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Nullità del contratto stipulato mediante truffa: rilevabilità d'ufficio e tutela dell’ordine pubblico

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Tribunale Ferrara, 04/06/2024, n.588

Il contratto stipulato a seguito di artifizi e raggiri, configuranti il reato di truffa, è nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative di ordine pubblico finalizzate alla tutela del patrimonio e della libertà contrattuale delle parti. Tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Assoluzione per mancanza di prova certa: contributo accidentale nella presunta truffa contrattuale (Giudice Martino Aurigemma)

Truffa contrattuale online: simulazione della disponibilità del bene e ingiusto profitto configurano il reato

Tentata truffa e sostituzione di persona: confermata la condanna per utilizzo fraudolento di identità e strumenti finanziari

Truffa online: esclusione automatica dell’aggravante della minorata difesa

Nullità del contratto stipulato mediante truffa: rilevabilità d'ufficio e tutela dell’ordine pubblico

Esclusa la responsabilità penale del subagente per difetto di obbligo di controllo sui contratti

Assegno postdatato senza copertura: esclusa la truffa in assenza di attività ingannatoria

Truffa con ricarica Postepay: responsabilità dell'intestatario provata da elementi circostanziati

Truffa online e aggravante della minorata difesa: esclusa la particolare tenuità del fatto

Condanna per truffe online con reato continuato e applicazione della detenzione domiciliare per ludopatia

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, Gi.Ro., conveniva in giudizio la società Ge. s.p.a., Be.Gi. in qualità di agente Ge. spa presso Agenzia di Fe.Ba. e Lu.St., per la riforma della sentenza n.582/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "In via preliminare: accertare l'esistenza di una denuncia - querela avanzata dalla sig.ra Da.El. (Doc.6 del fascicolo di parte opposta del procedimento di primo grado), accertare che le indagini si sono concluse con l'iscrizione nel registro degli indagati del subagente sig. Lu.St. (Doc.4), accertare che in base alle indagini svolte dalla Procura di Ferrara unitamente alla Guardia di Finanza è emerso che anche il sig. Ro. risulta vittima di artifizi e raggiri perpetrati a suo danno dal subagente Lu.St. (Doc.4), dichiarare la pregiudizialità delle risultanze di tali indagini rispetto alla presente causa di appello e, per l'effetto, sospendere il presente procedimento sino alla definizione dell' instaurando procedimento penale In via ulteriormente preliminare: alla luce di quanto rappresentato in narrativa, disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione da parte del Tribunale delle prove nuove prodotte con il presente atto, trattandosi di prove documentali, contenenti anche Verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali (S.I.T.) rese da diversi testi e danneggiati alla Polizia Giudiziaria, o quantomeno evidentemente utili e/o necessarie ai fini della decisione. Nel merito: In via principale: Accertare e dichiarare che la polizza n. (…) veniva fatta sottoscrivere al Sig. Gi.Ro. dal subagente Lu.St. con artifizi e raggiri e che per tale fatto sussiste una responsabilità diretta e/o indiretta in capo a "Ge. spa", e, per l'effetto, accogliere il presente gravame, dichiarando che nulla è dovuto dall'attore opponente all'ingiungente convenuta, tanto in fatto che in diritto. Dichiarare, conseguentemente, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 46/22 del Giudice di Pace di Ferrara, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto di appello per acclarata regolarità nella documentazione di polizza e per mancato riconoscimento in capo a "Ge. spa" di alcuna responsabilità in merito alle vicende riguardanti il Sig. Ro., accertare e dichiarare la responsabilità in capo al subagente Lu.St. per aver fatto sottoscrivere al Sig. Gi.Ro. la polizza n. (…) con artifizi o raggiri ed in capo all'"Ag.Ge. " in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Be.Gi. per non aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio subagente e, per l'effetto, condannare entrambi in via solidale o solamente chi tra i due risulterà responsabile a rifondere al Sig. Gi.Ro. tutti gli importi che lo stesso dovrà pagare a "Ge. s.p.a." in virtù del predetto decreto ingiuntivo. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto di appello, accertare e dichiarare, anche alla luce dell'attività difensiva svolta nel processo di primo grado dalla parte opposta e dai terzi chiamati, che la quantificazione delle spese legali così come liquidate dal Giudice di Pace di Ferrara è priva di qualsivoglia fondamento e giustificazione, e, per l'effetto, dichiarare che il Magistrato di primo grado avrebbe dovuto applicare le tariffe medie e condannare Ge. s.p.a., Lu.St. e Ag.Ge. a restituire quanto ottenuto in eccesso a titolo di spese legali. Con vittoria di spese e compensi dell'avvocato per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a., 4%, IVA e successive spese occorrende. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello".

Si costituiva in giudizio Be.Gi. per l'Ag.Ge. chiedendo: "In via preliminare: - DICHIARARE l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Gi.Ro. per assenza dei requisiti di cui all'art.342, comma 1 c.p.c.; In via principale: - RIGETTARE tutte le domande formulate da Gi.Ro. nei confronti di Be.Gi. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto CONFERMARE la sentenza n.582/2023 pubblicata in data 16.08.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Ferrara in esito al procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n.2333/2022RG.; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti di Be.Gi., - CONDANNARE Lu.St. al pagamento di tutte le somme che risultassero dovute a favore di Gi.Ro., lasciando quindi indenne Be.Gi., ovvero a restituire a quest'ultimo le stesse somme ova da esso pagate a Gi.Ro.. In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, valutata altresì la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.". -Con memoria di costituzione e risposta del 02/01/2024 si costituiva in giudizio il terzo chiamato sig. Lu.St. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Giudice di Appello adito: In via principale: rigettare il gravame proposto dal sig. Gi.Ro. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 582/2022 pubblicata il 16/08/2023 dal Giudice di Pace di Ferrara; In via subordinata: nella denegata ipotesi che parte appellante venga autorizzata alla rinnovazione dell'istruttoria, analoga concessione dovrà essere riconosciuta al terzo appellato Lu.St., al fine di permetterli una adeguata contro argomentazione e produzione a quanto di nuovo prodotto in atti, ivi assegnandolo i termini di legge previsti. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art.96 cpc.".

Si costituiva Ge. s.p.a. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare ogni avversa richiesta istruttoria, in quanto inconferente nel caso di specie, e conseguentemente respingere ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ferrare n. 582/2023 (rg. n. 2333/2022). Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della Ge. Spa, condannare Lu.St. al pagamento di tutte le somme che risultassero dovute a favore del sig. Gi.Ro., lasciando quindi indenne la Ge. SpA. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".

Preliminarmente, l'appello è ammissibile, atteso che l'appellante ha individuato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, argomentando i motivi per i quali ritiene non corrette le ragioni addotte dal primo giudice, come richiesto dalla Cassazione, la quale, anche da ultimo ha precisato che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. ord 1932/2024).

Nel merito, il presente giudizio origina dal dedotto, pacifico, inadempimento contrattuale del Ro., per non aver egli provveduto al pagamento dell'ultimo premio della polizza assicurativa n. (…), scaduto il 17.07.2021, sottoscritta con Ge. spa - Agenzia di Fe.Ba., e per il pagamento del quale Generali ha agito in via monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 46/2022 emesso dal Giudice di Pace di Ferrara, opposto poi dal Ro. nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2333/2022.

Secondo la ricostruzione di parte opponente (ribadita in questa sede), alla luce della documentazione versata in atti e contenuta anche nel fascicolo penale n.1936/2021 Mod.21 R.G.N.R. a carico di Lu.St. (docc. 4, 6, 7 e 8 di parte appellante, la cui produzione è stata ammessa nel presente giudizio di appello poiché richiesta anche in primo grado e rilevante ai fini della decisione) dovrebbe emergere il reato di truffa e gli illeciti civili perpetrati ai danni dell'opponente, il quale, avrebbe stipulato la polizza di assicurazioni in oggetto a fronte di "artifizi e raggiri" dell'agente di Generali, Lu.St.

Nello specifico, tali condotte emergerebbero dagli atti di indagine e dall'avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis cpp del 4-4-2023 con i quale veniva contestato in particolare allo St. quanto segue: "delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, poste in essere nella sua veste di produttore assicurativo della Compagnia "Ge. S.p.a. - Divisione Ina Assitalia di Ferrara", Agenzia Generale di Ferrara, Via (…) con artifizi e raggiri di seguito meglio descritti, induceva i clienti dell'Agenzia Assicurativa (quelli di cui all'elenco che segue oltre a numerosi altri che non hanno presentato querela), a sottoscrivere polizze mai richieste o comunque di contenuto diverso da quello voluto e concordato cosi cagionando ad essi un danno patrimoniale corrispondente quantomeno all'importo dei relativi premi versati - al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso del tempo e del valore attuale di riscatto delle polizze sottoscritte-, al contempo procurandosi il profitto consistente nelle somme effettivamente conseguite a titolo di provvigioni per la stipula dei relativi contratti e in quello, non meglio determinabili, costituite dagli incentivi che venivano a lui corrisposti dall'Agenzia Assicurativa per effetto del riconoscimento alla stessa, da parte della Compagnia "Ge. S.p.A.", degli importi relativi alle performance di realizzo degli obiettivi di periodo, in ragione del numero e delle caratteristiche delle polizze attivate ogni trimestre; in particolare: (…) 3) Contrariamente a quanto espressamente richiesto da Da.El., la quale rappresentava allo St. di essere interessata esclusivamente a prodotti di natura finanziaria di breve durata ed a basso rischio, che in ogni caso garantissero la restituzione integrale del capitale in tempi rapidi e senza penalità, induceva la stessa a sottoscrivere le seguenti polizze assicurativa di natura e contenuto non corrispondenti alle caratteristiche dell'investimento richiesto, in particolare trattandosi di polizze di durata pari a 10/15 anni: - N. 31483993 denominata "Va. Plan", accesa il 08.06.2017; - N. 31485833 denominata "Va.", accesa il 12.06.2017; - N. 31498224 denominata "Va. Plan", accesa il 27.06.2017; - N. 31513196 denominata "Va.", accesa il 18.07.2017; - N. (…) denominata "Va. Plan", accesa il 18.07.2017; - N. (…) denominata "Va. Plan", accesa il 18.09.2017; - N. (…) denominata "Va. Plan", accesa il 08.11.2017; - N. (…) denominata "Va. Plan", accesa il 08.11.2017; - N. (…) denominata "Ge.", accesa il 16.11.2017; - N. 81017381 denominata "Lu.", accesa il 30.10.2017 a nome di Gi.Ro.; - N. 81283196 denominata "Immagina Futuro", accesa il 13.05.2019 a nome di Gi.Ro.; - N. (…) denominata "Va.", accesa il 21.06.2019 a nome di Gi.Ro.; - N. (…) denominata "Genera Futuro", accesa il 06.11.2020 a nome di Gi.Ro.; con artifizi e raggiri consistiti nell'abusare del rapporto di fiducia instaurato con la cliente e con il suo compagno Gi.Ro., facendo sottoscrivere agli stessi i documenti indispensabili per l'attivazione di tali polizze su un tablet o su fogli nei quali veniva mostrata la sola parte relativa alla firma, al contempo rappresentando che tale firma era necessaria per il solo aggiornamento delle rispettive posizioni anagrafiche o delle condizioni di privacy (ovvero con altre scuse, quali richieste di liquidazione di somme versate, o reinvestimento di cedole in scadenza), fidelizzando la Da. - le cui disponibilità finanziarie venivano utilizzate anche per il pagamento dei premi relativi alle polizze abusivamente accese a nome del Ro. - con regali (quali un computer, un condizionatore, etc.), rassicurando la stessa con esibizione di prospetti e rendiconti dal contenuto sostanzialmente incomprensibile dai quali sarebbe emersa, a suo dire, la dimostrazione della proficuità degli investimenti in essere (con indicati rendimenti futuri fino all'8% annuo), nonché tacendo l'esistenza di una specifica applicazione che avrebbe consentito di monitorare lo stato di tali investimenti, con invio delle relative credenziali di accesso ad un indirizzo email (…) che ella aveva indicato per mera completezza di informazioni, al contempo specificando che lo stesso non doveva essere utilizzato per eventuali comunicazioni, queste ultime da trasmettersi invece ad un altro indirizzo di posta elettronica (dallaca2004@libero.it) da lei espressamente indicato ed abitualmente utilizzato; la suddetta condotta determinava, sulla base dei criteri meglio indicati in premessa, un danno patrimoniale in capo a Da.El., pari, quantomeno, ad euro 37.606,96 e un correlativo profitto per se, pari, quantomeno, ad euro 5.395,19. (…) Con recidiva reiterata" (doc. 4).

Dall'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.c., con riferimento alla condotta tenuta dal subagente Lu.St. con la sig.ra Da.El. (compagna dell'opponente), il Pubblico Ministero evidenzia che l'agente, dopo aver fidelizzato la compagna del Ro., la sig.a Da., utilizzava le disponibilità finanziarie di quest'ultima anche "per il pagamento dei premi relativi alle polizze abusivamente accese a nome del Ro. ".

Dette circostanze, ossia il rapporto di convivenza intercorrente tra il sig. Ro. e la sig.ra Da., il fatto che era la compagna ad investire proprie risorse anche per i prodotti sottoscritti dall'odierno appellante (Doc.3 del fascicolo di parte della causa di primo grado) non sono state oggetto di contestazione specifica da parte convenuta.

Sempre nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari il P.M. conferma la ricostruzione di parte opponente ed evidenzia la sussistenza di: "artifizi e raggiri consistiti nell'abusare del rapporto di fiducia instaurato con la cliente e con il suo compagno Gi.Ro., facendo sottoscrivere agli stessi i documenti indispensabili per l'attivazione di tali polizze' (Doc.4 di parte appellante).

Altre decine di risparmiatori (docc. 7 e 8 di parte appellante) hanno denunciato i medesimi fatti, ma soprattutto lo stesso Agente Dott. Be.Gi., il quale, tramite memorie inviate alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari, ha ricostruito l'agire truffaldino del subagente Lu.St. (doc.6 di parte appellante).

Nella querela sporta dall'Agenzia sono riportati un elevato numero di risparmiatori che, a seguito della gestione dei loro risparmi affidata allo St., hanno scoperto (al pari dell'opponente) di trovarsi in situazioni simili a quelle che hanno interessato la Da. ed il convivente Ro. Dai documenti investigativi in atti emerge la ricostruzione di un vero e proprio "modus operandi" utilizzato dal subagente a danno dei risparmiatori, compreso l'odierno appellante (doc.6 di parte appellante).

Tali condotte illecite trovano piena conferma poi dal fatto che sia il subagente che l'agente sono stati sanzionati dall'IVASS (docc. 10 e 11 del fascicolo di parte della causa di primo grado).

Il procedimento sanzionatorio a carico di Lu.St. si è infatti concluso con la delibera n. 3562/I ed il relativo provvedimento sanzionatorio con il quale viene comminata la sanzione della censura affermando: " (…) che i fatti accertati costituiscono plurime violazioni del combinato disposto degli articoli 119 - ter e 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 54,56,58 e 60 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in quanto il Sig. St.: - Ha collocato contratti inadeguati alle esigenze assicurative e alla propensione al rischio dei contraenti, senza fornire la necessaria informativa agli stessi sulle caratteristiche dei contratti medesimi; - Non ha fornito, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, caratteristiche e durata, costi, limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire ai clienti di prendere una decisione informata e consapevole; - Ha fatto sottoscrivere ai clienti polizze a loro insaputa o comunque in assenza di opportuna e necessaria informativa in merito e con condizioni non adeguate alle loro esigenze e richieste; - Ha omesso di rilasciare ai contraenti copia dei contratti e di ogni altro atto o documento la cui redazione è prevista dal Regolamento 40/2018" (doc. 11 primo grado).

Tali addebiti (pacifici in causa) emergono sia in capo allo St. sia in capo al Be.

L'agente Be.Gi., infatti è stato destinatario della sanzione del richiamo da parte dell'IVASS, in quanto costui si è reso responsabile delle irregolarità di seguito indicate: - "Assenza di adeguati controlli sull'operato del proprio collaboratore, Sig. Lu.St., permettendogli cosi di porre in essere indisturbatamente, per un lungo lasso di tempo fintanto che la compagnia di assicurazioni non ha effettuato un controllo di audit, operazioni di sottoscrizione di polizze all'insaputa dei contraenti delle polizze stesse; - Non aver effettuato un adeguato controllo - neanche in un momento successivo al perfezionamento dei relativi contratti - sulla condotta del proprio collaboratore, sig. Lu.St., sostanziatasi nell'aver carpito le firme dei clienti con artifizi e raggiri ed a loro insapute, nonché fornito informazioni non rispondenti al vero ed omesso di consegnare documentazione ai contraenti; - Avvio delle attività di verifica, in relazione ai contratti segnalati, "contestualmente e successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione ", come ha dichiarato nella denuncia querela" (doc, 10 primo grado).

Dalla documentazione in atti emerge dunque in primo luogo, secondo il principio del più probabile che non, una condotta integrante truffa da parte dell'agente St., a fronte di plurimi atti dolosamente protrattisi nel tempo e tenuti nei confronti di numerosi risparmiatori tra i quali Ro. e Da.

Irrilevante risulta il fatto per cui i denari siano stati spesi dalla sig.a Da. e non dal convivente Gi.Ro., il qual è risultato il sottoscrittore della polizza di assicurazione per cui è causa n. (…).

Risultano provati i rapporti economici intercorrenti tra Da. (parte offesa) e l'opponente, posto che parte opponente ha prodotto gli assegni che la sig.ra Da. aveva consegnato al subagente St. anche per le polizze contratte in favore del compagno (doc.3 del fascicolo di parte del procedimento di primo grado). Tali rapporti poi emergono dall'avviso ex art. 415 c.p.p., avente destinatario il subagente, nel quale, tra le altre cose, il P.M. riconosce che le somme versate dalla sig.ra Da. "venivano utilizzate anche per il pagamento dei premi relativi alle polizze abusivamente accese a nome del Ro." (Doc. 4), circostanza peraltro in alcun modo smentita da parte opposta e dai terzi chiamati.

Ro., al pari di altri risparmiatori, come riconosciuto dal Pubblico Ministero, risulta vittima degli artifizi e dei raggiri del subagente Lu.St. senza i quali, verosimilmente, non avrebbe sottoscritto la polizza oggetto della presente causa; lo stesso, infatti, non appena si accorgeva che la polizza non era conforme alle richieste (di breve durata e a basso rischio) e presentava caratteristiche, come quello della poliennalità, mai volute (poiché venivano di regola precompilati moduli mostrati al cliente nella sola parte relativa alla firma, come emerge dal capo di imputazione), provvedeva immediatamente ad inviare all'Ag.Ge. formale disdetta (doc.7 del fascicolo di parte della causa di primo grado).

Tale disdetta, così come la denuncia (doc. 6 del fascicolo di parte della causa di primo grado) e le ulteriori contestazioni avanzate dall'appellante e dalla di lui compagna, venivano formulate a distanza di anni dalla sottoscrizione delle polizze in quanto solamente nel marzo 2021, dopo che il rapporto tra subagente ed agente si interrompeva, il sig. Ro. e la sig.ra Da. apprendevano la loro reale posizione in Generali e quali prodotti effettivamente risultavano a loro intestati.

In punto alle conseguenze della truffa perpetrata a danno dell'opponente la giurisprudenza distingue poi i c.d. "reati contratto", cioè quei reati che consistono nel concludere un determinato contratto ex se vietato, e i "reati in contratto", ossia quelli commessi nell'attività di conclusione di un contratto.

Quanto ai primi, è la stessa norma penale a vietare la stipulazione del contratto (come nel caso della vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione oppure il commercio di prodotti con segni falsi), quanto ai secondi (come nel caso in esame), invece, la norma incriminatrice punisce la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase di stipulazione del contratto (come in tutte le ipotesi caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima, tra cui la violenza privata, l'estorsione, l'usura e la circonvenzione di incapace).

È proprio con riguardo ai c.d. "reati in contratto" che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo due criteri per giudicare se il negozio concluso in seno ad un evento criminoso sia passibile di nullità virtuale: il primo, di natura sostanziale, incentrato sulla natura della norma penale violata e sulla rilevanza pubblicistica degli interessi che questa protegge; il secondo, di natura formale, volto a verificare il vizio del consenso introdotto nel contratto dalla condotta di reato.

Con la pronuncia n. 17568 del 31 maggio 2022 la Cassazione ha sostenuto la rilevanza del primo dei criteri sopra indicati, ritenuto più coerente con il disposto dell'art. 1418, comma 1, c.c. in ragione del fatto che la nullità è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare, tramite esso, interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento.

In questo senso il giudici di legittimità hanno ad esempio affermato il principio per cui "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti".

L'opponente ha dedotto e provato l'esistenza del reato di truffa (reato c.d. in contratto) commesso dal subagente Lu.St. ed ha eccepito, in via riconvenzionale, che nulla è pertanto dovuto a parte opposta in virtù del contratto di assicurazione stipulato a seguito di dolosi artifizi e raggiri posti in essere da quest'ultimo in danno di parte opponente.

Di là dunque dalle dedotte responsabilità civili (per culpa in eligendo/assenza di controlli) in capo a Generali spa ed ai terzi chiamati, l'acclarata esistenza di un c.d. reato in contratto determina l'accoglimento della domanda principale svolta da parte opponente e nulla è dovuto quindi a fronte dell'azionato contratto di assicurazione privo di effetti (ex art. 1218 c.c.) ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono porsi a carico di parte opposta e terzi chiamati.

Spese di lite per il resto compensate tra opposto e terzi chiamati.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in riforma della impugnata sentenza del giudice di Pace n. 582/2023, accerta e dichiara che la polizza n. (…) veniva fatta sottoscrivere a Gi.Ro. dal subagente Lu.St. con artifizi e raggiri integranti il reato di truffa,

- revoca pertanto il decreto ingiuntivo opposto n. 46/22;

- condanna l'opposta e i terzi chiamati, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 91,50 per esborsi ed euro 692,00 per compensi professionali (per entrambi i gradi di giudizio), oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Spese di lite per il resto compensate.

Così deciso in Ferrara il 4 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024.

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