Corte appello Napoli sez. VI, 28/09/2023, n.9338
La condotta di colui che, attraverso una denuncia infondata e supportata da dichiarazioni false, simula un reato mai avvenuto, integra gli estremi del delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p., configurandosi quando il denunciante, con consapevolezza e intenzionalità, mira a trarre un indebito vantaggio personale, come un risarcimento economico, basandosi su elementi di fatto palesemente contraddittori rispetto alle risultanze istruttorie.
Svolgimento del processo
All'udienza del 09.01.2018 il G.M. del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso la sentenza, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto l'imputato Sa.Ci. responsabile del reato di cui in rubrica e condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali. Con pena sospesa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato per i seguenti:
MOTIVI DI APPELLO
Con i quali chiede:
1) Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.;
2) Riduzione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.
All'udienza del 07.11.2022, su istanza della difesa, si disponeva il rinvio con sospensione dei termini di prescrizione.
Alla odierna udienza, definita con trattazione orale ai sensi dell'art. 23 D.L. 149 del 2020, assente l'imputato, il P.G. concludeva per la conferma e la Difesa si riportava ai motivi di appello.
All'esito del relativo giudizio, osserva questa Corte quanto segue:
Motivi della decisione
La vicenda storica accertata.
Quanto al merito della decisione di condanna, va subito evidenziato che la Corte ritiene integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della stessa da parte del giudice di primo grado, ad esse riportandosi, laddove le censure formulate contro la decisione impugnata sostanzialmente non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal predetto giudice (così come ormai ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano, costituendo un unicum inscindibile vedi tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011 Ud. (dep. 12/04/2012) Rv. 252615, Sez. 5, Sentenza n. 40005 del 07/03/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260303, Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266617, Cass. sez. III sent. n. 27300 del (…) che sottolinea come la motivazione della sentenza di secondo grado "deve essere concisa e riguardare gli aspetti nuovi o contraddittori mal valutati".
In estrema sintesi il primo giudice sulla base della compiuta istruttoria ha accertato che:
In data 13.11.2015, il Sa., odierno imputato, venditore ambulante di biancheria di corredo, sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Poggiomarino.
Il Sa. dichiarava che, alle ore 3:45 del 13.11.2015, nel mentre scendeva di casa, allorquando chiudeva il garage alle sue spalle prima di salire a bordo del camion di sua proprietà, contenente biancheria per un valore di circa 30.000 euro, era vittima di un sequestro di persona a scopo di rapina.
L'imputato dichiarava di essere stato aggredito da tre uomini, di cui uno armato e che in compagnia di un quarto, lo conducevano in un'autovettura, individuata dallo stesso in una (…). Nello stesso momento, un quinto uomo si poneva alla guida del proprio camion, allontanandosi in direzione contraria a quella dei malviventi.
Il Sa. raccontava di essere stato abbandonato in un complesso abitativo popolare di Napoli e che successivamente si dirigeva presso la Stazione della Circumvesuviana al fine di far ritorno a Poggiomarino.
Nei giorni successivi, il Sa. riferiva di aver rinvenuto il proprio camion presso l'area mercantile del comune di Poggiomarino e pertanto allertava immediatamente i Carabinieri di Torre Annunziata.
I Carabinieri, giunti sul posto, procedevano ad ispezionare i luoghi nelle immediate vicinanze al fine di reperire tracce utili ai fini dell'identificazione dei responsabili e verificare la presenza di eventuali impronte papillari sul mezzo. Tuttavia, tali controlli avevano esito negativo.
Dalla visione dei filmati delle telecamere posizionate lungo il tragitto percorso dai malviventi si evinceva che, il giorno del denunciato reato, non era transitata alcuna autovettura corrispondente alla descrizione effettuata dal Sa.
Inoltre, dalle telecamere di sorveglianza della Stazione della Circumvesuviana di Poggiomarino emergeva che l'imputato era ivi giunto a piedi e non a bordo di un treno.
1.1. I motivi In punto di responsabilità, sono infondati e non meritano accoglimento.
1.1. La difesa chiede la assoluzione dell'odierno imputato perché il fatto non costituisce reato.
La difesa deduce la assoluzione del Sa. dal momento che lo stesso non simulava alcun reato in quanto denunciava un fatto effettivamente verificatosi, fornendo tuttavia delle false dichiarazioni in ordine alle modalità di verificazione dell'evento.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Alcun dubbio si pone circa la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato ascritto, dal momento che dal compendio dibattimentale emerge chiaramente che il Sa. falsamente denunciava l'avvenuto reato di sequestro a scopo di rapina, al fine di ottenere un indebito arricchimento, derivante dall'eventuale risarcimento del danno subito. In particolare, la palese falsità dei fatti descritti dall'imputato emerge dalla visione dei filmati delle varie registrazioni reperite, in ordine alle circostanze spaziali e temporali denunciate. Infatti, il Sa. dichiarava che nel mentre saliva a bordo del proprio camion, contenente biancheria per un valore di 30.000,00 euro, veniva assalito da più uomini, di cui uno armato, i quali lo conducevano forzatamente in un'autovettura, individuata dallo stesso in una (…), per poi essere successivamente abbandonato presso un complesso abitativo popolare di Napoli. Tuttavia, dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, posizionate lungo il tragitto percorso dai sequestratori, non si rilevava il passaggio di alcuna autovettura (…) o quantomeno simile alla stessa. Inoltre, il Sa. indicava che a seguito dell'abbandono da parte dei sequestratori si dirigeva a piedi alla vicina Stazione della Circumvesuviana di Napoli al fine di prendere il treno di ritorno per Poggiomarino, ma dall'impianto di telecamere a circuito chiuso di quest'ultima Stazione, captate tra le ore 6:30 e le ore 08:00, emergeva che il Sa. era ivi giunto a piedi e non a bordo di un treno. Difatti, dalle telecamere si notava il Sa. giungere a piedi dalla direzione dell'ingresso pedonale della Stazione, senza che nella circostanza di tempo considerata vi fosse in arrivo un treno concomitante proveniente da Napoli. Si tratta di elementi che palesano come non si fosse verificato alcun reato se si considera che appare, singolare che Sa.Ci., consapevole di doversi recare a lavoro per una giornata intera in una località molto distante come il comune di Sapri, il giorno della presunta rapina abbia dimenticato il telefono cellulare, nonché il registratore di cassa, dispositivo indispensabile per compiere la sua quotidiana attività. Inoltre è ancor più insolito pensare che dei malviventi, consapevoli dei rischi derivanti dai fatti commessi, si siano audacemente recati presso il comune di Poggiomarino o, luogo del presunto commesso reato, e abbiano generosamente restituito quanto con forza avevano sottrailo. Peraltro, in riferimento a quest'ultima circostanza, si osservi anche che, in seguito al rinvenimento dei camion, è stata effettuata un'ispezione dei luoghi nelle immediate vicinanze del veicolo e delle impronte papillari presenti sul mezzo al fine di reperire tracce utili all'identificazione degli autori del fatto delittuoso, ma nulla di rilevante è stato rinvenuto. Pertanto, alla luce degli elementi probatori acquisiti deve ritenersi provato, in base, a indizi gravi, precisi e tra loro concordanti che Sa.Ci. abbia in data 13.11.2015 affermato falsamente, con una denuncia sporta presso la Caserma dei Carabinieri di Poggiomarino, di aver subito un sequestro a scopo di rapina di un carico di 30.000 euro di biancheria posti all'interno del suo camion. Reato che non si è mai verificato e le cui dichiarazioni erano state inventate ad arte dallo stesso imputato, condotta, realizzata dall'imputato in modo necessariamente consapevole e ai fine di conseguire un arricchimento economico consistente nell'eventuale risarcimento del danno subito a causa della rapina.
Correttamente dalla indicata ricostruzione dei fatti il primo giudice correttamente ha desunto che non vi fossero dubbi circa la piena colpevolezza dell'odierno imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p.
2.1. I motivi d'appello relativi alla dosimetria della pena sono infondati e non meritano accoglimento.
2.1. La difesa richiede il minimo pena e la concessione di tutti i benefici di legge. Il motivo è infondato.
Precisamente la richiesta appare apodittica, in quanto carente di qualsiasi profilo di censura della motivazione - precisa e puntuale - fornita sul punto dal giudice di primo grado: nessuna indicazione è fornita dalla difesa sui motivi per i quali le già valutate concrete modalità di svolgimento della vicenda, connotate da particolare offensività, ossia la falsa denuncia di un reato, quale il sequestro a scopo di rapina, nei fatti accertati mai verificatosi, imporrebbero una ulteriore riduzione della pena e la concessione di ulteriori benefici, in considerazione per altro delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e dell'applicazione della pena base in ragione equivalente al minimo edittale.
Dunque, la entità della pena inflitta appare congrua in relazione al reato contestato ed adeguata alla obiettiva entità dei fatti.
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente applicato i parametri di cui all'art. 133 c.p. ed in relazione al disvalore dei fatti commessi - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito - ha applicato una pena (mesi 6 di reclusione) che risulta essere assolutamente congrua e che deve trovare conferma in questa sede.
La sentenza va dunque integralmente confermata, con condanna anche alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Il complessivo carico di lavoro, e la necessaria previsione di termini più stringenti per i procedimenti con imputati detenuti, ha imposto prudenzialmente di indicare nel presente procedimento il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione, non interamente fruito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 599 c.p.p. e 23 D.L. 149/2020, conferma la sentenza emessa in data 9.1.2018 dal G.M. del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da SA.Ci., che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio. Indica il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.
Così deciso in Napoli il 5 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2023.