Corte appello Ancona, 16/04/2024, n.593
L'emissione di un assegno postdatato privo di copertura non integra il reato di truffa se non accompagnata da un comportamento che induca in errore la vittima sulla solvibilità del debitore o sulla bontà del titolo. La mancanza di fondi alla data della consegna, nota o presupposta dal carattere postdatato del titolo, non può costituire di per sé un artificio o raggiro sufficiente a configurare il reato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di appello della Difesa dell'imputato avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 7.2.2022 con la quale lo stesso veniva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 640 c.p. e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre statuizioni civili, veniva fissata l'odierna udienza.
Conclusioni delle parti. Si procede con trattazione scritta. La Difesa concludeva riportandosi ai motivi di appello, ed il PG chiedeva la conferma della sentenza appellata. La Parte Civile concludeva per iscritto producendo nota spese.
L'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 640 c.p. in relazione al fatto di avere consegnato, dopo avere regolarmente pagato in contanti le prime due serate di esibizione della vittima, un assegno post datato con l'invito a cambiarlo in contanti detratta una ulteriore somma di euro 100,00 in pagamento della terza serata; la vittima, nel tentativo di incasso dell'assegno, veniva a conoscenza dell'impossibilità di pagarlo per mancanza di fondi; si sostiene la sussistenza del delitto di truffa in quanto la vittima avrebbe accettato l'assegno e la richiesta di monetizzarlo confidando nella disponibilità di fondi.
Nei motivi d'appello si richiede:
Assoluzione, in subordine ex art. 530 cpv c.p., contestandosi l'attendibilità della persona offesa in quanto parte civile costituita in assenza di riscontri e contestandosi la sussistenza del reato dal momento che, se in sentenza si assume che la PC confidasse nella genuinità della richiesta e nella disponibilità di fondi, ci si domanda come facesse a confidarvi dato che la consegna di un assegno post-datato presupponendo la mancanza dei fondi.
In accordo con la richiesta dell'appellante, si rileva che il fatto non sussiste, perle seguenti considerazioni.
Premesso che la mancanza di fondi è un dato pacifico ed incontroverso, altrettanto pacifico è il fatto che in giudizio non sia emersa la prova di quell'elemento, attinente alla fase negoziale, che deve necessariamente contraddistinguere una contestazione di truffa rispetto ad un'ordinaria fattispecie civilistica di inadempimento.
È notorio il fatto che l'emissione di assegno senza provvista, o senza autorizzazione, ad oggi non costituisca più reato. La rilevanza penale, in termini di truffa, dell'avvenuta consegna di un assegno in pagamento può ravvisarsi soltanto nel caso in cui la consegna stessa sia accompagnata da attività di convincimento in ordine alla bontà del titolo od alla solvibilità del debitore.
Sez. 2, Sentenza n. 46890 del 06/12/2011 Ud. (dep. 20/12/2011) Rv. 251452
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Sez. 2, Sentenza n. 20966 del 15/05/2012 Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252838
L'emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità.
Nella contestazione e nella deposizione della PO emerge semplicemente la convinzione soggettiva di quest'ultima in ordine alla copertura dell'assegno, ma ciò va contro l'evidenza, trattandosi di titolo post datato, per cui la richiesta di incasso differito non poteva non ricondursi alla non disponibilità dei relativi fondi all'atto della consegna; in sentenza, evidentemente rendendosi conto della debolezza del quadro accusatorio, il primo giudice ritiene di desumere dai precedenti esiti positivi di pagamenti in contanti una implicita attività dell'imputato volta a capire la fiducia della vittima, ma questa non può che ritenersi una semplice ipotesi sfornita di prova; dato che, in punto di prova, non risulta emersa alcuna attività dell'imputato volta a persuadere la controparte della propria solvibilità e/o della "bontà", del titolo che offriva in pagamento, il difetto degli elementi costitutivi del delitto di truffa è evidente e di ciò deve darsi atto nel dispositivo.
Alla luce di ciò, le statuizioni civili devono essere revocate.
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SENTENZA
Visto l'art. 605 C.P.P., in riforma della sentenza in data 7.2.2022 del Tribunale di Pesaro appellata da Fa.Gi., assolve l'imputato dall'imputazione ascritta perché il fatto non sussiste.
Revoca le statuizioni civili.
Motivazione in giorni 60.
Così deciso in Ancona l'8 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2024.