RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia con sentenza in data 1/6/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale Ga.Fl. era stato condannato per il delitto di truffa per avere, quale legale rapp.te della soc. coop. " La Libertà", mediante artici e raggiri consistiti nel presentare alla soc. Cooperfidi Italia soc. cooperativa, una richiesta di prestazione di garanzia finalizzata ad ottenere una finanziamento di euro 180.000,0 erogato dalla UNIPOL Banca Spa, corredandola con un bilancio in cui veniva rappresentata una perdita sottostimata di euro 180,00 anziché di euro 810.000,00 indotto in errore la Cooperfidi Italia che rilasciava la garanzia, ottenendo quindi l'erogazione del finanziamento da parte della Unipol banca Spa dell'ammontare di euro 178,000.00 che veniva utilizzata per l'acquisto di macchinari, senza poi provvedere al pagamento delle rate di finanziamento procurandosi l'ingiusto profitto pari all'ammontare del capitale non restituito e determinando l'attivazione dell' Istituto di credito che escuteva la Cooperfidi Italia, quale garante, che provvedeva al pagamento.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con un unico motivo di ricorso deduce il violazione di legge e segnatamente dell'art 157 c.p., per avere il giudice di appello errato nell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa secondo la difesa da individuarsi nel momento della erogazione del finanziamento da parte della Unipol banca Spa in data 15/5/2014, con conseguente spirare del termine di prescrizione del reato, al 14/6/2022, prima della sentenza di appello anche considerando il periodo di sospensione dal 23/10/2019 al 20/5/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1.Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.2. Va ricordato che nel delitto di truffa contrattuale, che si ha allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato, in concreto, l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Rv. 254043; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Rv. 269688; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Rv. 285143). Deve aggiungersi, in conformità all'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite, che, nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma, non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. Sez. Un. n. 18 del 1/8/2000 , Rv. 216429; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Rv. 252821); ciò in considerazione del fatto che l'evento delittuoso punito dall'art. 640 cod. pen., è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno, inteso come lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale.
2. Ciò posto deve rilevarsi che nel caso di specie viene in considerazione una condotta truffaldina che, ancorché unica per come sostanziatasi nella esposizione in bilancio di una perdita sottostimata di euro 186.000,00 anziché 810.000,00, ha avuto come destinatari due soggetti: la Unipol Spa e la Cooperfidi Italia, la prima che ha erogato il mutuo, la seconda che ha versato la garanzia a seguito dell'inadempimento del debitore principale a seguito di regresso.
Al riguardo deve precisarsi che non influisce sulla configurabilità della truffa il fatto che il destinatario degli artifici e raggiri (la banca Unipol) sia diverso dalla persona danneggiata (la soc. Cooperfidi che ha subito la deminutio patrimonii). E' infatti orientamento giurisprudenziale costante quello secondo cui non è necessaria l'identità del danneggiato con il raggirato ai fini della configurabilità del delitto di truffa essendo indispensabile che tra i due sussista, perlomeno, un rapporto negoziale che giustifichi la "trasmissione" del danno dal soggetto raggirato a quello effettivamente danneggiato (Sez. 2, n. 16630 del 10/04/2012, Rv. 252818), rapporto presente nel caso in esame ed identificabile nella sussistenza del contratto di garanzia che ha realizzato un rapporto sinallagmatico tra raggirato e danneggiato. Non rileva, pertanto, il momento in cui, mediante artifici e raggiri si è perfezionato il contratto di finanziamento ed assunta l'obbligazione fideiussoria, ma il momento della "deminutio patrimonii", individuato nel 3/12/2015 giorno in cui si è verificato il pagamento della somma di euro 83.495 ,52 da parte di Cooperfidi a seguito della attivazione della garanzia da parte di Unipol banca che, a seguito della condotta artificiosa, aveva erogato il finanziamento in favore di Ga.Fl., sicché alla data della sentenza di appello, correttamente, si è ritenuto non maturato il termine di prescrizione.
3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile BPER Banca Spa che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile BPER Banca Spa che liquida in complessivi euro 3.686,p00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 9 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2024.