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Simulazione di reato: dolo e consapevolezza della falsità nell'elemento soggettivo (Giudice Raffaele Muzzica)

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Tribunale Nola, 25/05/2023, n.993

Per integrare il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), è necessario il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato. Tuttavia, non è configurabile il reato quando l'agente riferisce elementi da altri appresi che ritiene corrispondenti al proprio "vero soggettivo," purché non emergano elementi di piena consapevolezza della falsità. La consapevolezza della falsità è elemento essenziale per configurare il dolo richiesto dalla norma.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
L'imputata Ci.Mi. veniva citata a giudizio, con decreto emesso dal PM della Procura in sede il 24/3/2022, per rispondere all'udienza del 29/9/2022 del reato in rubrica contestato.

In quella sede il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputata, ricorrendone i presupposti di legge e, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti. Stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato per l'istruttoria all'udienza del 9/3/2023.

In quell'udienza il difensore della persona offesa chiedeva costituirsi parte civile; il Giudice, sentite le altre parti, con ordinanza dettata a verbale dichiarava inammissibile l'istanza. Si escutevano la persona offesa Ma.Ma. - la cui denuncia querela veniva acquisita con il consenso delle parti - ed il teste Ve.St. ed il processo veniva rinviato per il prosieguo istruttorio all'udienza del 20/4/2023.

In quella sede il difensore rinunciava a tutti i propri testi di lista, eccezion fatta per Bo.Se. e Fi.Vi., ed il Giudice, sentito il PM, revocava l'ordinanza ammissiva della prova. Il difensore produceva documentazione ed il processo veniva rinviato per la chiusura dell'istruttoria e la discussione all'udienza odierna.

In questa sede, non essendo comparso l'imputato e non avendo reso costui dichiarazioni utilizzabili, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni in epigrafe.

Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza, con contestuale redazione dei motivi.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di Ci.Mi. perché il fatto non sussiste.

Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla denuncia querela sporta dall'imputata, quale corpo del reato, nonché dalle prove documentali in atti e, segnatamente, la richiesta di risarcimento danni inviata nei confronti della Ci., la richiesta di accesso agli atti ex art. 146 D. lgs. 209/2005, la documentazione contrattuale relativa alla pratica assicurativa con allegata anagrafica, le relazioni peritali n. 10176.00/20 e n. 8888.00/20 sulle vetture coinvolte nel sinistro con allegato materiale fotografico, la stampa del cartellino presenze relative al mese di aprile 2020 di Bo.Se. e Fi.Vi., la ricevuta di pagamento del BeB "Di." del 31/5/2020 per trentotto notti, la scansione del percorso automobilistico relativa al giorno 16/4/2020. Completano il compendio probatorio il manoscritto proveniente dall'imputata, con la documentazione medica allegata, nonché gli atti acquisiti con il consenso delle parti, ovvero la denuncia querela sporta da Ma.Ma.. Sulla base delle fonti di prova utilizzabili la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.

La persona offesa Ma.Ma. - sia in sede di denuncia querela acquisita con il consenso delle parti che in sede dibattimentale - riferiva di essere proprietaria dell'autovettura Smart targata (…) la quale, in data 16 aprile 2020, alle ore 16:45 circa, era parcheggiata al Corso (…) all'altezza dei gradoni di S. Maria Apparente, parallela al marciapiedi sotto casa della proprietaria. La vettura veniva urtata e danneggiata, secondo quanto appreso da un testimone oculare, tale Ve.St., che, nell'immediatezza dei fatti, contattò la persona offesa fornendole fotografie e notizie utili, nella parte anteriore da una vettura Fiat Panda targata (…) che effettuava una manovra di parcheggio. A domanda del difensore, la Ma. precisava di non conoscere il Ve. che, avendo assistito alla scena, aveva chiesto informazioni circa la titolarità della vettura ed era stato indirizzato verso l'abitazione della Ma., a cui consegnava un bigliettino con le notizie utili.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, la Ma. affidava incarico professionale ad un legale, al quale fornì tutti i dati in suo possesso. La pratica fu presa in carico dalla società assicurativa Qu. - atteso che la vettura coinvolta era debitamente assicurata - che diede mandato al perito di effettuare una perizia sulla vettura della Ma., da documentazione allegata agli atti. Dopo tempo, la Ma. contattava il proprio legale per essere edotta dell'esito della pratica ed apprese da quest'ultimo che la società assicurativa aveva bloccato l'iter in quanto la controparte Ci.Mi., intestataria del veicolo, aveva disconosciuto l'evento, peraltro presentando apposita denuncia querela (versata agli atti di questo dibattimento e costituente presunto corpo del reato). A domanda del Giudice, la Ma. negava di aver mai ricevuto indennizzi o risarcimenti per i danni dubiti.

Per tali motivi la Ma. presentava apposita denuncia querela nei confronti di Ci.Mi..

Le dichiarazioni della Ma., sebbene animate da un interesse particolare nella vicenda, trattandosi di una persona offesa del reato peraltro animata dall'espressa volontà di costituzione di parte civile, preclusa per ragioni eminentemente processuali in questa sede, risultano complessivamente attendibili, in quanto concise e precise - peraltro rese nell'immediatezza dei fatti, essendosi acquisita la denuncia querela sporta - non vulnerate da alcuna contraddizione. La Mo. non ha manifestato alcun astio nei confronti dell'imputata, a lei peraltro ignota, non sussistendo, stando a quanto consta a questo Giudice, nessun rapporto tra le parti ("Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)". (Sez. Un., Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214 - 01).

Le dichiarazioni della Ma. si sono connotate per una natura parzialmente de relato ed hanno trovato integrale riscontro in quelle rese da Ve.St.. Ve.St. ha reso dichiarazioni in sé attendibili, stante l'assenza di contraddizioni e la provenienza da un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, di cui è stato testimone oculare.

Il teste confermava che il 16 aprile 2020 si trovava in Napoli, nei pressi del Corso (…), per motivi di lavoro, allorquando, intento a camminare guardando il proprio cellulare, dapprima udiva un forte rumore e poi, alzando il capo, notava una Fiat Panda di colore scuro con alla guida una donna di circa quarant'anni d'età che, facendo manovra in retromarcia, urtava la Smart targata (…) ivi parcheggiata, danneggiandole il parafanghi anteriore più volte, per poi guadagnare l'uscita e andare via.

Su contestazione effettuata dalla difesa, il Ve. riferiva di aver provato a fare cenno alla conducente che, tuttavia, andava via senza troppo curarsi dell'accaduto e - come precisato in dibattimento dal teste - probabilmente senza essersi nemmeno accorta dell'urto.

Il Ve., avendo assistito alla scena, con il proprio cellulare fotografava la targa posteriore della vettura tamponante e, dopo aver assunto informazioni tra gli esercenti commerciali in loco, veniva indirizzato presso l'abitazione della titolare della vettura, tale Ma.Ma., alla quale consegnava un foglietto di carta su cui aveva appuntato tipologia del veicolo e numero di targa, nonché il suo numero di cellulare.

A fronte di tali elementi accusatori, l'imputata - affetta da gravi problemi di salute ma ciò nonostante, significativamente, rinunciante a far valere ogni impedimento in questo procedimento - ha fornito la sua versione dei fatti in un documento manoscritto, acquisito agli atti.

La Ci., titolare della vettura Fiat Panda targata (…) riferiva di non aver mai condotto tale vettura, nella disponibilità esclusiva della figlia Se., infermiera in servizio presso il Co. di Napoli insieme con il fidanzato Vi.Bo..

Quando ricevette la richiesta di risarcimento danni da parte della compagnia assicurativa, la Ci. chiese lumi alla figlia ed al genero, che negarono in ogni modo di aver mai tamponato alcuna vettura. In quel periodo di grave emergenza pandemica, peraltro, i due ragazzi alloggiavano presso una struttura ricettiva a spese della Regione Campania, per evitare la diffusione dei contagi in quanto personale ospedaliero.

Il giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte della società assicurativa, pertanto, la Ci., fidandosi di quanto riferito dalla figlia, si recava a sporgere denuncia querela, su suggerimento del proprio legale. Nel corpo della denuncia querela, la donna si limitava a riferire la propria estraneità al sinistro, riferendo che la vettura era in uso a sua figlia Bo.Se., che a sua volta le aveva riferito di non aver causato alcun incidente stradale, come confermato dalla stessa Bo., presente alla stesura della denuncia. Nel manoscritto, inoltre, la Ci. riferiva che nel luglio 2020 la vettura veniva periziata ed il perito stabiliva che i segni presenti sulla Fiat Panda - residuo di un vecchio incidente - non erano compatibili con quelli riscontrati sulla Smart della Ma..

La versione difensiva propugnata dalla Ci. - in sé nitida e non irragionevole - è stata corroborata dall'escussione dei testi a discarico, Bo.Se. e Fi.Vi., rispettivamente figlia e genero della Ci. i quali, nonostante Io stretto rapporto con l'imputata, hanno reso dichiarazioni in sé attendibili, in quanto riscontrate dall'istruttoria documentale. Entrambi i testi riferivano che il giorno 16 aprile 2020 la vettura Fiat Panda intestata alla Ci., in uso alla Bo., all'epoca trent'enne, non aveva arrecato alcun danno ad altra vettura.

I testi riferivano, infatti, come documentato dalla scansione dei cartellini marcatempo prodotti dalla difesa, che il giorno 16/4/2020 avevano marcato in ingresso intorno alle 7:00 del mattino ed in uscita verso le 14:45, circa, giungendo al BeB messo loro a disposizione dalla Regione Campania - "Di." verso le ore 15:10.

Così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, non è emersa prova oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie contestata.

Alla luce degli elementi di prova acquisiti - impregiudicata ogni valutazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, più propriamente da ricondursi in astratto alla diversa e più grave ipotesi di cui all'art. 368 c.p. - è emersa con chiarezza l'assenza di falsità della denuncia della Ci.. È emerso, infatti, che la Ci., in sede di denuncia, si limitava a riferire quanto appreso de relato dalla figlia Bo.Se. - come dalla stessa confermato proprio in sede di denuncia - ovvero che quest'ultima non aveva realizzato nessun sinistro, oltre a dichiarare quanto pacificamente emerso e incontestato nell'istruttoria dibattimentale, ovverosia la sua estraneità al presunto sinistro.

Impregiudicata ogni valutazione in ordine alla prova dell'effettiva verificazione del sinistro stradale, sulle sue modalità e sulle responsabilità ivi connesse, è incontestabile che la Ci. si sia limitata a riferire quello che può definirsi come il suo "vero soggettivo", ovvero quanto riferitole dalla figlia. Ed è altamente presumibile ritenere conforme al vero il dato per cui la Bo. ebbe a riferire alla madre - a torto o a ragione, ciò esula dalla valutazione di questo Giudice - di non aver commesso alcun sinistro stradale: non solo perché la Bo. confermava già in sede di denuncia querela quanto denunciato dalla Ci. - peraltro, il giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione da parte della società assicurativa - ma perché reiterava la medesima dichiarazione, peraltro non scevra da un riscontro documentale, in sede dibattimentale. L'impossibilità di qualificare la denuncia della Ci. in termini di falsità - già elemento sufficiente a fondare una pronuncia di proscioglimento nel merito nei confronti dell'imputata - si riverbererebbe, ad abundantiam, sulla prova del dolo del reato in contestazione, del tutto insussistente nel caso di specie, difettando la piena consapevolezza dell'imputata di rendere una dichiarazione (oggettivamente) falsa ("Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto" (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014 - dep. 04/12/2014, Barassi, Rv. 26141701).

Per le ragioni anzidette, dunque, Ci.Mi. deve essere assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve Ci.Mi. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 25 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.

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