RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2023, la Corte d'appello di Bari, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'odierno ricorrente contro la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, all'esito del dibattimento, lo aveva prosciolto dal reato di abuso edilizio a lui ascritto, dichiarandolo non punibile per particolare tenuità del fatto.
2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo l'inosservanza degli artt. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardivo l'appello senza tener conto dei 64 giorni di sospensione dei termini processuali previsti dalla richiamata disciplina emergenziale legata all'epidemia da Covid - 19.
3. Come anche riconosciuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato.
È stato violato, in particolare, il disposto di cui all'art. 82, comma 2, del citato d.l. n. 18/2020, conv, dalla I. 27/2020, e succ. modiff., a norma del quale, per quanto qui interessa, "dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".
3.1. Ed invero, la sentenza di primo grado, resa all'udienza del 5 febbraio 2020, reca indicazione del termine di novanta giorni per il deposito ed è stata tempestivamente depositata in data 17 aprile 2020. Il termine indicato dal giudice, tuttavia, sarebbe scaduto il 5 maggio 2020, vale a dire nel periodo di sospensione individuato dalla richiamata disposizione, con conseguente proroga ex lege di 64 giorni, non rilevando la data materiale deposito. Questa Corte, infatti, ha al proposito già affermato che la c.d. sospensione "covid" per complessivi 64 giorni si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe venuto a scadere nell'arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e I' 11 maggio 2020, a nulla rilevando che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente, con conseguente differimento del dies a quo per proporre impugnazione, il quale è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 663 dei 10/11/2022, dep. 2023, Fallea, Rv. 284163).
Il termine di deposito così prorogato, dunque, scadeva in data 8 luglio 2020.
Nessun dubbio, pertanto, sulla tempestività dell'appello, depositato, ancor prima della scadenza di quel termine, in data 24 giugno 2020.
3.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.
Così deciso il 29 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024.