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Lesioni stradali e omissione di soccorso: attendibilità della testimonianza e insufficienza di prove

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Tribunale Taranto sez. I, 24/09/2024, (ud. 24/09/2024, dep. 24/09/2024), n.2662

Per l'affermazione di penale responsabilità in reati di lesioni stradali colpose e omissione di soccorso, la testimonianza della persona offesa, pur potendo costituire prova autonoma, deve essere sottoposta a un rigoroso controllo di attendibilità, specie in presenza di elementi probatori contraddittori e di comportamenti anomali o inverosimili da parte del dichiarante. L'assenza di riscontri oggettivi e l'incoerenza tra lesioni dichiarate e dinamica descritta possono condurre a una pronuncia assolutoria per insufficienza di prove certe e affidabili.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 28.06.2018 il P.M. in sede ha disposto il rinvio a giudizio -innanzi al Tribunale in composizione monocratica - di Mo.An., in atti generalizzato, per rispondere del reato di lesioni stradali colpose e omissione di soccorso (art. 590 c.p., art. 189 D.Lgs. n. 285/92), come meglio descritto nell'imputazione in epigrafe.

Alle udienze del 05.02.2019 e del 11.06.2019, il processo è stato rinviato stante la mancata notifica del decreto introduttivo del giudizio alla persona offesa.

All'udienza del 21.01.2020 il processo è stato rinviato al fine di verificare il perfezionamento della notifica del decreto introduttivo del giudizio alla persona offesa.

L'udienza del 05.05.2020 è stata differita d'ufficio per fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione del termine di prescrizione.

All'udienza dell'8.06.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., dichiarato aperto il dibattimento, le parti hanno formulato le rispettive richieste di prova orale e documentale e il giudice ha ammesso le prove richieste dalle parti, poiché allo stato non manifestamente irrilevanti. Il giudice, con il consenso delle parti, ha acquisito il verbale di riconoscimento fotografico eseguito dal Luogotente Ro.Ra., il verbale di identificazione fotografica effettuata dalla parte civile nonché la documentazione medica relativa alle lesioni patite da quest'ultima.

All'udienza del 15.02.2022 il processo è stato rinviato stante l'incompetenza funzionale del Gop alla trattazione della causa.

All'udienza dell'11.10.2022 è stata disposta la rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento e dell'attività istruttoria espletata mediante lettura degli atti; il processo è stato rinviato in ragione dell'assenza dei testi.

All'udienza del 21.03.2023 il processo è stato rinviato stante l'assenza dei testi.

All'udienza del 26.09.2023 è stata escussa la parte civile Tr.Vi.

Le parti hanno rinunciato all'esame del teste Luogotenente Ro.Ra.; il giudice, pertanto, ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova.

All'udienza del 13.02.2024 si revocava l'esame dell'imputato per la sua assenza, veniva assunta la testimonianza di Mo.Il. e veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento la produzione documentale della difesa concernente la copia della denuncia-querela sporta dall'imputato nei confronti del Tr., la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero avverso l'atto di denuncia-querela sporta dall'imputato nei confronti del Tr. nonché la dichiarazione rilasciata dall'odierno imputato avente ad oggetto disconoscimento del fatto storico e la richiesta di accesso agli atti.

All'udienza del 10.09.2024 è stato escusso il teste Er.Mi.; veniva dichiarato chiuso il dibattimento.

All'udienza del 24.09.2024, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e, il giudice, previa declaratoria di utilizzabilità di tutti gli atti regolarmente acquisiti, decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

La vicenda processuale può essere ricostruita sulla base delle dichiarazioni di due soggetti che forniscono due versioni reciprocamente inconciliabili di quanto accaduto, e segnatamente: quella della persona offesa - costituita parte civile - Tr.Vi., e quella di Mo.Il., figlia dell'imputato.

Iniziando dal primo, il Tr. nel corso del proprio esame ha ripercorso la descrizione degli eventi da egli già indicati nella denuncia-querela sporta in data 15.09.2017 innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Taranto.

Egli, in dibattimento, ha ricostruito l'episodio incriminato, riferendo che, in data 11.09.2017, alle ore 12,00 circa, Mo.An. si trovava alla guida della sua vettura Ford Cupra, allorquando, aveva eseguito una manovra di parcheggio in retromarcia per posizionate il proprio veicolo nei pressi del marciapiede antistante la sua abitazione, in via (...). Nell'eseguire tale manovra a ritroso, il veicolo del Mo. avrebbe attinto il Tr. con lo specchietto retrovisore posto sul lato passeggero, e, a seguito di tale impatto, questi sarebbe caduto rovinosamente per terra, procurandosi in tal modo lesioni personali consistite in "infrazione al 3 medio della rotula destra" con prognosi di giorni 30 (teste Tr.: "(...) quando il signore con mi sa che era una Ford Cupra mi sa che era il signor Mo., ha fatto una manovra su un marciapiede della via, di via (...) e praticamente non ci si poteva mettere lì perché c'era un divieto di sosta e seconda cosa ha messo le ruote bagnate sul marciapiede urtandomi con lo specchietto della macchina, strada bagnata che era sono scivolato e mi sono fatto male".

Il teste ha poi riferito i seguenti dettagli circa l'urto contro lo specchietto della vettura del Mo. (Pm Ma.: "lei si è fatto male a seguito dell'urto o della caduta". Teste Tr.: "no, l'urto m'ha fatto perdere l'equilibrio perché essendo molto scivoloso e poi a parte c'era come uno scivolo che era di casa sua, e là si scivolava, io sono passato di là, lui mi ha urtato e io sono caduto per terra).

In quella circostanza, il Mo., resosi conto di aver causato la caduta del Tr., non aveva prestato soccorso, preferendo rimanere all'interno della sua vettura per proteggersi dalla forte pioggia.

Il Tr., così, con non poca fatica, si sarebbe sollevato da terra autonomamente, per poi allontanarsi dirigendosi verso la propria abitazione (limitrofa alla zona in cui aveva parcheggiato il Mo.) e senza tuttavia richiedere l'intervento degli operatori del 118.

Il giorno successivo, il Tr. si sarebbe recato a casa dell'imputato chiedendogli di sporre denuncia-querela nei confronti della compagnia assicurativa per (...); tale circostanza è stata riferita dalla stessa persona offesa nei seguenti termini: "gli ho detto poi vediamo un attimo perché io porto il tutore se mi puoi fare la denuncia perché mi sono fatto mali.

Il teste ha precisato, inoltre, che l'odierno imputato era in procinto di posizionare la vettura sul marciapiede in prossimità dell'ingresso della propria abitazione.

Su visione di alcune immagini, acquisite al fascicolo dibattimentale e ritraenti l'abitazione del Mo., il teste ha riferito che nell'immagine n. 1 era ritratta l'abitazione dell'odierno imputato e la sua vettura; ha specificato, tra l'altro, che la caduta era avvenuta passando nel mezzo tra la macchina e lo scivolo di casa del Mo."

Su domanda del giudice, il teste ha riferito di essere stato urtato dallo specchietto retrovisore della macchina del Mo. nel momento in cui questi era intento a parcheggiare la vettura innanzi al portone della sua abitazione.

Dopo essere scivolato, a causa dell'urto, tuttavia, non sarebbe immediatamente tornato presso la sua abitazione, ma avrebbe chiesto aiuto al Mo. bussando anche dal vetro della macchina senza tuttavia sortire effetto alcuno in quanto il Mo. aveva preferito evitare di uscire dal veicolo per non bagnarsi a causa della forte pioggia.

La teste Mo.Il., figlia dell'imputato, avvertita ai sensi dell'art. 199 cpp, della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza, si è obbligata a rispondere secondo verità, ha riferito che, in data 11.09.2017, il padre era da poco tornato dal supermercato ed aveva parcheggiato l'auto davanti casa, egli, con il motore dell'auto ancora acceso, era in attesa che smettesse di piovere in modo tale da 1 scaricare le buste della spesa dentro casa".

La teste ha riferito di essersi trovata sull'uscio della porta in attesa di aiutare il padre.

In quel momento il Tr., preferendo non attraversare la strada perché vi erano delle vistose pozzanghere d'acqua, aveva deciso di camminare lungo lo spazio antistate tra il muro dell'abitazione del Mo. e il veicolo di quest'ultimo, scivolando, così per terra, a causa del suolo bagnato dalla pioggia.

Poco dopo, si era alzato ed era andato via (Teste I. Mo.: "Lui non, non c'è stata nessuna collisione, in pratica era rimasto dello spazio tra l'uscio e la macchina. Lui, per non fare il giro della macchina e passare in mezzo alla strada". P.m. Ma.:, Tr. Teste I. Mo.: Tr., il signor Tr. è passato in quel pezzo di... in quel pezzo che c'era tra la macchina e l'uscio di casa, e ti è scivolato, ma non ha neanche toccato né la macchina, né la porta di casa, è scivolato da solo".

P.m. Ma.: Tè ha visto tutto? "Teste I. Mo.: "Sì, sì, ho visto, ho visto". P.m. Ma.: "La vicenda l'ha vista lei dalla finestra". Teste I. Mo.: "Sì, sì, sì, perché ero davanti la porta che dovevo scaricare la spesa". P.m. Ma. E si è rialzato". Teste I. Mo.: "Sì, si è rialzato benissimo e se n'è andato").

Dopo pochi minuti, il Tr. avrebbe fatto ritorno presso l'abitazione dell'imputato, inveendo verbalmente contro il padre e sferrando pugni alla macchina, accusando il Mo. di averlo investito.

Su visione delle fotografie depositate in atti ritraenti l'abitazione dell'imputato, la teste ha riferito che non era presente un marciapiede tra l'abitazione del padre e il Tr. stradale, bensì "una soglia di casa è un raccoglimento piovano finalizzato ad impedire l'accesso dell'acqua nell'abitazione; per non far entrare l'acqua in casa, ma non è un marciapiedi. È la soglia di casa".

Nei giorni successivi il Tr. si era presentato a casa dell'imputato fornendogli "un bigliettino con i suoi dati anagrafici, dicendo a mio padre: "Vai all'assicuratone e fai la denuncia, che poi mi dai la somma, dividiamo la somma".

Tale anomala richiesta aveva spinto il Mo. a recarsi dai Carabinieri per sporgere denuncia-querela per tentata truffa contro Tr. (teste I. Mo.: Abbiamo fatto questa denuncia appunto perché era una truffa quello che lui ci proponeva, e poi abbiamo segnalato, diciamo, alla nostra assicurazione questo soggetto, che, appunto, ci ha proposto questo, infatti poi è venuto il perito anche dell'assicurazione a fare le foto).

Il teste Er.Mi. ha riferito di svolgere l'attività lavorativa di perito assicurativo.

In data 19.07.2018 aveva ricevuto da Al. S.p.A. l'incarico di effettuare alcuni accertamenti sul veicolo di proprietà di Mo.An., ritenuto responsabile del presunto investimento del pedone Tr.Vi.

Giunto nei pressi dell'abitazione del Mo., il teste, all'esito degli accertamenti sulla vettura, non aveva riscontrato alcun danno alla medesima; di conseguenza, dal momento in cui il Mo. aveva disconosciuto l'evento - in quanto a sua detta mai verificatosi - il teste ha riferito di aver proceduto a relazionare quanto accertato.

Il Mo. aveva, inoltre, trasmesso alla compagnia assicurativa una dichiarazione di disconoscimento del fatto storico.

11 teste ha riferito, altresì, di aver contestato, in epoche precedenti, alcuni sinistri che avevano visto coinvolto il Tr.

Infine, ha riferito che il sinistro stradale si sarebbe verificato in data 11.09.2017, mentre il suo intervento sarebbe avvenuto nel luglio 2018.

Orbene, tale contraddittorio quadro probatorio emergente dall'esame della parte civile e del teste della difesa, impone delle riflessioni prodromiche sulla complessiva attendibilità delle testimonianze, anche con riferimento al compendio probatorio documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, e il cui eventuale esito negativo potrà essere dirimente rispetto ad ogni successiva valutazione di merito.

Venendo alla valutazione delle prove orali acquisite, è noto il principio di ordine generale in base al quale le dichiarazioni rese dalla persona offesa "possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell' attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone " (Sez. LI, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214-01.

Altrettanto nota è la non necessità di ricorrere al meccanismo dei c.d. riscontri in ipotesi di persona offesa portatrice di interessi risarcitoli, imponendosi tuttavia nella valutazione un maggior rigore, quanto più la stessa sia foriera di interessi ultronei rispetto a quelli propri del processo penale ("Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che sì sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo dì attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro". (Sez. 4, Sentenza n. 410 del 09/11/2021 Ud. (dep. 11/01/2022) Rv. 282558 - 01).

Risulta dunque imprescindibile un'attenta e dettagliata verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della intrinseca ed estrinseca attendibilità della testimonianza da questi resa (cfr. Cass. pen. n. 40849/12, secondo cui: "In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da alcuna presunzione dì credibilità, con la conseguenza che il giudice deve procedere anche d'ufficio ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusatorio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi processuali, non potendo gravare sull'imputato l'onere di provare la falsità della deposizione).

Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, il giudizio di attendibilità e credibilità della versione dei fatti fornita dal Tr. non può che essere negativo.

Appare innanzitutto anomalo il comportamento tenuto dalla persona offesa nelle circostanze di tempo e luogo entro cui si sarebbe verificato l'evento: nel corso di una giornata con forte pioggia, il Tr. avrebbe constatato un veicolo eseguire una manovra di retromarcia nei pressi della propria abitazione, e purtuttavia, invece di attendere l'esito della manovra avrebbe deciso di tentare l'attraversamento della strada passando nelle vicinanze del veicolo in movimento.

In secondo luogo, con riferimento alla descrizione del luogo degli eventi, il Tr. ha fornito dettagli che non hanno trovato conferma nelle riproduzioni fotografiche in atti, avendo parlato di un "marciapiede" e di uno "scivolo" di proprietà dell'imputato, che tuttavia non risultano affatto essere presenti. Sotto questo profilo non si può non evidenziare come l'allegato fotografico sia stato riconosciuto come veritiero dallo stesso Tr. nel corso del suo esame: e dalla fotografia acquisita non risultano tali elementi (marciapiede e scivolo).

Eppure, il teste ha più volte fatto riferimento al marciapiede nel corso del suo esame, per esempio laddove riferisce che il veicolo del Mo. "ha messo le ruote sul marciapiede urtandomi con lo specchietto della macchina, strada bagnata che era sono scivolato e mi sono fatto male. Ed ancora il marciapiede è molto stretto, è un marciapiede molto piccolo, non è come quello della città, è molto stretto e lui faceva manovra in modo che si metteva poi dentro casa, forse perché stava piovendo, a ridosso della porta di casa sud".

Un altro dettaglio significativo è il confronto tra tale impatto, che con ogni probabilità sarà avvenuto con un veicolo a velocità estremamente ridotta (sia perché era impegnato in una manovra di parcheggio in centro urbano, sia perché la visibilità era condizionata dalla forte pioggia) e l'indicazione dei traumatismi subiti dalla p.o., anche con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dallo stesso.

Ebbene, il Tr., su domanda del pm, indicando il punto di lesione, ha riferito: "mi è saltata l'unghia, mi sì è gonfiato il dito e poi quando sono andato a casa sanguinavo il ginocchio e sono andato in ospedali, ove gli sarebbe stata certificata una prognosi di giorni trenta.

Orbene, tali così gravose lesioni, specialmente alle dita della mano, paiono stridere con il racconto da egli fatto circa quanto accaduto immediatamente dopo la caduta, e cioè che egli avrebbe ripetutamente bussato al finestrino del veicolo del Mo. per indurlo ad uscire per constatare l'accaduto.

Appare, poi, estremamente inverosimile che egli abbia omesso di chiedere l'immediato intervento dei sanitari, o comunque non si sia recato direttamente presso il locale nosocomio, ma abbia preferito recarsi poco dopo presso l'abitazione del Mo. inveendo contro di lui accusandolo del sinistro, e ripresentarsi, il giorno dopo, per invitarlo ad aprire una pratica risarcitoria presso la propria compagnia assicurativa assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

La possibilità che dopo un lieve impatto eseguito in retromarcia, un soggetto possa aver subito lesioni così gravi da richiedere giorni trenta di invalidità, appare incompatibile con la possibilità che questi abbia potuto poi rialzarsi da solo, trovare l'energia per bussare più volte presso il finestrino del veicolo, e quindi fare ritorno a casa rimandando poi solo in un secondo momento il soccorso sanitario.

A ulteriore suggello di tale racconto, già intrinsecamente sospetto e foriero di molteplici perplessità, va aggiunto il confronto con quello fornito dalla figlia dell'imputato, la quale ha riferito di una caduta accidentale auto procuratasi dallo stesso Tr. eseguendo una scelta un pò avventata di attraversamento della strada in uno spazio rimasto angusto dal posÌ2Ìonamento del veicolo in retromarcia, e che sarebbe autonomamente scivolato in una delle pozzanghere che avevano reso viscoso il piano di calpestio a causa della pioggia.

Per giunta, la teste Mo. ha anche riferito della proposta economica prospettatagli dal Tr. di dividere l'importo del risarcimento, al fine di sollecitare il proprietario del veicolo ad assumersi la responsabilità dell'accaduto e denunciare il sinistro presso la propria compagnia assicurativa.

Circostanza questa confermata dalla stessa parte civile (Avv.to della difesa Sa.: "e che richiesta faceva al Mo.? "Teste Tr.: "no no", Avv.to della difesa Sa.: "in quella occasione richiedeva qualcosa? Teste Tr. "niente, gli ho detto solamente di tener presente che io mi ero fatto male. Avv.to della difesa Sa.: "la denuncia all'assicurazione per "(...)?" Teste Tr.: "gli ho detto: poi vediamo un attimo perché io porto il tutore se mi puoi fare la denuncia perché mi sono fatto male").

Il che offre più di qualche spunto all'idea che la denuncia penale successivamente sporta dal Tr. sia mossa da intenti ritorsivi verso il Mo. per non essersi prestato a collaborare nel progetto lucrativo che il primo aveva escogitato per ricavare denaro dall'accaduto intavolando una pratica risarcitoria stragiudiziale.

Resta il fatto che dal compendio probatorio assunto, l'unica prova della responsabilità dell'imputato verrebbe esclusivamente dalla testimonianza del Tr. che, però, risulta in più punti contraddittoria, inverosimile e perplessa, e in buona parte smentita dai riscontri esterni acquisiti in atti.

Il riferimento è alla compatibilità tra l'impatto subito e le lesioni rivendicate; alla circostanza che pur avendo subito tali gravose lesioni il danneggiato si sarebbe rialzato immediatamente per bussare ripetutamente al finestrino del veicolo al fine di invitare il conducente a uscirvi; alla circostanza che pur in presenza di cosiffatti lungo permanenti traumatismi la parte abbia omesso di richiedere l'intervento dei soccorsi, od abbia omesso di recarsi immediatamente a richiederli presso l'ospedale.

A tutto voler tacere, poi, della peculiare dinamica dell'accaduto, tenuto conto del contesto di tempo e luogo in cui sarebbe avvenuto l'impatto, e cioè nel corso di una manovra di retromarcia, con forti precipitazioni meteoriche a ostacolare la visione periferica del conducente, intraprendendo un'iniziativa assolutamente imprudente da parte del pedone di voler camminare lungo lo spazio antistate tra il muro e il veicolo prima ancora di aver atteso il completamento della manovra di sosta.

Ebbene, è evidente come le contraddizioni ed incongruenze così rassegnate si rivelino idonee ad influire negativamente sul giudizio di credibilità e attendibilità della persona offesa, conducendo all'adozione nei confronti dell'odierno imputato di una pronuncia assolutoria, sebbene in termini dubitativi, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 co. II c.p.p.

assolve Mo.An. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazioni contestuali.

Così deciso in Taranto il 24 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2024.

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