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Lesioni stradali: la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce una circostanza aggravante

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Corte appello Udine, 06/06/2023, n.1073

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce una circostanza aggravante del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., che tale delitto possa concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 c.d.s., la quale deve pertanto ritenersi in esso assorbita, derivandone altrimenti una duplicazione della pena per il medesimo fatto.

Lesioni stradali e omissione di soccorso: attendibilità della testimonianza e insufficienza di prove

Lesioni stradali: la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce una circostanza aggravante

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta di data 17.6.2022 l'imputato Ar.Ro. veniva tratto a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui alla rubrica.

All'udienza del 18.10.2022, in presenza dell'imputato, avutasi la costituzione di parte civile della persona offesa De Ri., veniva formulata dalla difesa dell'imputato la richiesta di citazione del responsabile civile Italiana Assicurazioni s.p.a.. All'udienza del 17.11.2022 si depositava il decreto di citazione del responsabile civile. All'udienza del 24.1.2023, presosi atto dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile e della conseguente rinuncia della difesa dell'imputato alla citazione del responsabile civile, si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano le prove con ordinanza resa ex art. 495 c.p.p.. All'udienza del 28.2.2023 si disponeva differimento per impedimento a comparire dell'imputato e della persona offesa. All'udienza del 18.4.2023 si svolgeva l'esame dei testi De Ri. e Az.Ca. e del consulente tecnico del pubblico ministero Ma.Ma.; il pubblico ministero, nulla opponendo la difesa, rinunciava a un teste e a un consulente tecnico di lista siccome superflui; su accordo delle parti si acquisivano verbale s.i.t. di Ca.Go. e verbale di dichiarazioni spontanee dell'imputato. All'udienza del 18.5.2023 si procedeva all'esame del teste Ma.Ni., del consulente tecnico della difesa Ci.Ci. e dell'imputato; previa dichiarazione di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe e il giudice pronunziava come da dispositivo.

La penale responsabilità dell'imputato risulta provata oltre la soglia del ragionevole dubbio.

Le modalità del sinistro stradale di cui all'imputazione, occorso in Udine, viale (…) Tullio all'intersezione con via (…) verso le ore 15 del 16.10.2021, dal quale derivavano lesioni personali di durata superiore a quaranta giorni in danno della persona offesa De Ri., si sono potute ricostruire con adeguato grado di attendibilità sulla base delle risultanze dell'istruzione dibattimentale e sono perlopiù incontestate nel loro materiale accadimento.

Dai rilievi degli operanti della Polizia Locale di Udine intervenuti sul luogo del sinistro e dalle prove dichiarative assunte consta che l'imputato Ar.Ro. percorreva alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf tg. (…) di sua proprietà, solo a bordo, viale (…) in Udine con direzione verso viale (…), provenendo da via (…), e veniva a collisione con la parte anteriore destra dell'autovettura contro la ciclista Ri., la quale proveniva dalla laterale destra via della Vigna, strada con obbligo di precedenza; la persona offesa cadeva al suolo, riportando nel sinistro gravi lesioni personali, diagnosticate presso l'Ospedale di Udine come fratture vertebrali di C2 e D3, ematoma dei tessuti molli a fianco e gluteo sinistri, trauma cranico; il ricovero ospedaliero si protraeva dal 18.10 al 30.11.2021; la natura e la durata delle lesioni hanno ricevuto conferma anche dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero dott. Gi.Fl., la cui relazione si è acquisita in atti su accordo delle parti; la durata complessiva dello stato di malattia è stata determinata dal consulente tecnico in 117 giorni.

Il sinistro si verificava in un tratto stradale leggermente curvilineo, con unico senso di marcia nella corsia di pertinenza dell'imputato, con asfalto asciutto, in normali condizioni di luce diurna e senza anomalie meteorologiche, né di traffico veicolare.

Sottoposto obbligatoriamente all'alcoltest dagli operanti intervenuti a norma dell'art. 186 comma 4 c.d.s. per il caso di incidente, l'imputato risultava in stato di alterazione alcolica, evidenziata dal tasso alcolemico di 1,28 e 1,33 gr/l. rilevato nelle due misurazioni e dunque ampiamente eccedente il limite penalmente rilevante di 0,8 gr/l. Non si è palesato elemento alcuno che induca a dubitare dell'attendibilità delle misurazioni, effettuate con apparecchiatura idonea e sottoposta ai periodici controlli tecnici stabiliti dalla vigente normativa (art. 379 commi 6, 7 e 8, D.P.R. n. 495/1992).

L'imputato ha ammesso da parte sua di avere assunto bevande alcoliche presso un pubblico esercizio di Udine prima di porsi alla guida del veicolo.

La natura e la collocazione dei danni subiti dall'autovettura, che riportava il danneggiamento della parte anteriore destra e della fiancata destra (rottura paraurti anteriore, rottura supporto faro anteriore destro, deformazione parafango anteriore destro, scheggiatura parabrezza, rottura specchietto destro, graffiature sulle portiere anteriore e posteriore di destra), e dalla bicicletta (deformazione cerchi anteriore e posteriore, deformazione parafanghi anteriore e posteriore, graffiatura forcella anteriore sinistra, allungamento da deformazione del telaio, torsione del sellino, danni alle marce) appaiono chiaramente suggestivi di un urto avvenuto tra lo spigolo anteriore destro dell'autovettura e il lato sinistro della bicicletta e di un successivo scivolamento di questa lungo la fiancata destra dell'automezzo, sulla quale peraltro pare fossero già presenti dei danni anteriormente al sinistro; le caratteristiche fronto-laterali dell'urto risultano coerenti con la violazione dell'obbligo di dare precedenza gravante sulla ciclista, la quale nell'atto di attraversare il viale (…) da destra a sinistra collideva contro l'autovettura che sopraggiungeva dalla sua sinistra. Tale conclusione appare sostanzialmente in accordo con le obiettive risultanze descritte anche dai consulenti tecnici delle parti, seppure con maggiore accento sulla componente frontale dell'urto da parte del consulente del pubblico ministero Ma.Ma. e sulla componente laterale da parte del consulente della difesa Ci.Ci..

Lo stesso imputato ha tuttavia ammesso in sede di verbale di dichiarazioni spontanee di data 16.10.2021, acquisito su accordo delle parti, e di esame dibattimentale che nell'imminenza dell'incidente egli stava guardando verso sinistra per verificare nello specchietto retrovisore esterno l'eventuale sopravvenienza di altri veicoli, con ciò perdendo di vista il lato destro della corsia di marcia, dalla quale proveniva la ciclista, e andando a impattare contro la ruota anteriore della bicicletta.

Inoltre, l'ampia larghezza del viale, l'assenza di traffico in senso contrario rispetto alla corsia di marcia dell'Ar. - trattandosi di un viale con corsie di marcia separate da aree di verde pubblico -, l'aperta visibilità di cui fruiva il conducente dell'autovettura rispetto alla via laterale di provenienza della De., non essendo presenti ostacoli alla visuale costituiti da altri veicoli, edifici, alberi o altro, le condizioni di luce diurna senza anomalie meteorologiche e le caratteristiche urbane del viale (…) presenza di laterali e di attraversamenti pedonali, concorrono a delineare la ricorrenza di un profilo di colpa in capo all'imputato, il quale, moderando adeguatamente la velocità in prossimità dell'intersezione a norma dell'art. 141 comma 3 c.d.s. e ponendo il necessario grado di attenzione alla prevedibile provenienza di veicoli dalla via laterale, considerata anche la presenza di un attraversamento pedonale sito sul viale (…) a brevissima distanza dal punto d'urto, che doveva ulteriormente consigliare un particolare grado di prudenza all'automobilista a norma dell'art. 141 comma 4 c.d.s., avrebbe evitato l'urto contro il velocipede o ne avrebbe quantomeno ridotto significativamente l'entità con conseguente minore gravità delle lesioni arrecate alla persona offesa. Va sottolineato come lo stesso consulente tecnico della difesa abbia quantificato la velocità tenuta dall'imputato in circa 47,4 km/h - ridottasi a 34 km/h al momento dell'impatto -, assai prossima al limite massimo di velocità e dunque eccessiva rispetto allo stato dei luoghi e alle disposizioni del codice della strada sopra richiamate, noto essendo che il mero rispetto del limite massimo di velocità non esaurisce le regole cautelari imposte al conducente di un autoveicolo.

Va ricordato che, secondo i principi che disciplinano la relazione di causalità contenuti negli artt. 40 e 41 c.p., la sussistenza di eventuali concause non interrompe il nesso causale, salvo che si tratti di cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento, mentre va negata ogni valenza escludente alle cause preesistenti o concomitanti; le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento sono esclusivamente quelle che si inseriscano nella serie causale quali fattori autonomi del tutto eccezionali, vale a dire straordinari e rarissimi e non semplicemente anomali o meramente inconsueti, e diano luogo a un decorso causale atipico, imprevedibile e incontrollabile da parte dell'agente, in modo tale che si verifichi l'interruzione del rapporto di derivazione causale dall'antecedente già verificatosi. Nel caso in esame non consta alcun elemento che consenta di ipotizzare la ricorrenza di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento lesivo, ma solamente della causa concomitante rappresentata dalla condotta colposa della persona offesa per violazione dell'art. 145 comma 4 c.d.s.

Il reato risulta procedibile d'ufficio anche successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/22 in ragione della sussistenza della contestata circostanza aggravante dello stato di ebbrezza alcolica prevista dall'art. 590 bis comma 4 c.p.; non rileva pertanto l'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa.

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce una circostanza aggravante del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., che tale delitto possa concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 c.d.s., la quale deve pertanto ritenersi in esso assorbita, derivandone altrimenti una duplicazione della pena per il medesimo fatto (Cass. sez. IV, 10.10.2018 n. 50325; Cass. sez. IV, 29.5.2018 n. 26875). Va ricordato che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 590 bis comma 4 c.p. non occorre la prova del nesso di derivazione causale dell'incidente dallo stato di ebbrezza alcolica.

Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A) di rubrica; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione del positivo comportamento tenuto successivamente al reato, come riferito dalla stessa persona offesa, della condotta processuale ammissiva e dell'indennizzo assicurativo erogato all'offesa, non essendo peraltro riconoscibile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la quantificazione del danno e la percentuale del concorso di colpa essendo derivate da valutazioni unilaterali della compagnia assicurativa e mancando il ristoro del danno morale da reato, è da ritenersi congrua la pena di mesi sei di reclusione, così determinata: p.b. anni uno mesi sei, diminuita a mesi nove a norma dell'art. 590 bis comma 7 c.p. e alla pena finale ex art. 62 bis c.p., non essendo consentito il giudizio di comparazione tra circostanze a norma dell'art. 590 quater c.p. Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia dei veicoli in sequestro.

A norma dell'art. 163 c.p. sussistono i presupposti per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato che l'assenza di precedenti penali e il comportamento complessivamente tenuto dopo il fatto consentono di reputare probabile la futura astensione dalla commissione di reati.

A norma dell'art. 222 c.d.s., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata che appare congruo stabilire in anni uno, avuto riguardo alle modalità della condotta, all'entità dello stato di ebbrezza alcolica, alla gravità delle conseguenze dannose e al grado della colpa e tenuto conto della misura edittale della sanzione amministrativa accessoria che sarebbe applicabile nel caso di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), comma 2-bis c.d.s..

Si ritiene congrua l'assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza a norma dell'art. 544 comma 3 c.p.p..

P.Q.M.
Il Tribunale di Udine sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

l'imputato Ar.Ro. colpevole del reato ascritto al capo A) e, ritenuto in esso assorbito il reato di cui al capo B), riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicato il disposto dell'art. 590 quater c.p., lo

condanna

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia dei beni in sequestro.

Letto l'art. 163 c.p.,

concede

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Dispone la comunicazione della sentenza al Prefetto di Udine.

Motivazione riservata nel termine di 30 giorni.

Così deciso in Udine il 18 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2023.

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