Tribunale Nola, 23/05/2022, n.468
La condotta fraudolenta posta in essere tramite vendite online con uso di alias e mezzi di pagamento associati all'imputato configura il reato di truffa ex art. 640 c.p., laddove siano provati elementi di raggiro e dolo specifico, nonché il mancato adempimento contrattuale sia accompagnato da intenti fraudolenti.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 20.6.2019, Ge.Pi. veniva chiamato in giudizio per il reato di cui all'imputazione. Il 25.2.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento anche se regolarmente avvisato, era aperto il dibattimento ed erano ammesse le richieste istruttorie avanzate dalle parti; il processo era rinviato per l'escussione dei testi dell'accusa. Il 15.9.2020 era escusso il teste dell'accusa Gi.Ci., all'esito del cui esame il processo era rinviato per il prosieguo dell'attività istruttoria, stante l'assenza dell'ulteriore teste di lista. Il 1.12.2020, il 27.4.2021, il 28.9.2021 e l'I 1.1.2022 il processo era rinviato per l'assenza giustificata del residuo teste dell'accusa. Il 1.3.2022 le parti prestavano il consenso ad acquisire la comunicazione di notizia di reato del teste Attilio Ferrari, con rinuncia all'esame orale dello stesso; chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le loro conclusioni (in particolare, il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa; la difesa chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p.; in via gradata minimo della pena e benefici di legge ove concedibili) e il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza dando lettura in udienza del dispositivo e indicando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, avuto riguardo al carico complessivo di lavoro dell'ufficio che non permetteva la redazione contestuale dei motivi.
Motivi della decisione
Alla luce dell'istruttoria espletata e degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del dibattimento deve essere dichiarata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, essendo stata provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la condotta in contestazione.
Dalle complessive risultanze dibattimentali è emerso che, nel mese di settembre 2018, Gi.Ci. visionò sul portale delle vendite on line "(...)" un annuncio di vendita avente ad oggetto un drone marca (...) per l'importo di 540,00 Euro.
Essendo interessato all'acquisto del prodotto, Ci. contattò con un messaggio l'inserzionista, il quale, nello stesso giorno, lo chiamò con l'utenza telefonica 3511859934 e, presentatosi come Fi., fornì una descrizione del prodotto, a suo dire acquistato meno di due anni prima e ancora in garanzia, come da scontrino fiscale inviato in foto a Ci. in un successivo messaggio, unitamente a ulteriori foto del drone in vendita.
Le parti dunque concordarono a titolo di corrispettivo per la vendita l'importo di Euro 500,00 e il venditore fornì per il bonifico l'IBAN IT (...), indicando come beneficiario Lu.Pi.
Il 3.9.2018 Pi. provvide a effettuare il bonifico come da accordi e il venditore si impegnò alla spedizione il giorno successivo. Il giorno dopo tuttavia Ci. non ricevette alcun messaggio di conferma e, provato a contattare il venditore sia attraverso (...) che telefonicamente, non ricevette alcuna risposta. Solo in serata Ci. riuscì a parlare con il sedicente Fi., il quale, confessandogli di versare in precarie condizioni economiche e di non avere il drone messo in vendita, gli chiese di non denunciarlo, impegnandosi alla restituzione in due tranche della somma pagata. Ci. accettò la proposta ma, nei giorni successivi, non ricevette alcun bonifico di restituzione della somma versata e, provato a contattare il venditore, non ottenne più alcun risposta. Per questi fatti, il 25.9.2018 Ci. sporse una formale denuncia querela presso la Stazione Carabinieri di Caronno Petusella (VA), competente in relazione alla propria residenza. Le indagini scaturite dalla denuncia permisero di accertare che l'IBAN indicato per il bonifico era associato a una carta postepay intestata a Ge.Pi., soggetto già deferito all'autorità giudiziaria in stato libertà per reati di truffa perpetrati nei mesi di ottobre, settembre e ottobre 2018 ai danni di persone residenti in diversi comuni italiani. La carta in questione, in particolare, era stata attivata da Ge.Pi. il 30.7.2018 presso l'ufficio postale del comune di Casalnuovo di Napoli. I numeri telefonici utilizzati per i contatti con Ci. invece risultarono intestati a tali Md.Is. e Ad.Ma., soggetti completamente sconosciuti alle banche dati delle forze dell'ordine.
Orbene, sulla scorta delle esposte risultanze istruttorie, l'editto accusatorio deve ritenersi provato con ragionevole certezza.
In primo luogo infatti si devono valutare attendibili le dichiarazioni del denunciante, in capo al quale non è emerso alcun interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli all'imputato. Sul punto anzi si evidenzia che la denuncia querela fu sporta contro ignoti.
A conferma della genuinità della persona offesa, inoltre, si mette in luce che la stessa non si è costituita neppure parte civile, dimostrando dunque di non avere un interesse neppure secondario alla condanna.
Le dichiarazioni rese dal denunciante - di per sé coerenti e credibili - hanno trovato pieno riscontro nel dato documentale e in particolare nella copia del bonifico effettuato sull'iban riconducibile all'imputato.
Ciò posto, non vi è motivo di dubitare neppure dell'attribuibilità all'imputato della condotta ascritta, considerato che la postepay su cui è stato effettuato il pagamento è risultata essere stata attivata dal prevenuto, che, in quell'occasione, sottoscrisse la richiesta di attivazione allegando una regolare carta di identità.
Non sono state segnalate denunce di smarrimento o di furto del documento di riconoscimento utilizzato per l'attivazione della carta né della stessa carta su cui è avvenuto il pagamento e dunque è del tutto ragionevole ritenere - in difetto di elementi di segno contrario - che l'imputato fosse anche l'utilizzatore della carta oltre che il beneficiario del denaro versato da Ci.. La circostanza per cui la carta fu attivata meno di due mesi prima della condotta in contestazione induce ulteriormente a escludere l'utilizzo della parte da parte di terzi all'insaputa del titolare. E pure a volere dubitare che la persona che materialmente contattò Ci. - presentatosi come tale Fi. - sia stato l'imputato, si deve comunque addivenire alla conclusione che quest'ultimo quanto meno abbia concorso nella condotta accertata, dando un contributo essenziale alla perpetrazione del reato, fornendo il proprio IBAN per il bonifico.
Appare irragionevole qualsiasi diversa ricostruzione, d'altronde, neppure proposta dalla difesa dell'imputato né dall'imputato stesso, che si è disinteressato totalmente al processo.
Per quanto attiene allora alla qualificazione giuridica della vicenda accertata, risulta senz'altro integrato il delitto di truffa ascritto, essendo stati provati i raggiri e gli artifizi richiesti dalla norma, non vertendosi nella fattispecie in un'ipotesi di mero inadempimento contrattuale.
E' evidente, infatti, che l'avere utilizzato per le contrattazioni un nome diverso da quello del soggetto effettivamente beneficiario del bonifico nonché due utenze telefoniche intestate a soggetti stranieri con nominativi plausibilmente inventati sono elementi dai quali agevolmente si può cogliere la mala fede dell'imputato, che con evidenza fin dall'inizio non aveva intenzione di effettuare la vendita, come del resto dichiarato -in una sorta di confessione stragiudiziale – allo stesso Ci., che lo aveva compulsato a seguito del ritardo nella spedizione.
Appare ulteriormente indicativa dello spirito fraudolento dell'operazione la proposta formulata a Ci. della restituzione della somma di denaro in luogo del drone promesso in vendita, funzionale verosimilmente solo a evitare una denuncia o a spostare nel tempo la presentazione della stessa da parte della persona offesa.
Della fattispecie ricorre senz'altro anche l'elemento psicologico richiesto, dovendosi ritenere provato sulla scorta delle illustrate emergenze dibattimentali che l'imputato fin dall'inizio aveva consapevolezza dell'errore in cui aveva fatto cadere Ci., non avendo intenzione di alienare al predetto il bene in contestazione.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, deve escludersi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento suscettibile di una valutazione favorevole dell'imputato, il quale non ha mostrato alcun sentimento di pentimento.
La pervicacia dimostrata dal prevenuto nel suo proposito criminoso, unitamente ai già menzionati precedenti specifici per reati contro il patrimonio, del resto, escludono anche il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., invero neppure invocata in via gradata dalla difesa in sede di conclusioni.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, l'imputato deve essere condannato alla pena che si stima equa, valutati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., di mesi sei di reclusione ed Euro 51,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi effettuare una prognosi favorevole sull'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, alla luce della incensuratezza del prevenuto nonché della sua giovane età (cfr.: certificato del casellario giudiziale).
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Ge.Pi. responsabile del delitto ascrittogli e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 51,00 (cinquantuno) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena in favore di Ge.Pi. ai termini e alle condizioni di legge.
Letto l'art. 544 c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola l'1 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2022.