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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: profili di dolo e artificiosità negoziale

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Tribunale Pescara, 08/01/2024, n.2085

In tema di reati tributari, la costituzione di una società al solo scopo di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore erariale configura il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000). La finalità fraudolenta si desume da operazioni negoziali artificiose o prive di reale finalità imprenditoriale, specie in presenza di elementi volti a impedire l’azione di recupero coattivo del credito. Il dolo specifico si concreta nell'intento di eludere il pagamento di imposte o sanzioni amministrative per importi superiori alla soglia di punibilità prevista dalla legge.

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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: profili di dolo e artificiosità negoziale

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ex art 429 c.p.p. del 22.9.2022 il Gup del Tribunale di Pescara ha disposto il rinvio a giudizio di Zu.Ro. e Tr.Fr., chiamati a rispondere del reato loro contestato in epigrafe. Dopo l'apertura del dibattimento e l'espletamento dell'istruttoria, all'udienza del 18.10.2023, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale. Ritiene il Giudicante, con riferimento all'imputazione contesta agli imputati, che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio.

Per comprendere le ragioni della condanna è opportuno procedere ad una ricostruzione dei fatti oggetto di imputazione.

Come emerso dalla documentazione presente in atti (atto di costituzione della società (...) s.r.l. del 3.8.2018; contratto di affitto del ramo d'azienda dell'11.4.2018; contratto di vendita del 24.12.2019; visura storica della S. S.r.l.) e dall'escussione dei testi (Ca.Cl. e D'Am.Al.), l'Agenzia delle Entrate aveva contestato e notificato, tra il 2013 e il 2017, alla società (...), (...) - in persona del l.r. Zu.Ro.) cartelle di pagamento per debiti d'imposta per un totale di euro 143.022,22.

In data 3.8.2017 (successivamente alla notifica di cartelle esattoriali relative a ruoli e accertamenti esecutivi per un ammontare complessivo di euro 138.9789,05), con atto serie (...), registrato l'11.8.2017, la società (...) costituiva, con socio unico, la società (...) - legale rappresentante sig. Tr.Fr., conferendole contestualmente il ramo d'azienda consistente nella gestione della struttura alberghiera, ristorante, bar e pizzeria (più nel dettaglio si tratta di un complesso immobiliare contenente un fabbricato per uso ristorante con annessa corte, piscina e terreno in contrada S.) per il valore di 10.000,00 euro.

In data 11.4.2018, con atto Serie (...), registrato l'8.5.2018, la società (...) S.r.l., in persona del legale rappresentate Tr.Fr., affittava il predetto ramo d'azienda alla società (...) S.r.l. per un canone complessivo di euro 108.000,00 (di cui euro 36.000,00 per la locazione dell'immobile). In data 24.12.2019, con atto Serie (...), registrato il 7.1.2020, la (...) S.r.l. vendeva alla (...) S.r.l. il complesso immobiliare in parola al prezzo di euro 100.000,00.

Alla luce del ricostruito quadro istruttorio, è possibile giungere ad una pronuncia di condanna nei confronti degli imputati per le seguenti ragioni. In primo luogo, la Zu., legale rappresentate della società (...), consapevole dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (superiore al valore soglia di cui alla norma incriminatrice contestata) e del rischio concreto di subire una connessa azione esecutiva, in accordo con Tr.Fr., costitutiva la (...) S.r.l. (nominando all'art. 7 dell'atto di costituzione proprio Tr.Fr. quale legale rappresentate e amministratore unico) allo scopo di disperdere la garanzia patrimoniale che rischiava di essere aggredita dall'Erario.

La creazione della società da parte della società debitrice (...) e la contestuale cessione del complesso immobiliare per soli 10.000 euro (complesso poi rivenduto dal Tr. ad un prezzo dieci volte superiore), disvelano due aspetti: da un lato, il trasferimento del complesso immobiliare era connotato da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione e non ad attuare un'operazione imprenditoriale.

La necessità, per la società debitrice, di disfarsi al più presto del compendio immobiliare ha portato la Zu. a costituire in fretta una nuova società presso cui far transitare ad un prezzo irrisorio i beni immobiliari con lo scopo di rivenderli più avanti ad un prezzo maggiore (circostanza poi effettivamente verificatasi).

Peraltro, per la sua consistenza, la predetta cessione immobiliare appare idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Dall'altro lato, l'operazione negoziale fraudolenta è avvenuta consapevolmente da parte degli imputati, a conoscenza dell'esposizione debitoria della società cedente, ricorrendo anche il dolo specifico, che consiste nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

La prova del dolo specifico si ricava dal fatto che l'operazione compiuta dai coimputati non aveva altra finalità se non quella di creare uno schermo tra i beni immobili e l'Agenzia delle Entrate (v. Cass. pen. Sez. Ili, 04/12/2023, n. 48089; Cass. pen. Sez. Ili, 13/11/2023, n. 45523; Cass. pen. Sez. III, 09/11/2023, n. 45163; Cass. pen. Sez. III, 10/05/2023, n. 19603).

Infatti, la società (...) S.r.l. non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale effettiva, non ha mai depositato la dichiarazione dei redditi, a riprova del fatto che la sua costituzione era preordinata unicamente alle finalità fraudolente di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 e alla rivendita del compendio immobiliare ad un prezzo più alto.

In conclusione, non ci sono dubbi sulla responsabilità penale di Zu.Ro. e del ruolo di concorso di Tr.Fr., che mettendosi a disposizione della prima, ha garantito il buon esito dell'operazione delittuosa. Pertanto, visto l'art. 133 c.p., si stima equo indicare per ciascun imputato la pena in anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto solo a Zu.Ma., in quanto Tr.Fr. ne ha già usufruito, come emerso dalla lettura del casellario giudiziale. La condanna in concorso degli imputati comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: visto l'art. 12 D.L.vo n. 74/00, Zu.Ro. e Tr.Fr. vanno interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei; vanno dichiarati incapaci a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno; vanno interdetti alle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per la durata di anni uno; vanno interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Visti gli artt. 36 c.p. e 12 D.L.vo n. 74/00 si dispone, a spese dei condannati, la pubblicazione, per estratto, della Sentenza nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni quindici.

Visto l'art. 12 ter D.L.vo n. 74/00 si dispone la confisca, per equivalente, delle somme di denaro, dei beni mobili e dei beni immobili nella disponibilità di Zu.Ro. e Tr.Fr. fino all'ammontare del profitto pari ad euro 143.022,22. Motivazione riservata in 90 giorni.

P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Zu.Ro. e Tr.Fr. colpevoli del reato loro ascritto e li condanna alla pena di anni uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge per Zu.Ro.

Visto l'art. 12 D.L.vo n. 74/00, dichiara Zu.Ro. e Tr.Fr.: interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei; incapaci a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno; interdetti alle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per la durata di anni uno; interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria; Visti gli artt. 36 c.p. e 12 D.L.vo n. 74/00, dispone, a spese dei condannati, la pubblicazione, per estratto, della Sentenza nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni quindici.

Visto l'art. 12 ter D.L.vo n. 74/00, dispone la confisca, per equivalente, delle somme di denaro, dei beni mobili e dei beni immobili nella disponibilità di Zu.Ro. e Tr.Fr. fino all'ammontare del profitto pari ad Euro 143.022,22. Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Pescara il 18 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 8 gennaio 2024.

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