il contenuto. Precisava, però, di non essersi interfacciato direttamente con i referenti di (...) ma con (...).
Il teste (...), all'epoca dei fatti Comandante della Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino, confermava lo scambio di mail fra il proprio Comando e (...) risalente al 30 giugno - 1 luglio 2015: costui affermava di avere invitato (...) a sporgere querela per frode assicurativa e di avere interloquito con tale (...) che, per quanto a sua conoscenza, era manager director della compagnia assicuratrice.
Lo stesso (...) veniva sentito in dibattimento sul punto.
Riferiva che la sua società era stata incaricata di redigere una perizia sul sinistro, dovendo verificare il luogo in cui esso era avvenuto e acquisire documentazione rilevante ai fini della quantificazione del danno.
Quest'ultimo confermava di essere stato contattato dai Carabinieri di Camisano Vicentino e di avere inviato loro la documentazione relativa al sinistro acquisita da (...), consistente in sostanza nella denuncia di sinistro e in, poco altro (cfr. mail di cui al doc. 5 prodotti dalla difesa il 16.4.2021). Successivamente aveva interloquito con l'ufficio Antifrode di (...) invitandoli a mettersi in contatto con i Carabinieri, facendo così da tramite: nello specifico aveva avuto contatti con il dott. (...) e con una certa (...) ma in seguito non aveva saputo più nulla, tranne che poi la (...) aveva sporto querela. Precisava che lo stesso Ufficio antifrode aveva preso contatti con lui per chiedere l'invio della documentazione che egli aveva spedito ai Carabinieri (cfr. doc. 6, 7 e 8 prodotti dalla difesa all'ud. del 16.4.2021).
Precisava di non avere mai ricevuto documentazione riguardante le indagini in corso.
Infine, veniva sentito il teste (...), il quale premetteva di avere ricoperto all'epoca dei fatti il ruolo di responsabile dell'Ufficio antifrode di (...).
Spiegava che il suo ufficio era solito intervenire in presenza di anomalie nelle richiesta di indennizzo oppure, come accaduto nel caso di specie, in caso di richiesta di invio documentazione da parte della polizia giudiziaria.
Nel caso di specie, attesa questa istanza, avevano sospeso la pratica di indennizzo e, trascorso del tempo senza avere notizie in merito allo stato delle indagini, avevano incaricato un legale di fiducia di prendere informazioni al riguardo: solo dopo avere ricevuto le informazioni da parte di quest'ultimo avevano scoperto che era in corso una indagine per frode assicurativa e, quindi, la compagnia assicuratrice aveva sporto querela contro i soci della (...). Escludeva, invece, che gli Carabinieri lo avessero invitato a sporgere querela nell'estate del 2015.
2.5. Dei due imputati solo (...) rilasciava dichiarazioni.
Costui in sede di interrogatorio precisava di essere presidente del CDA della (...) e spiegava che le incombenze relative alla gestione dei trasporti erano di competenza di (...): era stato proprio quest'ultimo a riferirgli del furto e lo stesso si era occupato anche di sporgere la denuncia.
(...) dichiarava di essersi occupato soltanto di trasmettere alla compagnia assicuratrice la denuncia effettuata dal proprio socio e di essersi limitato a riferire quanto appreso da quest'ultimo.
3. Le risultanze processuali, complessivamente valutate, conducono a ritenere sussistente oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di (...) in ordine a entrambi i reati al medesimo contestati, mentre deve pervenirsi a una pronuncia assolutoria nei confronti del coimputato (...).
Alla luce degli elementi probatori dianzi richiamati, è certo che (...), quale socio e consigliere della (...) s.r.l., a seguito del furto subito dalla propria azienda, abbia creato artificiosamente, inscenando modalità differenti di consumazione del furto, le condizioni per ottenere l'indennizzo da parte della propria compagnia assicuratrice.
Tale ricostruzione dei fatti emerge anzitutto dalle deposizioni dei testi (...) e (...), dalle quali si evince in modo inequivocabile il diretto coinvolgimento di (...) nell'alterazione dello stato dei luoghi e nella creazione di una apparenza di cose diversa da quella reale.
Si osserva come, ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, le predette testimonianze meritino di essere pienamente valorizzate.
Infatti, sotto un primo profilo non può dubitarsi della credibilità dei predetti testi trattandosi, almeno allo stato attuale, di soggetti disinteressati rispetto alla vicenda: (...), infatti, è il titolare di un'azienda con sede nelle vicinanze della (...); (...), invece, solo all'epoca dei fatti era dipendente della società di trasporti mentre, al momento della deposizione, come dal medesimo chiarito, tale rapporto di lavoro era già cessato: tale circostanza dà conto evidentemente del motivo della divergenza fra le dichiarazioni rese in sede di indagini e quelle dibattimentali, spiegate in modo verosimile dallo stesso teste, laddove ha affermato di avere mentito perché lo aveva chiesto il suo datore di lavoro.
In merito al profilo dell'attendibilità intrinseca del racconto, poi, si evidenzia come tali testi abbiano reso una versione lineare, coerente e dettagliata dei fatti e come le versioni rese da questi in ordine allo stato del semirimorchio dopo il furto risultano coincidenti e collimanti fra loro, a riprova della loro genuinità .
Parzialmente discordante è, invece, la versione resa dal teste (...), il quale ha riferito di avere chiuso con i lucchetti il semirimorchio: tuttavia tale discordanza non è idonea a scalfire il quadro probatorio sopra delineato, nel quale due testi terzi e disinteressati hanno inequivocabilmente ammesso di avere ricevuto da (...) la richiesta di mentire in ordine alle circostanze in cui si era consumato il furto.
Non v'è dubbio, quindi, alla luce di quanto esposto che il taglio del telone e il posizionamento dei lucchetti nei pressi del furgone siano successivi alla consumazione del delitto e che il veicolo al momento del furto era parcheggiato sulla pubblica via: si evince, quindi, la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese da (...) in sede di denuncia davanti ai Carabinieri di Camisano Vicentino e nella comunicazione di sinistro trasmessa a (...) s.p.a. (ricostruzione confermata anche nelle e-mail trasmesse alla (...) e alla filiale Vicenza Est della compagnia di assicurazioni, cfr. prod. difensiva del 21.5.2021).
Sulla base di tali premesse, quindi, risulta provata la condotta materiale nei termini delineati dal P.M. in sede di modifica del capo di imputazione avvenuta all'udienza del 19 settembre 2019.
3.2. Non v'è dubbio poi che tali condotte siano attribuibili a (...), che è stato indicato concordemente dai predetti testi come colui che ha ideato e si è occupato in concreto della modifica della scena del delitto.
Non vi sono, invece, allo stato elementi per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento di (...) nella ideazione o nella realizzazione del piano criminoso: non è sufficiente, infatti, a fondare un giudizio di colpevolezza, in mancanza di ulteriori elementi univoci, la sua qualifica di presidente del consiglio di amministrazione, che si risolverebbe nell'affermazione di una mera responsabilità da posizione contraria ai principi del nostro ordinamento per cui la responsabilità penale è personale. Non può quindi aderirsi, sulla base del quadro probatorio sopra delineato, alla tesi secondo che costui 'non poteva non sapere'.
Lo stesso (...), del resto, ha sin dalla fase delle indagini spiegato la propria posizione, esponendo comunque in modo verosimile le ragioni per le quali era rimasto all'oscuro della vicenda e della condotta posta in essere dal socio.
Per le ragioni esposte non può dirsi provato oltre ogni ragionevole dubbio il coinvolgimento di (...) nella descritta attività criminosa.
4. In punto di diritto, i fatti così ricostruiti integrano anzitutto il delitto di cui all'art. 642 c.p. contestato in imputazione sub capo a).
4.1. Occorre affrontare, in via preliminare, la questione di carattere processuale, che ha occupato una parte rilevante dell'attività istruttoria svolta, concernente la tempestività o meno della querela presentata da (...) Assicurazioni nei confronti dei soci della società di trasporti.
In tesi difensiva la compagnia assicuratrice sarebbe stata a conoscenza della pendenza di indagini per frode assicurativa a carico dei soci della (...) almeno dal giugno del 2015, come attestato dallo scambio di mail fra i Carabinieri di Camisano Vicentino e (...), nelle quali appunto si faceva riferimento alla disponibilità da parte di (...) di sporgere querela: pertanto, la querela, depositata solo in data 14 aprile 2016, non sarebbe tempestiva, in quanto sporta al di fuori dei termini previsti dal codice penale.
Tale rilievo difensivo risulta infondato.
Deve evidenziarsi, in primo luogo, come il tema della decorrenza del termine di presentazione della querela risenta della natura di persona giuridica della persona offesa: sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità specificando che "il "dies a quo" del termine di - proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società " (cfr. Sez. 5, n. 21889 del 19/04/2010).
Ebbene, è emerso nel corso dell'istruttoria come vi sia stata effettivamente una interlocuzione diretta fra i Carabinieri di Camisano Vicentino e (...), nella persona di (...), collocabile temporalmente alla fine di giugno 2015, in ordine alla disponibilità da parte di (...) a sporgere querela per frode assicurativa: si legge nelle e-mail prodotte dalla difesa che (...) comunicava di avere contattato l'ufficio antifrode e che questo era disponibile a compiere tali formalità , così come il Lgt. (...) rispondeva che (...) avrebbe potuto sporgere querela presso qualsiasi Comando Carabinieri (cfr. doc. prodotti dalla difesa all'ud. del 16.4.2021).
Ciò però non basta a ritenere che in quel medesimo contesto temporale la notizia della pendenza di indagini per il reato di frode assicurativa sia giunta anche ai vertici della società o comunque ai soggetti titolari del potere del sporgere querela, fra i quali non rientra - come si evince dalla lettura dell'atto di procura speciale allegato alla querela - l'allora responsabile dell'ufficio Antifrode cioè il dott. Porta: e, infatti, il relativo atto risulta firmato dal procuratore speciale pro tempore (...).
In tale prospettiva, quindi, permanendo un dubbio sul momento di effettiva presa di conoscenza da parte dei vertici della società in ordine alla sussistenza di un fatto di frode assicurativa, deve applicarsi il principio del favor querelae: in tal senso si richiama la sent. n. 24380/2015 nella quale la Suprema Corte ha puntualizzato che "Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 224 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio".
Per le ragioni esposte la querela presentata da (...) per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. deve ritenersi tempestiva.
4.2. Quanto al merito è pacifico come i fatti, così come ricostruiti all'esito dell'istruttoria, siano sussumibili nella fattispecie della frode assicurativa descritta nel comma 2 dell'art. 642 cod. pen.
In primo luogo, non v'è dubbio che la condotta posta in essere da (...) si risolva nel tentativo di precostituzione di elementi di prova finalizzato al conseguimento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice: ciò si evince in modo inequivoco dalla lettura dell'art. 2 della "clausola furto parziale di colli interi" ove è scritto che la garanzia è operante a condizione che il "il furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro oppure mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi oppure durante le soste dei veicoli nei locali chiusi con mezzi appropriati, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura" (v. aff. 52 produzione P.M. all'udienza del 19.9.2019).
Del resto non v'è dubbio che la nozione di sinistro delineato dalla norma si riferisca non solo all'ipotesi dell'incidente stradale, ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (cfr. Cass. II, n. 21816/2014).
Pertanto non v'è dubbio che la condotta posta in essere da (...) sia pienamente sussumibile in tale fattispecie criminosa.
4.3. È certa poi la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie: l'imputato, infatti, per le modalità della condotta come descritte nei capi che precedono, ha certamente agito con coscienza e volontà di ingannare la compagnia assicuratrice e di conseguire un profitto ingiusto a danno di quest'ultima: profitto rappresentato evidentemente dal tentativo di conseguire un indennizzo che, sulla base delle clausole contrattuali, non avrebbe avuto il diritto di conseguire.
In conclusione, dunque, è provata la penale responsabilità di (...) rispetto al reato di cui al capo a) dell'imputazione.
5. Quanto al delitto di simulazione contestato sub capo b) si osserva quanto segue.
Non vi sono allo stato elementi per ritenere che lo stesso (...) abbia denunciato falsamente il furto dello champagne contenuto nel semirimorchio della ditta.
Tuttavia, non può non rilevarsi come il reato in esame sia integrato anche nell'ipotesi in cui venga data una rappresentazione dei fatti sostanzialmente diversa da come gli stessi si sono verificati.
Sul punto si è variamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità .
In un primo momento si è sostenuto che ricorre la simulazione di reato quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato (v. Cass. VI n. 38571/2008).
Più di recente, invece, si è chiarito che sussiste la fattispecie in esame anche nell'ipotesi in cui la divergenza riguardi essenziali modalità esecutive del fatto medesimo (Cass., Sez. VI, 14.7.2016, n. 34445): in tal senso si è precisato che rilevano quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27884 del 16/04/2014). Facendo riferimento alla casistica, è stata ritenuta integrata ad esempio la simulazione di reato quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l'oggetto di un illecito effettivamente avvenuto (Cass. VI n. 39241/2004).
Non può non constatarsi come, pur riguardando la denuncia un fatto vero e sussumibile nel delitto di furto, le modalità di esecuzione dello stesso siano state descritte dal denunciante in modo sostanzialmente divergente dalle loro effettive modalità di realizzazione: invero, la diversità del luogo di accadimento del furto e le circostanze della sottrazione rappresentano non elementi di mero dettaglio del tutto ininfluenti ai fini della ricostruzione del fatto ma rappresentano aspetti concretamente idonei a deviare le indagini sull'effettivo responsabile.
Il dolo del reato è evidente nel contenuto della denuncia e nel vantaggio derivante all'imputato da tale diversa rappresentazione.
Per le ragioni esposte sussiste la responsabilità di (...) anche in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione.
6. Quanto al trattamento sanzionatorio da irrogare all'imputato, si osserva in primo luogo che i reati contestati risultano avvinti dal vincolo della continuazione in considerazione della loro contiguità temporale e dell'obiettivo perseguito dall'agente mediante la loro consumazione.
Appare congrua per il reato più grave di cui all'art. 642 c.p. la pena di anni uno e mesi due di reclusione: gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. inducono a discostarsi di poco dal minimo edittale previsto dalla legge, in considerazione delle modalità particolarmente scaltre della condotta e dell'intensità del dolo evincibile dalla programmazione e ideazione della condotta criminosa.
La pena così determinata deve essere poi aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) nella misura di due mesi di reclusione.
Non sussistono, nel caso di specie, elementi di segno positivo, diversi dal mero stato di incensuratezza, che giustifichino il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In conclusione, appare congrua la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Lo stato di formale incensuratezza dell'imputato induce a ritenere che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e pertanto consente di riconoscergli il beneficio della sospensione condizionale della pena: questo deve essere però subordinato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa da effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
7. (...) deve essere poi condannato al risarcimento in favore della parte civile costituita della somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00, oltre interessi, a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi subiti e per le attività spese nell'ambito della verifica dei fatti di frode assicurativa.
L'imputato deve essere, altresì, condannato alla refusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e difesa, che vengono liquidate (come da parametri medi) in euro 3.420 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue per legge la condanna dell'imputato (...) al pagamento delle spese processuali.
8. Si impone invece per le ragioni già esplicitate una sentenza di assoluzione nei confronti di (...) per non avere commesso i fatti.
L'attuale carico di lavoro impone l'individuazione di un termine non inferiore ai novanta giorni per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara (...) responsabile dei reati ascrittigli, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,
condanna (...) al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, che si liquida in via definitiva in Euro 2.000,00. Lo condanna, inoltre, alla refusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e difesa, che liquida in Euro 3.420,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 165 c.p.p.,
dispone la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, da effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve (...) dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.
Indica in giorni novanta termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza, il 23 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.