Tribunale Genova sez. II, 19/09/2024, (ud. 21/06/2024, dep. 19/09/2024), n.2405
La condotta omissiva consistente nella mancata impugnazione di un testamento lesivo della quota di legittima non integra di per sé un atto fraudolento ex art. 11 d.lgs. 74/2000, salvo che risulti connotata da artifici o raggiri idonei a sottrarre il bene alle garanzie patrimoniali del creditore. La frode non può essere desunta da un'omissione che non abbia reso impossibile o difficoltoso il recupero del bene da parte dell'Erario.
Svolgimento del processo
Con decreto del 10.3.2023 il GIP del Tribunale di Genova disponeva il rinvio a giudizio di PR.St. innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui in epigrafe.
Le prime due udienze del 3.10.2023 e del 26.10.2023 erano di mero rinvio, mentre a quella del 4.12.2023 il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti. Veniva, altresì, acquisita agli atti la sentenza di assoluzione n. 311/2023 emessa dal GUP di Genova, relativa al parallelo procedimento penale nei confronti dei coimputati PR.Le. e PR.Al., figli dell'odierno imputato.
Alle successive udienze del 21.5.2024 e del 28.5.2024 veniva esaurita l'istruttoria dibattimentale tramite l'escussione dei testimoni e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'ultima udienza del 21.6.2024 l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni scritte che venivano allegate al verbale, dopodiché il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento e, all'esito della discussione delle parti che concludevano come da verbale d'udienza, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di 90 giorni.
Motivi della decisione
St.PR. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per avere, in particolare, sottratto la villa sita (...), del valore di circa Euro 4.000.000, all'esecuzione coattiva del credito tributario vantato dall'Agenzia delle Entrate, non impugnando il testamento del padre nella parte in cui, legando la villa ai minori Al. e Le.PR., figli dell'imputato, aveva leso la sua quota legittima di eredità e, successivamente, comportandosi da effettivo proprietario della villa nonostante disponesse del solo diritto di abitazione.
Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che una parte consistente dell'impianto accusatorio e dell'istruttoria svolta si è concentrata sulla posizione debitoria dell'imputato nei confronti dell'Erario. Ed invero, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, a partire da una verifica fiscale nel 2017 poi conclusa nel 2019, è emerso che su PR. grava un imponente debito, di oltre Euro 65.000.000, riconducibile principalmente a frodi fiscali commesse nei primi anni 2000(1). Dalle stesse indagini si apprende che dal 2008 PR. non ha più presentato alcuna dichiarazione dei redditi, così apparendo, agli occhi dell'Erario, un nullatenente, nonostante sia stato accertato che tra il 2014 e il 2017 lo stesso ha certamente percepito - come meglio si dirà nel prosieguo - significative entrate derivanti dalla locazione della predetta villa di famiglia, sita nella pineta di Arenzano(2).
Detto questo, al pari del ragionamento già sviluppato dal Gup di Genova nell'ambito del separato procedimento a carico dei figli dell'imputato, anche la scrivente ritiene che la valutazione odierna debba essere depurata dalle risultanze istruttorie relative alla posizione debitoria dell'imputato nei confronti del fisco, per concentrarsi, viceversa, sulla riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000. Il debito fiscale dell'imputato, infatti, può tutt'al più risultare significativo ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, ma nessuna rilevanza può assumere in ordine alla riconducibilità della condotta ascritta all'imputato nella fattispecie oggettiva dell'atto fraudolento descritto dalla norma di cui sopra.
Ciò trova, peraltro, conferma in quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "ai fini della configurabilità del reto di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, che punisce colui che, per sottrarsi alle impose, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, non è necessaria la fondatezza della pretesa erariale" (Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 19989 del 10.1.2020) da cui si desume, addirittura, l'irrilevanza della fondatezza della pretesa erariale ai fini della sussistenza oggettiva del reato.
Aderendo a questa ricostruzione, allora, occorre soffermarsi sulla condotta fraudolenta e sottrattiva effettivamente ipotizzata a carico dell'imputato, ricostruendo brevemente i passaggi più significativi relativi ai trasferimenti di proprietà della villa sita nella Pineta di Arenzano nonché le condotte che dimostrerebbero la gestione uti dominus della stessa da parte dell'imputato.
Ebbene, la proprietà della villa in discorso veniva acquistata nel dicembre 2004 dalla Ed. s.r.l., società fondata nello stesso anno dai genitori dell'imputato e gestita da quest'ultimo, per poi essere rivenduta, nel 2007, al padre dell'imputato, Ma.PR.
Quest'ultimo, il 4.10.2012, sottoscriveva un testamento pubblico con il quale disponeva che alla sua morte la proprietà della villa dovesse essere trasmessa ai nipoti, allora minorenni, Al. e Le.PR.
Al figlio St., odierno imputato, veniva legato il diritto reale d'abitazione sull'immobile, così ledendo la sua quota legittima di eredità. Ma.Pr. decedeva il (...) e la villa passava in proprietà ai nipoti, posto che l'imputato decideva di non impugnare il testamento del padre tramite l'azione di riduzione, finalizzata al reintegro della sua quota di legittima, formalmente violata.
In quest'ottica, come anticipato, all'imputato viene contestato di non avere esercitato tale legittima facoltà di esercitare l'azione di riduzione, pur avendo nel corso del tempo gestito la villa come se ne fosse l'effettivo proprietario: circostanze queste che, nella prospettiva accusatoria, proverebbero al di là di ogni ragionevole dubbio che la trasmissione solo formale della proprietà ai figli dell'imputato -derivante da un testamento viziato e non impugnato - sia stata finalizzata, per l'appunto, alla sottrazione del bene al pagamento del debito tributario di PR.St.
Diversi sono gli elementi che proverebbero la gestione uti dominus della villa da parte dell'imputato: tra questi va ricordato che, a partire dal 2014 fino al 2017. la stessa è stata continuativamente affittata per brevi periodi attraverso il sito (...) (ove l'imputato figurava come host)(3), e di tali locazioni si è occupato pressoché esclusivamente PR.St. che, tra l'altro, riceveva sul conto corrente olandese IN. a lui intestato le relative entrate, senza però dichiarare alcun reddito.
A identificare l'imputato come reale proprietario della villa è poi il testimone Ro., amico della famiglia PR., che non ha però saputo dire se l'imputato abitasse stabilmente presso l'immobile. A sostegno di tale tesi vi è, inoltre, il fatto che il testimone Ma., rappresentante di un'impresa che si occupa di piscine, nell'effettuare alcuni lavori di manutenzione alla piscina della villa in discorso, si sarebbe rapportato esclusivamente con PR.St.
Su quest'ultimo punto non è possibile sottacere che la testimonianza di Ma. è apparsa quantomeno confusa, avendo il testimone, in prima battuta, collocato temporalmente i lavori negli anni 90, quando ancora la villa non era di proprietà della famiglia PR.
V'è, infine, da dire, che nel 2019 sono state avviate delle trattative per la vendita dell'immobile: l'agenzia ME. s.n.c., interpellata da tale Romagnoli (soggetto interessato all'acquisto di una villa nella pineta di Arenzano), avrebbe di sua iniziativa contattato l'imputato, ritenendolo proprietario dell'immobile, per verificare se fosse interessato alla vendita. Di qui, considerato anche il fatto che il potenziale acquirente sarebbe stato disposto a pagare la villa a un prezzo superiore a quello di mercato, avrebbero preso il via le trattative per la vendita, esitate in alcune bozze di contratto preliminare redatte presso uno studio notarile savonese (depositate agli atti). Agli incontri relativi alle trattative, oltre all'odierno imputato, avrebbero assistito anche i figli. Le trattative sarebbero state, poi, poste nel nulla dall'esecuzione del sequestro preventivo emesso dal GIF di Genova il 7.2.2020, finalizzato proprio ad impedirne la vendita. Sul punto, occorre peraltro rilevare che nell'ambito di quelle trattative era intervenuto il personale dell'Agenzia delle Entrate, atteso che la vendita sarebbe stata condizionata alla cancellazione della trascrizione della causa pendente con l'Agenzia delle Entrate: si sarebbe, quindi, trattato non tanto di una vendita finalizzata a sottrare il bene al pagamento del debito con l'Erario, quanto, piuttosto, a soddisfarlo.
Così ricostruiti i fatti, occorre interrogarsi sulla riconducibilità degli stessi alla fattispecie contestata.
Come emerge dalla requisitoria del Pubblico Ministero, gli atti fraudolenti compiuti da PR. sarebbero da individuarsi, per un verso, nella condotta omissiva rappresentata dalla mancata impugnazione del testamento del padre, lesivo della sua quota legittima d'eredità e, per altro verso, nella condotta attiva consistita nell'essersi l'imputato comportato, tra il 2014 e il 2019, quale effettivo proprietario dell'immobile.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che "nella nozione di ani fraudolenti rilevante ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rientrano tutti quei comportamenti, anche se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione" (Cass. Pen., sez. Ili, sentenza n. 29636 del 2/3/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 23176 del 12/6/2020).
E, ancora, "ai fini della punibilità per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia ali 'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore si da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero" (Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 30615 dell'11.9.2020).
In questa prospettiva, occorre anzitutto chiarire che nessuna rilevanza penale può assumere la condotta attiva contestata all'imputato, consistita nell'essersi comportato come se fosse l'effettivo proprietario dell'immobile. Questo perché, anche supponendo che la gestione della villa fosse uti dominus, e non invece nell'interesse dei figli proprietari - circostanza, peraltro, non dimostrata, considerando che nel 2014 entrambi i figli erano minorenni, e che parte significativa delle entrate delle locazioni veniva destinata al loro mantenimento e alla loro istruzione(4), non si tratterebbe comunque di una condotta in sé idonea a sottrarre il bene all'esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tutt'al più potrebbe costituire un indizio dimostrativo della finalità sottrattiva in relazione alla pregressa condotta omissiva.
Tuttavia, neppure tale mancata impugnazione del testamento può assumere, a parere di chi scrive, rilevanza penale ai sensi della fattispecie contestata. Ciò in quanto, quand'anche si volesse ritenere volta proprio a sottrarre il bene all'esecuzione coattiva - integrando così il dolo specifico della fattispecie - non potrebbe comunque inquadrarsi in quanto tale nella nozione di atto fraudolento, così come anche ricostruito dalla Suprema Corte laddove lo connota come artificio o raggiro ovvero stratagemma idoneo a eludere le garanzie patrimoniali dell'Erario.
Occorre, invero, verificare se l'omessa impugnazione del testamento da parte dell'odierno imputato possa davvero rappresentare un artificio, un raggiro o uno stratagemma tale da determinare l'uscita del bene (villa) dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero da parte dell'Erario.
Per compiere tale valutazione è opportuno prendere le mosse da un elemento certo: l'atto di impugnazione di un testamento che lede la quota di legittima di un soggetto rappresenta non già un obbligo, bensì una facoltà in capo al soggetto leso ovvero ai suoi creditori che possono subentrare nel diritto del debitore esercitando in via surrogatoria l'azione dallo stesso non esercitata, come è capitato nel caso di specie allorché Equitalia ha esercitato l'azione di riduzione della quota di legittima di PR.St. andando poi ad eseguire le trascrizioni del caso sull'immobile.
Detto questo, occorre verificare se l'esercizio di una siffatta facoltà possa rientrare in quei casi che la Cassazione ricostruisce come artificiosi e ingannatori ancorché formalmente leciti e, quindi, fraudolenti.
Ebbene, a parere di questo giudice, il fatto che la villa sia stata legata ai nipoti del de cuius e non già a un soggetto terzo, estraneo alla compagine della famiglia PR. e che la stessa sia rimasta intestata agli stessi fin dal 2013 senza che venisse nemmeno tentata una vendita dell'immobile ai fini evidentemente "dispersivi", sì da rendere effettivamente impossibile o difficoltosa l'azione di recupero da parte dell'Erario, rappresentano elementi tali da escludere la componente fraudolenta dell'operazione "omissiva". In questo senso, peraltro, non va sottaciuto che l'ipotizzata frode ideata da PR. nel momento in cui ha deciso di non impugnare il testamento del padre non ha nemmeno colto nel segno di sottrarre il bene alle garanzie patrimoniali erariali se si pensa che Equitalia ha agito nella sede civile proprio surrogandosi al proprio debitore.
Va ricordato, peraltro, che l'atto effettivamente distrattivo della villa dal patrimonio dell'imputato non può essere individuato nella condotta omissiva della mancata impugnazione del testamento, ma deve, viceversa, essere individuato nella disposizione testamentaria sottoscritta dal padre: in questi termini, punire l'odierno imputato - cui non è stato contestato il concorso morale con il padre deceduto - equivarrebbe a ritenerlo responsabile per il fatto altrui, violando così il principio della responsabilità penale personale.
Un diverso ragionamento - in presenza di diversi riscontri circa l'effettiva sussistenza di un accordo fraudolento - avrebbe potuto essere affrontato laddove l'odierno imputato fosse stato tratto a giudizio per rispondere del reato in concorso non con i figli, ma con il di lui padre, potendo ricostruire la frode in un'operazione più complessa, data dalla combinazione dolosa della disposizione testamentaria con la sua mancata impugnazione.
In conclusione, in mancanza di un atto inquadrabile come fraudolento e difettando, di conseguenza, un elemento costitutivo della fattispecie contestata-, non può che concludersi per l'irrilevanza penale della condotta dell'imputato, che deve pertanto essere assolto perché il fatto non sussiste.
In conseguenza del giudizio assolutorio, va pronunciata ai sensi dell'art. 323 c.p.p. la perdita di efficacia del sequestro preventivo della villa, sita in (...), tutt'oggi sottoposta a sequestro preventivo, con restituzione ai legittimi proprietari Le.PR. e Al.PR.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova,
visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
PR.St. dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 300, comma 1, c.p.p.,
DICHIARA
la perdita di efficacia del sequestro preventivo disposto dal Gip di Genova in data 7.2.2020 sull'immobile sito in (...) ed eseguito in data 12.2.2020 e, per l'effetto
DISPONE
la restituzione dello stesso agli aventi diritto, Pr.Al. e Pr.Le., delegando per l'esecuzione la p.g, operante, con facoltà di subdelega.
Visto l'art. 544 c.p.p.
INDICA
In giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Genova, il 21 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2024.
(1) (Debito tributario accertato, quantomeno nel merito, con sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione n. 21408/2009, in atti).
(2) (Cfr., per tutti, il verbale di contestazione della GdF di Genova del 21.12.2019, nonché la testimonianza del Mar. della GdF An., in servizio presso il Comando Provinciale di Savona).
(3) (Come emerge dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, nonché dalla testimonianza del sig. To., consulente del Ge. che in diverse occasioni si è occupato di accompagnare alla villa dei calciatori interessati alla locazione, trattando sempre con l'imputato).
(4) (Cfr. documentazione in atti relativa ai bonifici effettuati dall'imputato in favore della Scuola Europea di Varese).