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Assoluzione dal reato di sequestro di persona: mancata prova della privazione della libertà personale in misura giuridicamente apprezzabile

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Tribunale , Taranto , sez. I , 19/02/2024 , n. 3829

In caso di imputazione per il reato di sequestro di persona o similari, l’elemento essenziale della privazione della libertà personale deve essere ricostruito con certezza in termini di durata e modalità, tali da configurare una lesione giuridicamente rilevante. La presenza di contraddizioni e incertezze nella ricostruzione temporale dei fatti o nella credibilità del teste principale può comportare l’assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p., per difetto di prova sull’elemento oggettivo del reato.

Condanna per sequestro di persona aggravato: ricostruzione dei fatti e concessione di attenuanti generiche

Assoluzione dal reato di sequestro di persona: mancata prova della privazione della libertà personale in misura giuridicamente apprezzabile

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto del 28.09.2016 il GUP sede disponeva il rinvio a giudizio di PO.Em. innanzi al Tribunale di Taranto per rispondere del reato ascrittole in rubrica, come riportato in epigrafe.

Nel corso della prima udienza, tenutasi il 05.07.2017, questo giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputata, ex art. 420 bis c.p.p., dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove e rinviava il processo all'udienza del 11.07.2018 per l'escussione della persona offesa.

All'udienza del 11.07.2018 questo giudice disponeva procedersi ad istruttoria mediante escussione della persona offesa e, all'esito, rinviava il processo all'udienza del 27.03.2019 per l'escussione del residuo teste della lista del PM e per l'esame dell'imputata.

All'udienza del 27.03.2019 il GOP rinviava il processo all'udienza del 11.12.2019. All'udienza del 11.12.2019 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 20.05.2020 attesa l'assenza del teste.

L'udienza del 20.05.2020 veniva rinviata d'ufficio a quella del 28.10.2020 con decreto del 20.05.2020, depositato in data 22.05.2020, visto l'art. 83 di 18/2020 come successivamente modificato ed i decreti attuativi dello stesso del Presidente del Tribunale e per la Sezione Penale dibattimentale e la Sezione GIP/GUP. All'udienza del 28.10.2020 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 28.04.2021 visti i decreti nn. 55 e 80 del 2020 del Presidente del Tribunale, come da verbale di udienza al quale si rimanda.

All'udienza del 28.04.2021 questo giudice revocava la declaratoria di assenza dell'imputata e disponeva procedersi all'escussione del teste presente, rinviando all'esito il processo all'udienza del 24.11.2021 per il prosieguo.

All'udienza del 24.11.2021 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 16.02.2022 ritenuto legittimo l'impedimento a comparire dell'imputata. All'udienza del 16.02.2022 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 15.06.2022 visti i decreti nn. 1 del 2022 e 82 del 2021 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, nn. 12 del 2022, 53 e 24 del 2021, 131,114,100, 80 e 55 del 2020 del Presidente del Tribunale, come da verbale di udienza al quale si rimanda. All'udienza del 15.06.2022 questo giudice disponeva procedersi all'esame dell'imputata e, su richiesta dei difensori, nulla opponendo il PM, rinviava il processo all'udienza del 25.01.2023 per la discussione.

All'udienza del 25.01.2023 i difensori chiedevano disporsi un rinvio al fine di addivenire ad eventuale remissione della querela, attesa l'entrata in vigore della riforma Cartabia e, nulla opponendo il PM, questo giudice, con riguardo all'imputazione ascritta, in accoglimento della richiesta, rinviava il processo all'udienza del 21.06.2023. All'udienza del 21.06.2023 le parti rappresentavano non essere andate a buon fine le trattative finalizzate alla remissione di querela; questo giudice, quindi, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, udite le conclusioni del PM e del difensore della parte civile, come calendarizzato, rinviava il processo all'udienza del 22.11.2023 per la discussione del difensore dell'imputata.

All'udienza del 22.11.2023 questo giudice, udita la discussione del difensore dell'imputata, all'esito della camera di consiglio, definiva il processo con una sentenza assolutoria dell'imputata perché il fatto non sussiste.

Motivi della decisione
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

Dalla deposizione testimoniale di Ca.Ga., escusso all'udienza del 11.07.2018, si apprende che lo stesso conosceva l'imputata da circa quattro anni ed aveva con la stessa ima frequentazione tale che si sentivano telefonicamente ed egli aveva anche mangiato a casa della donna; che la mattina dell'occorso egli aveva chiamato telefonicamente la Po. per chiacchierare e la stessa gli diceva che si trovava in campagna a raccogliere le olive e che dopo pranzo si sarebbero visti; che, dopo pranzo, egli chiamava la Po. che, successivamente, lo chiamava a sua volta alle 15.00 dicendogli di recarsi presso la sua abitazione per spostare dei mobili; che egli pertanto si recava presso l'abitazione, entrando con l'autovettura all'interno del giardino per potere caricare i mobili; che la Po. lo conduceva all'interno della camera da letto per prendere un ventilatore che doveva portare presso l'abitazione della madre; che egli entrava in camera da letto e la Po. lo chiudeva a chiave all'interno, sostenendo che egli avesse rubato all'interno della sua abitazione e chiedendogli chi fosse stato; che egli le diceva di non sapere nulla; che tramite la porta la Po. gli diceva che lo avrebbe fatto arrestare; che egli aveva provato ad alzare la finestra e si era avveduto della presenza delle sbarre ed aveva visto che la donna aveva preso una stereo dalla sua macchina per metterlo nella macchina del Ca., trovandola però chiusa a chiave; che dopo dieci secondi erano arrivati i Carabinieri; che egli era rimasto chiuso nella camera da letto per il tempo necessario all'arrivo dei Carabinieri, per circa una mezz'ora; che la Po. lo aveva accusato di essere l'autore del furto subito; che la Po. aveva aperto la porta quando erano giunti i Carabinieri, che avevano perquisito la autovettura del Ca. senza trovare nulla; che egli era giunto presso l'abitazione della Po. all'incirca alle 15.30, dopo mezz'ora dalla telefonata ricevuta; che i Carabinieri erano giunti intorno alle ore 16.00 ed egli si era avveduto del loro arrivo non appena aveva richiuso la finestra; che, nei giorni precedenti, la Po. si era recata presso la sua abitazione dicendogli di avere subito un furto in casa e chiedendogli se sapesse qualcosa; che nei giorni precedenti però la Po. aveva già insinuato che egli potesse essere coinvolto nel furto.

Dalla deposizione del teste Or.Ma., appuntato dei Carabinieri in servizio all'epoca dei fatti alla Stazione di Maruggio, escusso all'udienza del 28.04.2021, si apprende che lo stesso, in servizio di pattuglia su disposizione della sala operativa di Manduria, da cui era stato contattato alle ore 15.30 circa del 02.11.2013, si era recato in località (…) dove la Po. chiedeva l'intervento dei militari; che, una volta giunto sul posto, la donna sosteneva esservi un ladro in casa, che ella aveva chiuso nella stanza da letto a chiave; che egli aveva aperto la porta ed aveva identificato Ca.Ga.; che egli era a conoscenza, del fatto che la Po. ed il Ca. si conoscessero e gli stessi sostenevano di essersi scambiati telefonate che, però, avevano l'abitudine di cancellare dalla memoria del telefono; che egli era giunto sul posto circa dieci minuti dopo la chiamata ricevuta; che l'abitazione si presentava in ordine.

In sede di esame reso all'udienza del 15.06.2022 l'imputata ha riferito che ella conosceva il Ca., dal momento che lo stesso frequentava il suo bar; che, in data 01.11.2023, ella aveva subito un furto presso la propria abitazione estiva in (…) ed aveva sporto denuncia presso i carabinieri di Maruggio; che ella, recatasi presso l'abitazione, aveva notato che le avevano rotto una grata, le inferriate, tolto le telecamere e sottratto oggetti costosi; che ella chiedeva al Ca. se sapesse qualcosa a riguardo e la reazione dello stesso la rendeva sospettosa, come se fosse complice del furto; che il Ca. la chiamava spesso per chiederle dove si trovasse, con la scusa di volere passare a prendere un caffè; che, anche in data 02.11.2023, lo stesso si era informato su dove ella si trovasse, intorno alle ore 15.00, ed ella diceva che avrebbe dovuto recarsi a casa dal momento che il fabbro doveva riparare i danni che le erano stati procurati; che ella si trovava in campagna a lavorare, ma intono alle ore 15.30-15.45 si recava presso l'abitazione e notava un trambusto, ossia oggetti fuori in veranda ed una macchina all'interno, tanto che pensava che fosse arrivato il fabbro; che avvicinandosi riconosceva la autovettura del Ca. e gli chiedeva cosa stesse facendo all'interno della sua abitazione; che lo stesso forniva delle risposte vaghe ed ella si avvedeva che, sopra un muretto, vicino alla autovettura del Ca. vi era uno stereo, che era l'unica cosa che non era stata sottratta il giorno prima; che il Ca. le diceva che pensava che ella si trovasse a casa; che il Ca. iniziava ad urlare ed a spintonarla, dal momento che ella gli domandava come si fosse permesso ad entrare in casa, facendola cadere a terra; che ella per proteggersi, d'istinto, lo spingeva all'interno di una stanza e chiudeva la porta, dicendo al Ca. che avrebbe dato le sue spiegazioni ai Carabinieri; che ella stessa contattava subito i Carabinieri chiedendo di recarsi sul posto dal momento che aveva trovato una persona all'interno della sua abitazione; che ella aveva trovato il Ca. all'interno dell'abitazione, tra la camera dove lo aveva chiuso e la cucina e lo stesso si era affacciato per vedere chi fosse arrivato; che i Carabinieri erano giunti in circa sette minuti.

In atti vi è verbale di perquisizione veicolare e personale dei Carabinieri della Stazione di Maruggio del 02.11.2013 a carico di Ca.Ga., dal quale risulta che la perquisizione è iniziata alle ore 15.50, con arrivo dei militari alle ore 15.30, e si è conclusa alle ore 16.00.

Orbene, deve rilevarsi che, sulla scorta dell'istruttoria compiuta, come sopra ampiamente sunteggiata, non vi sono elementi certi di giudizio per addivenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il reato alla stessa ascritto. Deve all'uopo osservarsi che il Ca. ha riferito di avere contattato l'imputata e di essere stato a sua volta ricontattato alle ore 15.00 circa dalla stessa per recarsi presso l'abitazione al fine di aiutarla a trasportare dei mobili, di essere stato condotto all'interno della camera da letto per prendere il ventilatore e di essere stato chiuso a chiave nella stessa stanza, con l'accusa di essere l'autore del furto che l'imputata aveva subito il giorno prima.

Invero; con riferimento al tempo in cui il Ca. sarebbe rimasto all'interno della camera da letto, ivi chiuso a chiave dalla Po., il Ca. stesso ha dapprima riferito di esservi rimasto sino all'arrivo dei Carabinieri, contattati dalla stessa Po., dichiarando che gli stessi erano giunti dopo dieci secondi da quanto Io stesso, dopo essere stato rinchiuso, aveva cercato di guadagnare la fuga tramite la finestra avvedendosi della presenza delle sbarre e, successivamente, ha riferito invece, nel corso della medesima deposizione, di essere rimasto chiuso in camera per mezz'ora, per essere stato liberato dai Carabinieri, affermando che i militari sarebbero arrivati dopo circa mezz'ora dalla telefonata, alle ore 16.00.

Invero, in disparte la circostanza che lo stesso Or. ha riferito di essere giunto sul posto dopo circa dieci minuti dalla richiesta della Centrale di Manduria (sostanzialmente come la stessa imputata in sede di esame, che ha parlato di circa sette minuti), diversamente da quanto affermato dal Ca., e che lo stesso Ca. ha riferito di essere giunto a casa della Po., su richiesta della stessa, dopo la telefonata, alle ore 15.30 circa, e poi di essersi recato in camera da letto, dove non è chiaro se sia rimasto sino alle 16.00, per mezz'ora, ovvero solo dieci secondi, deve osservarsi che il Ca. ha infine collocato l'arrivo dei Carabinieri alle ore 16.00, circostanza smentita dallo stesso verbale di perquisizione di cui sopra.

La deposizione testimoniale resa dal Ca. (alla quale si fa all'uopo rimando) appare pertanto non solo generica, contraddittoria, come detto, con riferimento all'elemento fondamentale del tempo di permanenza all'interno della camera da letto, ma, in parte, smentita dalle ulteriori risultanze istruttorie, ossia dal verbale di perquisizione e dalla testimonianza del militare escusso, di cui detto, rendendosi incerto persino l'effettivo orario di arrivo presso l'abitazione della Po.

La incertezza sui tempi di arrivo e di permanenza totale presso l'abitazione della Po., ma soprattutto all'interno della camera da letto (dapprima indicati in pochi secondi e poi in mezz'ora) ove il Ca. era stato chiuso a chiave dall'imputata, rende impossibile stabilire con certezza il tempo di privazione della libertà personale del Ca., ossia un elemento essenziale per la ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato ascritto all'imputata e, conseguentemente, se la stessa privazione si sia protratta per un tempo giuridicamente apprezzabile, dovendosi pertanto addivenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputata ex art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste. A causa del numero dei processi riservati per la decisione all'udienza del 22.11.2023 e del carico della stessa udienza non è stato possibile procedere alla redazione della motivazione contestuale della sentenza, stimandosi adeguato anche in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio il termine indicato in dispositivo per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve PO.Em. dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 22 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2024.

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