Tribunale Nola, 18/01/2022, (ud. 19/11/2021, dep. 18/01/2022), n.2259
In assenza di prova certa circa la consapevolezza della falsità di atti o documenti e della partecipazione alla loro formazione, non può affermarsi la responsabilità penale dell’imputato per concorso nei reati di falso o truffa.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso il 25.03.2019, Pa. Ma. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui all'imputazione.
All'udienza dell'08.05.2019 il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, e, letto il decreto del Presidente Coordinatore e tenuto conto dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle Camere Penali, rinviava il presente procedimento sul ruolo della scrivente.
All'udienza del 29.11.2019 il difensore dell'imputato eccepiva la tardività della querela e il Giudice, sentite le parti, rigettava l'eccezione, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti.
La successiva udienza del 27.03.2020 non veniva celebrata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in ossequio al decreto-legge n. 18/2020, il processo veniva rinviato, con decreto d'ufficio, sospesi i termini di prescrizione, all'08.05.2020. Anche tale udienza, tuttavia, non poteva essere celebrata per le medesime ragioni e il processo veniva rinviato, ancora una volta con decreto d'ufficio, sospesi i termini di prescrizione, al 09.10.2020.
In tale udienza si procedeva all'escussione del teste Gi. Lo..
Alla successiva udienza del 12.02.2021 il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, stante il legittimo impedimento del difensore dell'imputato.
All'udienza del 16.04.2021 il processo veniva rinviato per assenza testi.
Alla successiva udienza del 23.06.2021, con il consenso delle parti, si procedeva all'escussione del testo Cl. Na. in sostituzione del teste Re..
All'udienza del giorno 01.10.2021 il Giudice revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato che si sottoponeva ad esame e acquisiva, sentite le parti, i documenti allegati alla querela.
All'udienza del 12.11.2021 il difensore dell'imputato chiedeva un rinvio per acquisire il dispositivo emesso nel procedimento principale e le lettere di messa in mora ivi prodotte e il Giudice, in accoglimento, sospesi i termini di prescrizione, rinviava all'udienza del 19.11.2021.
In data odierna, acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni.
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, alla stregua dell'istruttoria dibattimentale espletata, non sono emersi elementi che consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti in imputazione, con la conseguenza che costui va mandato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dai delitti di cui ai capi A) e B) perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto.
Preliminarmente, va evidenziato che tale procedimento nasce dallo stralcio della posizione di Pa. Ma. dal procedimento principale a carico anche di Gi. Ma., So. Gi., Pi. Ma. e Co. Ca., definitosi in primo grado con sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 18.10.2021.
In particolare, Pa. Ma. è qui chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110,642 co. 2 c.p., perché, agendo in concorso Gi. Ma., So. Gi. e Pi. Ma. (nei cui confronti, per tale capo, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), al fine di procurare al Gi. e al So. un indennizzo derivante dal rapporto di copertura assicurativa relativo alla (omissis) tg. (omissis) con la Mi. As. S.p.A., denunciava un falso sinistro stradale, affermando negli atti di citazione e d'intervento depositati presso il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, che il Gi. e il So. erano stati investiti dal predetto veicolo il 05.11.2012; del delitto di cui agli artt. 110,642 co. 2 c.p., perché, agendo in concorso Gi. Ma., So. Gi. e Pi. Ma. (nei cui confronti, per tale capo, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), precostituiva falsi elementi di prova del suddetto sinistro stradale, producendo, il Pa. e il Pi., quali avvocati, due falsi referti medici, compiutamente indicati nel capo di imputazione; nonché del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110,477 - 482 c.p., perché, agendo in concorso con i predetti (nei cui confronti, anche per tale capo, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), al fine di commettere il precedente reato, formava i falsi certificati di pronto soccorso.
Ciò posto, sulla scorta delle testimonianze raccolte e degli atti e documenti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale, i fatti per cui si procede possono essere ricostruiti come segue.
Il 7 ottobre 2015, la Un. As. S.p.A. presentava denuncia - querela rappresentando la seguente vicenda giudiziaria.
Con atto di citazione, notificato il 17 giugno 2013, l'avvocato Pa. Ma., in nome e per conto di So. Gi., citava in giudizio la società Mi. As. S.p.A. (nelle more incorporata nella Un. As. S.p.A.) innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni patiti dal So. per effetto di un sinistro stradale che si sarebbe verificato il 05.11.2012 in (omissis) (v. allegato n. 1 della querela).
In particolare, veniva rappresentato che il So., mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura (omissis) tg. (omissis), garantita per la RCA dalla predetta compagnia assicurativa, e che, per l'effetto, aveva riportato una serie di lesioni per le cui cure sanitarie il So. si era recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ma. di (omissis).
Al riguardo, va precisato che tale atto non veniva preceduto da alcuna diffida e messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione, tanto che quest'ultima, nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'improcedibilità della domanda.
Per il medesimo sinistro stradale, inoltre, l'avvocato Ma. Pi., nell'interesse di Gi. Ma., in occasione della prima udienza dell'instaurato procedimento civile (avente n. 6518/2013 - dott. De Lu.), depositava un atto di intervento volontario, rappresentando che anche il Gi., per effetto di quel medesimo sinistro stradale, aveva riportato delle lesioni per le cui cure mediche si era portato presso quello stesso nosocomio (v. allegato n. 2 della querela).
Nel corso del procedimento civile, il Giudice di Pace, dott. De Lu., disponeva una CTU al fine di sottoporre ad accertamenti medico-legali i presunti danneggiati; la compagnia assicurativa, dal canto suo, nominava un proprio tecnico, il dott. Au. Ta., conferendogli l'incarico di partecipare alle operazioni peritali.
Quest'ultimo, nello specifico, all'esito degli accertamenti, concludeva nel senso dell'incompatibilità causale tra l'evento e le lesioni riscontrate (v. allegato n. 5 della querela).
Peraltro, su sollecitazione del legale della compagnia assicurativa, avv. Gi. Ca., il Giudice, all'udienza del 10.11.2014, autorizzava la società a estrarre copia conforme dei certificati presso gli archivi della struttura ospedaliera (nello specifico, il GdP scrive "le produzioni di parte attorea risultano manomesse per apertura delle spille di chiusura non risultando presente in quella di So. Gi. il referto di Pronto Soccorso dell'ospedale Mo. n. (omissis) delle ore 14.00 del 05.11.12 ed in quella di Gi. Ma. il referto dello stesso nosocomio n. (omissis) delle ore 14.00 del 05.11.12, atti che fra l'altro risultano espressamente affoliati nelle produzioni).
Alla successiva udienza del 12.01.2015, poi, l'avv. Pi. produceva copia dei referti medici n. (omissis) e (omissis) del 05.11.2012 che, già precedentemente, con fax del 21.12.2014 (v. allegato n. 7 della querela), aveva inoltrato all'avv. Ca., e il Giudice di Pace riservava la causa in decisione.
Nelle more, però, la compagnia di assicurazione si era attivata per verificare l'esistenza dei suddetti certificati di pronto soccorso negli archivi dell'ospedale Ma.. Ebbene, con nota del 24.02.2015 a firma del Direttore Sanitario dott. Ni. Vi. (v. allegato n. 11 della querela), l'Asl Napoli 3 Sud comunicava che i certificati in questione non risultavano negli archivi del predetto presidio ospedaliero.
In accoglimento dell'istanza del legale della compagnia assicurativa, quindi, il Giudice - con provvedimento del 05.06.2015 - rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 15.07.2015.
Nel frattempo, il 30.06.2015 l'avv. Pa. rinunciava al mandato (v. allegato n. 13 della querela) e all'udienza del 15.07.2015 si costituiva l'avv. Ca. Co. quale nuovo difensore del So. (v. comparsa di costituzione - allegato n. 14 della querela).
Quest'ultimo, in particolare, produceva due asserite copie conformi dei referti medici in questione, nonché due dichiarazioni, apparentemente a firma del dott. Vi., di rettifica della precedente comunicazione del 24.02.2015, in cui si rappresentava che, all'esito di verifiche effettuate presso la struttura ospedaliera, erano stati rinvenuti i due referti medici in contestazione (v. allegati n. 15 della querela).
La compagnia assicurativa, pertanto, all'esito dell'evidente, quanto apparente, discordanza tra le due dichiarazioni rese dal dott. Vi., chiedeva all'Asl Napoli 3 Sud ulteriori chiarimenti (v. allegato n. 16 della querela).
Ebbene, il dott. An. Ve. disconosceva i referti medici in contestazione, apparentemente a lui riferibili, e il dott. Vi. disconosceva le dichiarazioni apparentemente a sua firma, prodotte dall'avv. Co. all'udienza del 15.07.2015 (v. allegati n. 17 e 18 della querela).
Il suddetto procedimento civile, avente n. 6518/2013 e pendente dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, è stato, in ultimo, sospeso con provvedimento del dott. De Lu. del 16 novembre 2015.
A fronte di tale quadro accusatorio, l'imputato, in occasione dell'esame dibattimentale (ma già prima in una memoria depositata in sede di indagini, il 19.09.2017, presso l'Ufficio di Procura), forniva la seguente ricostruzione dei fatti.
In particolare, il Pa. riferiva che Ma. Pi., suo amico di infanzia e di professione avvocato, gli aveva proposto di coadiuvarlo nelle ipotesi di difesa di doppia posizione processuale, attore e interventore, in modo da avere diritto al doppio onorario anziché ad un'unica liquidazione maggiorata sino al 30%.
Precisava di avere accettato in astratto, attendendo, poi, in concreto, di incontrare gli eventuali clienti per la firma del mandato alle liti.
Ciononostante, a distanza di anni, il Pi. l'aveva chiamato e gli aveva rappresentato che aveva intentato una causa a suo nome, per conto di un tale So. (attore) e che lui aveva preso la difesa dell'interventore, tale Gi.. Il Pi. aveva, poi, aggiunto che erano sorti delle non meglio precisate "complicazioni" con riguardo alla documentazione medica che aveva prodotto.
Il Pa. riferiva, allora, di avere chiesto al Pi. di risolvere la questione poiché era stato lui a causarla (testualmente "come mi hai messo in mezzo così mi devi togliere").
Precisava che, quindi, il Pi. aveva depositato una rinuncia al mandato in suo nome.
In proposito, l'imputato rappresentava di non conoscere l'asserito cliente So. né di averlo mai incontrato, di non avere mai predisposto né sottoscritto l'atto di costituzione in giudizio nell'interesse di costui, di non avere mai partecipato ad un'udienza civile riguardante il procedimento in contestazione, di non avere avuto conoscenza di tale processo civile prima del momento in cui il Pi. gli confidò ciò che aveva commesso.
Il Pa. disconosceva, quindi, le firme apposte sulla comparsa di costituzione e sul mandato alle liti.
Aggiungeva di non avere mai denunciato il Pi. in ragione dello stretto legame di amicizia e del fatto che costui gli aveva assicurato, sin dal principio, che si sarebbe assunto tutte le responsabilità del caso.
In relazione a tale vicenda era stato, poi, avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti nell'ambito del quale aveva rappresentato le suddette circostanze; la commissione disciplinare, quindi, aveva convocato il Pi..
Il giorno prima dell'audizione, tuttavia, il Pi. lo aveva contattato, dicendogli di stare male e di non avere il coraggio di recarsi personalmente dinanzi alla commissione disciplinare. Il Pi., infatti, il 10 febbraio 2015 inoltrava una mail al consigliere Vi. in cui scriveva "[…] ciò che mi preme sottolineare in questa sede per l'ennesima volta è la totale assenza di responsabilità del collega Pa., che non scriveva nemmeno gli atti, non conosceva il sig. So. e non partecipava (come il sottoscritto del resto) alle udienze. Pertanto, confermo la totale assenza di responsabilità del collega Pa." (v. documento in atti).
Così ricostruite le emergenze processuali raccolte, ritiene questo Giudice che non è emersa la prova, piena e certa, della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti in imputazione.
Più precisamente, certamente può dirsi provata la falsità del sinistro stradale in questione e dei referti medici in contestazione, come è emerso dai disconoscimenti operati dal dott. Ve., apparente firmatario dei certificati di pronto soccorso, e dal dott. Ni. Vi., direttore sanitario dell'ospedale Ma. di (omissis), che ha comunicato la non autenticità dei documenti sanitari in esame.
Tuttavia, ciò che, a parere di questo Giudicante, non è provato oltre ogni ragionevole dubbio è l'elemento soggettivo ossia la consapevolezza in capo al Pa., quale legale dell'attore So., della falsità del sinistro stradale e dei referti medici in questione.
Ed invero, a fronte degli elementi a carico, rappresentati dall'apparente paternità dell'atto di citazione presentato nell'interesse del So. e della presenza del Pa. in alcune udienze del processo civile, sono emersi una serie, non trascurabile, di elementi a discarico. Si fa riferimento, in primo luogo, alla circostanza che i referti medici in contestazione non sono stati inseriti nella produzione attorea, non sono stati allegati all'atto di costituzione e non sono stati prodotti dall'avvocato Pa..
Le due false certificazioni mediche di pronto soccorso, invero, sono state entrambe prodotte nel processo civile dall'avvocato Pi. che, si badi, in maniera del tutto singolare, ha prodotto non solo quella del suo assistito, Gi. Ma., ma anche quella dell'attore So. Gi..
Ed è sempre l'avvocato Pi. ad avere inoltrato i suddetti documenti sanitari alla controparte, avv. Ca. patrocinatore della compagnia di assicurazione.
In secondo luogo, poi, non appena sono emersi dubbi sulla autenticità dei referti medici in contestazione, ossia in seguito all'acquisizione della comunicazione a firma del dott. Vi. del 24.02.2015 in cui costui rappresenta che i referti in questione non esistono negli archivi, nell'ambito del processo civile è stata depositata rinuncia al mandato da parte del Pa.. Difatti, nel momento in cui è stato posto in essere l'artifizio più evidente, che certamente prova - a parere di chi scrive - un coinvolgimento del legale, quantomeno come dolo eventuale, ossia quando sono state prodotte le false comunicazioni, apparentemente riferibili al dott. Vi., in cui costui avrebbe ritrattato quanto già affermato e attestato la veridicità dei referti in contestazione, il Pa. era già uscito di scena ed era subentrato l'avvocato Ca. Co. quale legale del So..
Inoltre, un ulteriore elemento a discarico rispetto alla posizione del Pa. è, poi, rappresentato dalle dichiarazioni rese da Pi. Ma. nell'ambito del procedimento disciplinare.
In questa occasione, in effetti, il Pi., pur volendo legittimamente allontanare da sé eventuali responsabilità, ribadisce più volte l'estraneità del Pa. a tale vicenda e conferma che l'imputato non aveva redatto gli atti processuali, non aveva mai conosciuto il So. e non aveva mai partecipato alle udienze civili.
Tutti questi elementi, peraltro, non si pongono in contrasto, ma anzi convergono rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta, sin dalla fase delle indagini preliminari, da Pa. Ma., avvalorandola.
L'imputato, invero, ha disconosciuto le firme apparentemente a lui riferibili presenti nell'atto di costituzione e ha riferito di non conoscere il So. - suo asserito assistito, di non avere conoscenza di tale procedimento civile e di non avere mai partecipato alle relative udienze.
Ha aggiunto che, non appena il Pi. lo aveva messo al corrente del fatto di avere intentato un processo in suo nome nell'ambito del quale erano sorte "complicazioni" con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta, gli aveva imposto di risolvere la questione, tenendolo fuori dai problemi, avendo lui causato il misfatto.
In proposito, il Pa. ha precisato che, essendo completamente estraneo a tale vicenda processuale, non aveva neppure voluto firmare la rinuncia al mandato che - a suo dire - non gli era mai stato conferito.
In effetti, nel processo civile veniva prodotta rinuncia al mandato dell'avvocato Pa., con successiva comparsa di costituzione dell'avvocato Ca. Co. quale nuovo legale del So..
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni, ritiene questo Giudice che le risultanze processuali non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Pa. Ma. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica con la conseguenza che costui va mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Esclusa la prova della consapevolezza della falsità del sinistro stradale e, quindi, dei referti medici da parte del Pa., del pari non può, men che meno, ritenersi provato il suo concorso nella formazione dei falsi certificati di pronto soccorso.
Ne consegue l'assoluzione di Pa. Ma. anche dal reato a lui ascritto al capo C) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.
Ciononostante, essendo emersa pacificamente la non autenticità dei referti medici in contestazione, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ne va dichiarata la falsità, con conseguente cancellazione totale.
Alla luce dei carichi di lavoro, si reputa, infine, opportuno fissare in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi.
PQM
P.Q.M.
Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve PA. MA. dai reati a lui ascritti ai capi A e B perché il fatto non costituisce reato e dal reato a lui ascritto al capo C per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 537 c.p.p., dichiara la falsità dei referti medici in contestazione e ne ordina la cancellazione totale.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Nola, il 19 novembre 2021
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022