Tribunale Napoli sez. I, 07/01/2016, (ud. 07/01/2016, dep. 07/01/2016), n.299
La responsabilità penale per sequestro di persona è configurabile quando si riscontra una condotta coercitiva e violenta diretta a privare la vittima della propria libertà di movimento, come dimostrato dai video e dalle testimonianze raccolte. L'applicazione delle attenuanti generiche può bilanciare la gravità del fatto con le circostanze del caso concreto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 4.03.13, Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. venivano tratti a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 21.01.15, contumaci gli imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parte ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame degli imputati, e l'acquisizione dei verbali di individuazione fotografica del 25.09.12, del DVD contenente le riprese delle telecamere dell'Auchan, riservandosi la produzione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge e l'esame degli, imputati.
Il Giudice, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste suor Ba. Or., responsabile del centro di accoglienza della Caritas di Giugliano in Campania e rinviava il processo per l'assenza degli altri testi di lista.
All'udienza del 19.05.15 il Giudice procedeva ad escutere il teste isp. Ri. Ma., all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di PS di Giugliano; ed il teste Ma. Gi., responsabile per la sicurezza presso il centro commerciale Auchan di Giugliano.
All'udienza del 1.10.15, mutata la persona fisica del giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: le parti si riportavano alle richieste istruttorie e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti giàò acquisiti; il Giudice ammesse nuovamente le prove, procedeva all'escussione del teste ass. Vi. Ni., in servizio; presso il Commissariato di PS di Giugliano. All'udienza del 7.01.16 si procedeva ad escutere il teste D'Er. Da., in servizio presso il centro Auchan come addetto alla sicurezza.
All'esito delle deposizioni il Giudice ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. in relazione al reato di cui in epigrafe.
In tal senso, il teste ass. Ri. Ma. - con una deposizione chiara e priva di contraddizioni - riferiva che in data 24.07.12 interveniva presso il centro commerciale Auchan di Giugliano ove era stata segnalata dal personale della sicurezza la presenza di una ragazza di etnia rom maltratta da alcuni connazionali che l'avevano costretta a salire a bordo di un'autovettura Seat Arosa tg. --omissis--; egli pertanto escuteva a SIT i responsabili della sicurezza del centro commerciale, Ma. Gi. e D'Er. Da. oltre alla suora del centro Caritas ove la ragazza cui la ragazza era stata affidata.
Il teste riferiva, inoltre, di aver effettuato accertamenti sul veicolo risultando che risultava intestato ad una ditta di vendita di autovetture sita a Volla (NA); ditta che da ulteriori accertamenti risultava, poi, inesistente; da accertamenti effettuati presso lo SDI, a bordo del predetto veicolo risultava essere stata fermata in precedenza tale Io. Sl..
Il teste riferiva, ancora, di aver acquisito i filmati registrati dalla telecamera del sistema di videosorveglianza del centro Auchan in base al quale personale della scientifica estrapolava i fotogrammi relativi al momento in cui la giovane donna veniva trascinata da due uomini e da una donna - tutti connazionali- e fatta salire a bordo dell'auto.
I due uomini venivano identificati presso il campo nomadi in Se. An., Ad. Kr. mentre la donna veniva identificata in Ad. Vi..
La ragazza, identificata in An. Ga. - in stato interessante - veniva affidata ai servizi sociali presso una casa famiglia della Caritas di Giugliano ed egli provvedeva ad escutere a SIT la responsabile, suo Ba. Or..
Il teste Ma. Gi., responsabile della sicurezza presso il centro Auchan di Giugliano riferiva che il 24.07.12 mentre si trovava in sala video notava che due giovani di etnia rom trascinavano una ragazza loro connazionale verso l'ingresso n. 4 del centro commerciale, ove egli si recava immediatamente; qui constatava che la ragazza, in forte stato di agitazione, pur non parlando bene la lingua italiana, faceva capire al personale della sicurezza che i due connazionali avevano i suoi documenti; nel contempo presso l'ingresso n. 4 giungeva un'autovettura Seat Arosa tg. --omissis-- dalla quale scendeva un ragazzo di etnia rom che affermava di essere il marito della giovane che trascinava la ragazza aiutato da una donna che era giunta con lui e che lo aiutava spingendo la giovane che opponeva loro resistenza riuscendo a farla salire sull'autovettura a bordo della quale si allontanavano velocemente.
Il teste riferiva di aver poi effettuato un riconoscimento fotografico riconoscendo alcuni dei soggetti che avevano partecipato all'azione.
Il teste ass. Vi. Ni. riferiva che a seguito i, segnalazione del personale della sicurezza del centro Auchan si recava sul posto e visionava il filmato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza ove si vedeva che una giovane donna di. etnia rom veniva trascinata da un ragazzo per il braccio all'esterno dell'ipermercato.
Dopo aver visionato il filmato egli si recava presso un campo rom nei pressi del centro commerciale ove identificava la ragazza nella minore An. Ga. (in stato interessante) che, pur non parlando bene la lingua italiana, faceva intendere di non volere stare all'interno di tale insediamento e veniva quindi affidata ad una casa famiglia.
Il teste D'Er. Da., addetto alla sicurezza del centro Auchan di Giugliano riferiva che il 24.07.12 mentre si trovava in sala video notava una donna di etnia rom molto agitata che si, aggirava all'interno del centro commerciale e due uomini che le giravano attorno; insospettito dal comportamenti dei, due uomini egli raggiungeva le persone per accertarsi cosa stesse succedendo; uno dei due uomini riferiva di essere il marito della giovane mentre la ragazza, pur non parlando l'italiano, riusciva a spiegare che ella fosse priva di documenti in quanto a lei sottratti dai due uomini; i; due riuscivano a trascinare la ragazza all'esterno del varco 4 dove a bordo di un'autovettura Seat Arosa giungeva un altro uomo che affermava di essere il marito della giovane oltre ad una donna; i due, aiutati anche da altri connazionali, con la forza trascinavano la ragazza che opponeva forte resistenza e riuscivano a farla salire a bordo del veicolo sul quale si allontanavano.
In udienza il teste D'Er. riconosceva nella foto n. 4 e nella foto n. 10 gli uomini che avevano trascinato la donna all'interno e nella foto n. 6 la donna che aveva aiutato i predetti spingendo la ragazza all'interno dell'autovettura. Agli atti sono presenti i fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza da cui emerge chiaramente che la donna opponeva resistenza ai suoi connazionali e che i predetti la trascinassero tirandola per il braccio, e spingendola al fine di farla salire a bordo del veicolo.:
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. in relazione al reato loro ascritto in rubrica; in tal senso, quanto all'identificazione la stessa appare certa proprio alla luce dell'identificazione operata dagli addetti alla sicurezza dell'ipermercato Auchan che avevano modo di parlare con le persone riuscendo a focalizzare i loro volti, conoscendo, tra l'altro le persone che spesso frequentavano tale centro commerciale.
Risultano, dunque, integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta: quanto all'elemento materiale, Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi., in concorso tra loro, con violenza consistita nel trascinare dall'interno del supermercato fino all'esterno dello stesso la giovane Angelova Galina, tirandola per il braccio e poi trascinandola materialmente per strada e spingendola costringevano la predetta che opponeva strenua resistenza - come si vede chiaramente dai fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza - a salire a bordo dell'autovettura Seat Arosa tg. --omissis-- ed a ritornare presso il campo nomadi di Giugliano dal quale ella si era allontanata volendo far rientro in Bulgaria per ricongiungersi al figlioletto.
Quanto all'elemento soggettivo si rinviene nella coscienza e volontà di porre in essere il comportamento criminoso da parte degli imputati che con un'azione congiunta poneva in essere la violenza nei confronti della donna per costringerla a tornare nel campo rom dal quale ella si era allontanata.
Questo Giudicante ritiene di poter applicare le attenuanti generiche a Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. giustificabili per tutti in considerazione delle modalità concrete con cui si sono svolte i fatti considerando che gli stessi conoscevano la donna ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto; attenuanti generiche da ritenere per tutti equivalenti alla contestata aggravante della minorata difesa e per Se. An., e Ad. Vi. anche alla contestata recidiva.
Tutto ciò premesso valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. la pena di mesi otto di reclusione ciascuno previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante per tutti ed alla recidiva contestata a Se. An. e ad Ad. Vi..
Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 cp, stante il certificato penale; ostativo in tal senso in favore di Ad. Vi..
Quanto a Se. An., e a Ad. Kr. questo giudice ,esprime un giudizio diXTAB/$XTAB
prognosi favorevole circa il loro futuro comportamento ed applica in loro favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara Se. An., Ad. Kr. e Ad. Vi. responsabili del reato ascritto e, ritenute per tutti le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e per Se. An., e Ad. Vi. anche alla recidiva, li condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa per Se. An. e Ad. Kr..
Napoli, 7.01.16