Tribunale Nola, 17/01/2023, n.2161
Il reato di falso ideologico in atto pubblico richiede la prova rigorosa del dolo generico e non può essere integrato in assenza di elementi certi che attestino la condotta falsificatoria dell'agente; deve altresì escludersi la configurabilità del reato qualora la condotta derivi da mera negligenza o leggerezza.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede del 4 luglio 2017, veniva disposto il rinvio a giudizio di Mo.Ma. dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, chiamato a rispondere del reato trascritto in rubrica per l'udienza del 12.12.2017. Alla prima udienza dibattimentale, il Giudice stante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta UCPI, rinviava il processo all'udienza del 26.06.2018 disponendo la rinotifica del decreto e del verbale di udienza nei confronti dell'imputato.
Alla prenominata udienza, il Giudice (nella persona della Dott.ssa La.Sa.) dichiarava l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento. Successivamente la scrivente, stante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta UCPI, rinviava il processo all'udienza del 19.02.2019.
Alla succitata udienza il Giudice (nella persona della Dott.ssa Gemma Sicoli) superata la fase delle questioni preliminari senza che venisse sollevata alcuna eccezione, dichiarava aperto il dibattimento le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e la scrivente, attestata la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza. L'istruttoria iniziava con l'acquisizione, da parte del Giudice, della copia del certificato di proprietà e trascrizione dell'atto di vendita. All'esito, stante l'assenza dei testi di Pubblica Accusa, rinviava il processo all'udienza del 02.07.2019. Dopo un ulteriore rinvio il processo approdava all'udienza del 26.11.2019. In tale udienza, il Giudice (Dott.ssa Raffaella Lupo) - stante il legittimo impedimento avanzato dal difensore e considerato che il presente procedimento, proveniente da udienza preliminare, non poteva essere trattato dalla suddetta autorità giudiziaria, rinviava il processo all'udienza del 06.12.2019.
Alla succitata udienza, il Giudice (nella persona del Dott.re Arnaldo Merola) dopo aver dato atto dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, letto il decreto Presidenziale di rassegnazione dei fascicoli pendenti sul ruolo della Dott.ssa Sicoli i quali non potevano essere trattati dal GOT, ritenuta l'assenza di ragioni d'urgenza, trasmetteva gli atti al Presidente per la valutazione della competenza. All'esito, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 05.02.2020. In tale udienza, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 21.04.2020 dinanzi alla Dott.ssa Gemma Sicoli. Dopo un ulteriore rinvio disposto a causa dell'emergenza epidemiologica, il processo approdava all'udienza del 27.12.202. Alla prenominata udienza, il Giudice (Dott.ssa Raffaella Lupo) stante l'assenza dei testi e considerata l'impossibilità di trattare il presente procedimento proveniente da udienza preliminare, rinviava il processo all'udienza del 16.02.2021. Alla summenzionata udienza, il Giudice (Dott.ssa Gemma Sicoli) dava atto del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante e, stante l'assenza dei testi dei quali non vi era prova della citazione, rinviava il processo all'udienza del 25.05.2021.
Alla predetta udienza, la scrivente procedeva all'escussione del teste In.Do. e successivamente acquisiva la dichiarazione di conferimento incarico dell'11.01.2016 sottoposta in visione al predetto. All'esito il processo veniva rinviato all'udienza del 12.10.2021.
Dopo un breve rinvio si approdava all'udienza del 3.11.2021. In tale udienza, la scrivente dava atto che il teste Sa.Ar. era assente giustificato mentre gli altri due testi Pa.Vi. e Nu.Do. risultavano sconosciuti agli indirizzi indicati; pertanto il Giudice disponeva nuove
ricerche dei predetti a mezzo Pg rinviando il processo all'udienza dell'16.11.2021.
Alla citata udienza, il Giudice procedeva all'escussione del teste di Pubblica Accusa Nu.Do. al quale il Pm sottoponeva la visione, il verbale di s.i. chiedendo l'acquisizione. Il Giudice, sentite le
parti, rigettava la richiesta e rinviava il processo all'udienza dell'1.12.2021 accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa, di invertire l'ordine delle prove.
Alla succitata udienza, l'istruttoria proseguiva con l'escussione del teste Pm Isp. Ar.Sa.
All'esito il Pm avanzava richiesta di escutere ex art.507 c.p.p. il signor Li.Ro., il difensore si opponeva ed il Giudice, sentite le parti, si riservava all'esito dell'istruttoria. Il processo approdava all'udienza del 26.01.2022.
Dopo un breve rinvio, all'udienza del 29.03.2022 la scrivente dava atto che non sussisteva la prova della citazione del teste Pa.Vi. il quale risultava migrato nel comune di Ravenna, disponendo per la successiva udienza, la citazione dello stesso a mezzo Pg, previe ricerche, con avviso di assoluta indispensabilità a cura della cancelleria. Alla medesima udienza, il difensore rappresentava la volontà dell'imputato di rendere esame tuttavia stante l'impossibilità dello stesso come risultava dal certificato medico prodotto, la scrivente rinviava il processo all'udienza del 3.05.2022.
Alla summenzionata udienza, il Giudice stante l'assenza ingiustificata del teste Pa.Vi. il quale aveva regolarmente ricevuto notifica a mani proprie e, considerato che si trattava di un fascicolo ultra triennale, disponeva l'accompagnamento coattivo del predetto teste per l'udienza del 28.06.2022.
Dopo un ulteriore rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, il processo approdava all'udienza dell'11.10.2022 con sospensione dei termini di prescrizione.
Alla prenominata udienza, il Giudice procedeva all'escussione del teste Pa.Vi. e all'esame dell'imputato. La difesa insisteva per l'escussione della propria teste di lista Ca. rinunciando agli altri testi. Il Giudice, sentite le parti, ne revocava la relativa ordinanza ammissiva per manifesta superfluità. All'esito la scrivente rinviava il processo all'udienza del 20.12.2022 anche per la discussione.
All'odierna udienza, il difensore dell'imputato rinunciava all'escussione della teste Ca.Ro. ed il giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva. Successivamente la scrivente dichiarava chiusa l'istruttoria utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a concludere, sulle conclusioni delle parti, a seguito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
Sulla scorta delle fonti di prova documentali raccolte, poste a fondamento della decisione (certificato di proprietà n. (...) rilasciato dall'ACI-PRA / trascrizione atto / dichiarazione di conferimento dell'incarico dell'11.01.2016 tra del Do.Ma. e testimonianza resa dal predetto / dichiarazioni rese dal teste Nu.Do. / testimonianza resa dall'Isp. Ar.Sa. / testimonianza resa dal teste Pa.Vi. ed esame imputato/ cartolina racc. AR a firma di Ca.Ro.) la vicenda processuale risulta così brevemente ricostruita.
Tale procedimento prende le mosse dall'accusa formulata nei confronti del Mo., titolare dell'Agenzia Studio Al., per aver attesto falsamente sul certificato di proprietà dell'autovettura targata (...), che la firma dell'atto di vendita apposta dalla sig. Ca.Ro., precedente proprietaria del veicolo, fosse avvenuta in sua presenza.
Ed invero dal certificato di proprietà e dalla trascrizione dello stesso agli atti, si evince che l'autovettura (...) di proprietà della Ca.Ro., in data 11.01.2016 veniva venduta ad un tale In.Do. per un importo di euro 900,00. Tale documento veniva formato presso l'Agenzia Studio Al. di titolarità dell'imputato il quale autenticava che la dichiarazione di vendita avveniva in sua presenza.
All'udienza del 25 maggio 2021 veniva escusso il teste In.Do. il quale dichiarava di essere titolare di una ditta individuale sita in (...) che si occupava dell'acquisto e vendita di auto attraverso la rete internet. In particolare, il teste dichiarava di essere interessato all'acquisto di una Fiat e di aver per tale motivo, conosciuto il signor Pa.Vi. intraprendendo con lo stesso una trattativa.
Il teste confermava che in quel periodo era proprietario di altra vettura fiat panda e confermava, sollecitato dal Pm, che la vettura che acquistava era intestata a tale Ca.Ro., moglie di Nu.Do. aggiungendo testualmente "mi sono recato con Pa.Vi., me l'ha fatta vedere questa macchina, perché lui era, con lui avevo il contatto che dovevo comprare questa macchina". Pertanto In. riferiva che portatosi in Acerra, visionava la macchina e decideva di acquistarla, accordandosi successivamente riguardo il prezzo. In seguito, a bordo della propria autovettura, il teste riferiva di essersi portato presso l'agenzia "Al." sita in Castello di Cisterna ove era presente anche la precedente proprietaria, di cui non ricordava il nome "io ho pagato l'auto, lei ha firmato, perché lei era la venditrice, io ho firmato, ho pagato e me ne sono andato". Successivamente il citato confermava, su sollecitazione del Pm, che sul proprio veicolo poneva la targa di prova (...) in originale mentre sulla vettura da acquistare veniva apposta la medesima targa in cartone riproducente quella originale e quindi lo stesso numero di targa.
Su domanda del Giudice, In. dichiarava di non rammentare se all'interno dell'agenzia era presente anche il titolare "c'erano delle persone dentro, però io non li conosco, perché io sono di fuori paese, sono di San Cipriano" limitandosi a parlare solo con la venditrice dell'auto.
A tal proposito, il Pm procedeva a formale contestazione atteso che in sede indagini In. dichiarava che, nel momento in cui firmava l'atto di vendita presso la citata agenzia, la proprietaria della vettura oggetto di acquisto non era presente. A tal riguardo il teste, mentre in un primo momento si giustificava dichiarando testualmente "ma c'era una signora scusate, non mi ricordo ma se era la proprietaria, comunque una signora c'era, mica ogni signora", successivamente confermava quanto riferito in sede di indagini.
Su domanda della difesa, il teste raccontava che, in generale, nel momento in cui si acquistava un veicolo il venditore deve apporre la propria firma al passaggio di proprietà portandosi fisicamente in agenzia aggiungendo altresì che talvolta il venditore può recarsi anche in separata sede, non necessariamente insieme all'acquirente. Successivamente, il citato riconosceva la dichiarazione rilasciata e firmata dallo stesso in data 11.06.2016 per la volturazione del passaggio di proprietà (cfr. documentazione agli atti).
In sede di escussione, il Nu.Do. riferiva di essere il marito della Ca.Ro. la quale era proprietaria della vettura Fiat panda targata (...). Proseguendo il teste dopo aver confermato che tale veicolo veniva venduto aggiungeva "mia moglie è andata in agenzia a firmare il passaggio" specificando che lo stesso era impegnato a lavoro.
In maniera illogica il Nu. dichiarava dapprima di non conoscere il Pa.Vi. e successivamente riferiva di averlo conosciuto e visto una sola volta, nell'occasione della vendita della vettura quindi precedentemente alla formalizzazione della vendita.
A tal riguardo, il Pm procedeva a formale contestazione, leggendo il contenuto delle sommarie informazioni rese all'epoca dei fatti dal Nu. ed invero il citato confermava che la moglie non si era mai recata presso l'agenzia Al. e di aver apposto la firma all'atto di vendita a casa propria. In merito il Nu. inizialmente dichiarava di non rammentare a causa dell'eccessivo decorso del tempo aggiungendo subito dopo che la moglie aveva apposto la firma presso l'agenzia "prima sono venuti a portare delle carte da firmare, quelle della macchina e poi mia moglie è andata in agenzia a firmare il passaggio. Basta questo so".
In definitiva, sollecitato diverse volte dal Giudice, il Nu. confermava quanto dichiarato in sede di indagini. Su domanda del difensore, il teste riferiva di aver venduto la vettura al Pa.Vi. chiarendo altresì che lui, essendo impegnato a lavoro, non era presente né in agenzia nè e a casa e di aver quindi saputo dalla moglie che, la stessa aveva apposto la firma presso la sua abitazione. Successivamente alla vendita, il Nu. raccontava che l'acquirente Pa.Vi. effettuava il pagamento nelle mani della moglie ed aggiungeva altresì di essere clienti dell'agenza "Al." di Mo.Ma. situata in Acerra.
L'Isp. Ar.Sa., in sede di escussione, premetteva che l'attività di indagine e 1'informativa erano state curate dal Sovr. Ro.Li., suo vice comandante, aggiungendo di essere tuttavia a conoscenza dei fatti. Ed invero il citato riferiva che in data 10 gennaio 2016 il Sovr. Li. nel mentre rientrava presso la sua abitazione in Pomigliano D'Arco e, precisamente nei pressi dell'hotel quadrifoglio, "notava che due autovetture che lo sorpassavano, erano due Panda, la prima era targata (...) e l'altra macchina era le iniziali della targa erano (...), perché era coperta da una targa di prova. Tutte e due le targhe delle autovetture in questione avevano la stessa targa di prova, quindi la targa di prova era (...) e per legge la targa di prova può essere apposta soltanto su un'autovettura, non su tutte e due le autovetture perché l'assicurazione non copre la seconda autovettura, quindi una delle due doveva essere falsa". A tal proposito il teste raccontava che il collega inseguiva le due vetture e fermatosi in via Mauro Leone, si identificava ad una delle due persone alla guida di una Fiat Panda e li invitava a portarsi in ufficio per delucidazioni in merito. Successivamente l'Ar. raccontava che, da accertamenti effettuati dal Sovr., la Ca.Ro. era la conducente di una vettura "questa signora aveva la seconda targa di prova uguale alla prima, che era originale, questa era di cartone con i numeri della targa prova, per ad era completamente falsa e ci fermiamo qua" procedendo in seguito a contravvenzione e al sequestro del veicolo.
Su domanda del Pm, l'agente di Pg non sapeva riferire in merito all'accertamento relativo all'odierno capo di imputazione, vale a dire sul certificato di proprietà e sull'agenzia, dichiarando che era stato curato dal Sovr. Li. sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di indagini e della documentazione prodotta.
All'udienza dell'11 ottobre 2022 si procedeva all'escussione del teste Pa.Vi. il quale riferiva di occuparsi di vendita auto da più di venti anni e di conoscere l'agenzia Al. Già prima dell'11 gennaio 2016. In particolare il teste raccontava che, dopo aver inserito l'autovettura Fiat Panda targata (...) della Ca.Ro. sulla piattaforma online al fine di venderla, veniva contattato da alcuni commercianti interessanti. Dettagliatamente il Pa. riferiva che era stato il
Nu., marito della Ca.Ro., a decidere di vedere la vettura, persona che aveva conosciuto all'interno di un bar di Acerra ove lo stesso lavorava.
Successivamente il signor In.Do. interessato all'acquisto del veicolo e visionato lo stesso decideva di comprarlo. Pertanto il Pa. informava la proprietaria Ca. chiedendole di andare a firmare il passaggio di proprietà. Su domanda del difensore, il Pa. riferiva che, nel momento in cui giungeva In. presso la propria sede, l'autovettura era ancora nella disponibilità della proprietaria aggiungendo che quindi lo stesso si portava presso l'abitazione della Ca. in Acerra ove prelevava il veicolo che portata in Pomigliano D'Arco.
Il teste riferiva poi che nella medesima giornata alle ore 15:00 si portava presso l'agenzia Al. per ritirare la documentazione ed ivi giunto riscontrava la presenza dell'acquirente In. e altre due persone, ovvero il padre ed il fratello del predetto "che, stavano con un'altra macchina, se non mi sbaglio un'altra panda la signora non so se è andata la mattina o prima che andavamo noi a firmare il passaggio" sottolineando che la Ca. non era presente la donna lo informava che era andata a firmare in precedenza. Il Pa. aggiungeva poi che mentre prima era possibile che il venditore firmava in due momenti diversi, attualmente e precisamente dall'anno 2018, considerato che sussiste il foglio unico il venditore doveva apporre la firma in sede dell'affettiva formalizzazione del passaggio di proprietà. Su domanda del Pm, il teste confermava inoltre la sussistenza della targa di prova apposta a bordo della vettura condotta dall'acquirente.
Una volta che i due coniugi Nu./Ca. ottenevano il pagamento del veicolo, il teste dichiarava di non aver ricevuto alcun tipo di lamentela in ordine al passaggio di proprietà "io ho fatto solo da intermediario" e di aver ricevuto solo la ricevuta del passaggio.
Proseguendo il Pa. dichiarava che il passaggio di proprietà veniva pagato dal cliente in sede del ritiro dello stesso.
Alla medesima udienza si procedeva infine all'esame dell'imputato il quale premetteva di essere titolare dell'agenzia "Studio Al. di Mo.Ma." e quindi di svolgere l'attività di consulente automobilistico. In merito ai fatti oggetto di contestazione, il pervenuto raccontava che l'11 gennaio 2016, veniva contattato dal Pa. il quale lo informava che "sarebbero venuti da me dei signori per la trascrizione di un atto di vendita, però c'era un problema siccome la signora aveva da poco partorito, da mesi, da giorno, non poteva recarsi presso il mio studio, se potevo fare la cortesia di andare io a casa sua a prendermi la firma della vendita e tutta la documentazione per effettuare il passaggio". Pertanto il citato specificava di essersi portato, nella medesima mattinata, presso l'abitazione della donna ove ritirava la documentazione dell'autovettura, visionava la carta di identità della Ca. e faceva apporre a quest'ultima la firma sul certificato di proprietà in originale.
Proseguendo il Mo. dichiarava che la vendita avveniva alle ore 15:00 in sua presenza oltre che del Pa.Vi. e di altre due persone.
Su domanda del difensore, l'imputato riferiva che non necessariamente dovevano essere presenti tutte e due le parti all'atto della firma aggiungendo che ciò era una cosa che succedeva sovente "vado in concessionaria, la concessionaria mi firma l'atto di vendita, vado in ufficio, preparo la pratica, porto a termine la pratica, un collaboratore della concessionaria viene, ritira la documentazione e mi paga". Su domanda del difensore e visionando la dichiarazione di vendita, il Mo. affermava che la firma era stata apposta dalla Ca.Ro. precisando altresì che su tale documento non era necessario identificare e riportare la sottoscrizione anche dell'acquirente ma che si trattava solo di un documento per raccogliere la volontà della venditrice.
Infine il Mo. riferiva di non conoscere la Ca.Ro. ma di aver intravisto qualche volta il marito.
Il difensore dell'imputato produceva in udienza la cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata finalizzata alla citazione della teste che riportava la firma della Ca.
Per tutto quanto sopra esposto, ritiene questo Giudice che va emessa sentenza di assoluzione nei confronti del Mo., atteso che non è stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto così come contestato.
Ed invero, così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, non vi è prova della circostanza che il pervenuto formava falsamente il certificato di proprietà del veicolo Fiat Panda targata (...) apponendo la firma della Ca.Ro., precedente proprietaria della vettura, in luogo della stessa.
In punto di diritto l'art. 497 cod. pen. punisce "il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476".
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ovvero di un pregiudizio dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione. (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza il. 25911/2021).
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art 479 è irrilevante la collocazione del soggetto in una determinata posizione formale della struttura impiegatizia dell'ente pubblico, essendo sufficiente il fatto oggettivo della sua attività funzionale, anche se prestata in modo occasionale, tranne l'ipotesi di incompetenza assoluta od oggettiva che ricorre allorquando l'organo o l'ente in cui il soggetto e inquadrato sia del tutto sfornito del potere di emettere l'atto (Cfr: Cass. Sez. 5, 7490/1980, richiamata da Sez. 5, 12785/2019).
Nel caso di specie giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale "integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di delegazione "ACI", che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA), allorché attesti falsamente l'apposizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati". (Cfr.: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45299 del 9 settembre 2018).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze processuali, non può certamente ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. La scrivente ritiene che sebbene sia stato certamente provato che la Ca.Ro. vendeva la sua autovettura Fiat Panda all'In.Do. in data 11.01.2016, tuttavia non è stata raggiunta la prova certa che il Mo. apponeva la firma, in luogo della proprietaria del veicolo.
Sicuramente dalle testimonianze rese dai testi si evince una piena assonanza nella conferma che la Ca.Ro. non si trovava presso l'agenzia "Studio Al." dell'odierno imputato il giorno 11.01.2016 alle ore 15:00, ovvero nel momento in cui veniva formalizzata la vendita con il nuovo certificato di proprietà, atteso che oltre alla presenza del pervenuto vi era l'acquirente In.Do., in compagnia del fratello e del padre.
A tal riguardo In.Do. in sede di escussione, sebbene dopo diverse sollecitazioni, confermava quanto dichiarato in sede di indagini ovvero che la parte venditrice non era presente in agenzia all'atto del rilascio del certificato di proprietà; in egual modo il Nu.Do., confermava la circostanza che la moglie avesse apposto la propria firma presso la sua abitazione. Infine anche il Pa.Vi., ovvero l'intermediario, veniva informato dalla stessa Ca. eli aver apposto la firma precedentemente.
Quanto predetto, veniva suffragato altresì dalla dichiarazione resa dall'odierno imputato il quale coerentemente affermava che in data 11 gennaio 2016 dopo esser stato contattato dal Pa., il quale lo informava che dei soggetti si sarebbero portati presso la sua agenzia per la trascrizione di un atto di vendita, dichiarava che da parte sua la Ca.Ro. "aveva da poco partorito, da mesi, da giorno, non poteva recarsi presso il mio studio, se potevo fare la cortesia di andare io a casa sua a prendermi la firma della vendita e tutta la documentazione per effettuare il passaggio". Pertanto il citato specificava di essersi portato, nella medesima mattinata, presso l'abitazione della stessa ove ritirava la documentazione dell'autovettura, visionava la carta di identità della Ca. e faceva apporre a quest'ultima la firma sul certificato di proprietà in originale.
Il teste Pa. in sede di escussione aggiungeva poi che mentre prima era possibile che il venditore firmasse in due momenti diversi, attualmente e precisamente dall'anno 2018, considerato che sussiste il foglio unico il venditore doveva apporre la firma in sede dell'effettiva formalizzazione del passaggio di proprietà.
A tal riguardo occorre osservare che il Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIMS ha pubblicato il decreto dirigenziale n. 196 del 27 Settembre 2021, che fissa a partire dall'1 Ottobre 2021 l'entrata a regime delle disposizioni sul rilascio del Documento unico di circolazione (DU), contenute nel d.lgs. 98 del 29 maggio 2017, per i veicoli assoggettati a legislazione vigente al regime di iscrizione al PRA.
Sulla base di ciò, la nuova "carta di circolazione" sostituire i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell'Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di tagliare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione. All'unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tutti i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l'utenza.
Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già emessi alla data di entrata in vigore del documento unico manterranno la loro validità fino alla scadenza.
Pertanto, gli atti di vendita possono essere redatti in modalità digitale presso gli STA (sportello telematico dell'automobilista). In questo caso non è più necessario premunirsi della marca da bollo prevista per l'autentica della firma del venditore considerato che l'atto digitale viene sottoscritto dal venditore con firma elettronica avanzata. A seguito dell'acquisto del veicolo usato, si dovrà autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita e, entro sessanta giorni dall'autentica, sarà necessario procedere alla registrazione del passaggio di proprietà all'unità territoriale ACI -Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il quale provvederà poi al rilascio del certificato di proprietà digitale - CDPD - aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC). Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell'autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.
Sulla base di quanto predetto si evince che, mentre precedentemente alla riforma poteva accadere che il venditore apponesse la firma al certificato di proprietà cartaceo in un momento differente alla sua formalizzazione, la quale poteva poi avvenire anche successivamente, attualmente con il documento unico, realizzato online, il momento della firma e quello del rilascio dello stesso coincidono.
Sotto il profilo soggettivo, in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, 13266/2021).
Orbene, dall'esame degli atti legittimamente utilizzabili per la decisione - quali, in particolare, la documentazione acquisita e le dichiarazioni testimoniali raccolte lungo il corso dell'istruttoria dibattimentale - non è emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della colpevolezza dell'odierno imputato con riferimento al fatto a lui ascritto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato allo stesso contestato ovvero che egli abbia apposto la firma della Ca. in luogo di ella non potendosi escludere che la signora abbia firmato l'atto precedentemente all'acquirente. Per questo motivo, non essendo stata raggiunta la prova sufficiente della penale responsabilità dell'imputato, questo va assolto dalla accusa formulata, ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p. per mancanza di prove.
Ne discende, pertanto il proscioglimento con la formula assolutoria di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 co.2 c.p.p. assolve Mo.Ma. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Giorni novanta per il deposito dei motivi.
Così deciso in Nola il 20 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2023.